Cassazione Penale, Sentenza n. 2225/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/06/2023. Francesco La Rosa ha proposto ricorso solo sul vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena dopo aver fatto il concordato in appello. Beppe Bergui contesta la valutazione della sua partecipazione al reato associativo, sostenendo di aver svolto compiti esecutivi non significativi e dunque di non avere l'elemento psicologico dell'associazione. Gideon Bardhacaku deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione e contesta la ricostruzione probatoria. Qani Hodaj impugna la qualificazione della sua condotta come partecipazione ad associazione e, con un secondo motivo, contesta il rigetto dell'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (riduzione in rapporto alla lieve entità della condotta/particolare tenuità, come prospettato). Tutti erano stati condannati per violazioni degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 e chiedevano riconsiderazioni sul piano della responsabilità associative e/o della misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha ritenuto irrilevante il motivo di La Rosa perché l'accoglimento del concordato in appello preclude ulteriori impugnazioni sulla pena salvo che il trattamento sanzionatorio sia illegale (circostanza non dedotta). I motivi degli altri imputati sono stati ritenuti generici e meramente rivalutativi: la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e adottare una ricostruzione alternativa se non nel caso di manifesta illogicità, inesistente nel caso di specie. In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito sulle intercettazioni e sugli altri elementi che indicavano partecipazione e ruoli organizzativi (trasferimenti di denaro tramite Western Union, coordinamento degli "operai", messa a disposizione di auto e alloggi, riscossione dei proventi, ecc.). Quanto al motivo relativo al quinto comma dell'art. 73, la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (ampie e prolungate cessioni di cocaina a numerosi acquirenti e consistenti guadagni) escludessero la lieve entità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma relativa al concorso di persone in materia di stupefacenti (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). La sentenza conferma l'applicazione per i reati contestati e la valutazione della sussistenza di elementi organizzativi e di partecipazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Previsione che può comportare una diversa quantificazione della pena ove ricorra la fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle cessioni continuative e dei quantitativi, non fosse applicabile la riduzione richiesta da Hodaj.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Previsione del motivo di cassazione per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ricorda che tale vizio richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non una mera ipotesi alternativa; il controllo di legittimità è pertanto limitato.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese sulla base di tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione, ritenendo non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque disposto un versamento equitativo (euro 3.000).
Massime di principio
- Il concordato in appello (accoglimento della richiesta sui termini della pena) preclude in linea di principio successive impugnazioni sulla determinazione della pena, salvo la deduzione dell'illegittimità del trattamento sanzionatorio.
- La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o a riallocare rilievo ad elementi alternativi sono, se non sorretti da un punto di diritto concreto o da una manifesta illogicità della motivazione, inammissibili o infondati.
- Per contestare la sussistenza del reato associativo occorre muovere censure che dimostrino l'inesistenza dell'elemento psicologico dell'associazione o la manifesta illogicità della motivazione basata sulle emergenze probatorie; argomentazioni generiche o selettive sono inefficaci.
- La valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede elementi probatori concreti (quantitativi, modalità e continuità dell'attività) che giustifichino una speciale tenuità: frequenti e consistenti cessioni a numerosi acquirenti escludono normalmente tale qualificazione.
- Il controllo di legittimità si limita a verificare la compatibilità logica e giuridica della motivazione con il senso comune e con la plausibilità: solo una ricostruzione inconfutabilmente errata o manifestamente illogica può giustificare l'annullamento per vizio di motivazione.
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