Sentenza del 18/05/2018 n. 22002 - Corte di Cassazione
Indagini fiscali - Presunzioni legali - Ricavi in nero - Sequestro di azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto fino a Euro 1.585.744,24 in relazione a reati tributari di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele. Sostenevano, da un lato, che le agende contenenti la presunta contabilità "in nero" non dimostrassero adeguatamente i ricavi non dichiarati, che fossero stati computati anche ricavi regolarmente dichiarati e che, per una delle annualità, non fosse stata superata la soglia di punibilità di Euro 50.000. Dall'altro lato, contestavano la possibilità di sequestrare l'azienda e la gestione controllata, ritenendo che ciò avrebbe comportato l'apprensione di utilità future e che il valore dell'azienda avrebbe dovuto essere previamente determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a censurare la motivazione e la ricostruzione fattuale del Tribunale del riesame, profili non deducibili in cassazione contro un provvedimento cautelare reale se non nei limiti della violazione di legge. Le agende sono state ritenute idonee, insieme agli altri elementi raccolti, a fondare il fumus commissi delicti: la contabilità parallela, i misuratori fiscali e non fiscali e il denaro contante costituivano elementi indiziari coerenti. Le presunzioni tributarie non valgono come prova automatica della responsabilità penale, ma possono integrare il fumus necessario per il sequestro. È stato inoltre ritenuto legittimo il sequestro per equivalente dell'azienda; la stima del suo valore e l'eventuale scomputo dal profitto confiscabile devono essere effettuati nella fase esecutiva. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
accertamento induttivo e presunzioni nella ricostruzione del maggior reddito
La contabilità parallela o "in nero" può costituire un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e può legittimare l'accertamento induttivo tributario. Nel processo penale, tuttavia, la presunzione deve essere valutata autonomamente dal giudice e non ha efficacia cogente.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
La configurabilità del reato dipende anche dal superamento della soglia di punibilità. In sede cautelare, la verifica può essere effettuata sulla base degli elementi indiziari disponibili, mentre le contestazioni contabili di dettaglio non possono essere trasformate in un riesame del merito davanti alla Corte di cassazione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Gli elementi documentali e presuntivi utilizzati per ricostruire ricavi e imposte evase possono concorrere a fondare il fumus del reato di dichiarazione infedele nella fase cautelare.
D.Lgs. 10 marzo 2000, art. 12-bis
confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati tributari
La confisca per equivalente consente di aggredire beni di valore corrispondente al profitto del reato quando non sia possibile apprendere direttamente il profitto. L'azienda può rientrare tra i beni sequestrabili, purché il vincolo resti proporzionato al profitto.
Art. 321, comma 2, c.p.p.
sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Il sequestro preventivo può essere disposto sui beni suscettibili di confisca quando sussistano il fumus commissi delicti e il rapporto richiesto tra il bene e il profitto o il suo equivalente.
Art. 322-ter c.p.
confisca di beni di valore equivalente al profitto o al prezzo del reato
La misura può colpire beni diversi da quelli direttamente derivanti dal reato, purché di valore equivalente. La quantificazione definitiva e lo scomputo del valore dell'azienda possono essere rimessi alla fase esecutiva.
Artt. 2709 e seguenti c.c.
scritture contabili dell'imprenditore
Ai fini dell'accertamento, la nozione di scrittura contabile può comprendere anche appunti personali e documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti dell'impresa o il risultato economico dell'attività.
Art. 325 c.p.p.
ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali
Il ricorso è limitato alla violazione di legge; non consente di rivalutare liberamente il materiale probatorio, la ricostruzione dei ricavi o la motivazione del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento penale tributario, una presunzione o una contabilità informale non dimostra automaticamente la responsabilità, ma può essere sufficiente a integrare il fumus commissi delicti richiesto per il sequestro, soprattutto se corroborata da elementi ulteriori e coerenti.
- La contabilità "in nero" rinvenuta presso l'imprenditore può avere rilevanza indiziaria autonoma; chi la contesta deve fornire spiegazioni concrete e documentate, non mere ipotesi sulla possibile inclusione di ricavi già dichiarati.
- Nella fase cautelare reale non è normalmente richiesta la prova definitiva dell'evasione: è sufficiente una ricostruzione plausibile e motivata dell'imposta evasa, salva la verifica piena nel giudizio di merito.
- Il sequestro per equivalente può riguardare anche un'azienda, ma deve rispettare il limite del valore del profitto. La stima del complesso aziendale e l'eventuale restituzione delle eccedenze possono essere effettuate nella fase esecutiva.
- La gestione giudiziaria dell'azienda sequestrata non equivale necessariamente al sequestro di incassi futuri: l'amministratore può percepire e amministrare i frutti dell'azienda per conservarne il valore, salvo che il provvedimento disponga espressamente diversamente.
- Davanti alla Corte di cassazione, contro un provvedimento di sequestro, non è sufficiente riproporre contestazioni contabili o fattuali già esaminate dal riesame; occorre indicare una specifica violazione di legge.
- Fatti sopravvenuti al sequestro, come una successiva inventariazione di beni o una diversa stima dell'azienda, devono essere sottoposti all'autorità giudiziaria competente nella fase esecutiva o di merito e non possono essere normalmente valutati per la prima volta in cassazione.
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