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Sentenza

Sentenza del 24/04/2020 n. 2265 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio impugnava la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società "xxx" per IRES, IRAP e IVA (importo complessivo €106.335,26) determinato sulla base di cinque fatture ritenute per operazioni inesistenti. L'Ufficio sosteneva la falsità delle fatture sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e chiedeva l'applicazione dell'art.21, comma 7, D.P.R. 633/1972, che pone l'onere dell'IVA sul soggetto emittente in caso di fatture per operazioni inesistenti.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto provata, in base agli elementi raccolti nei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza e ad altre risultanze (contratto di cessione di ramo d'azienda, fatture successive, dichiarazioni rese dai rappresentanti), l'inesistenza delle operazioni oggetto delle cinque fatture. Di conseguenza si è applicato l'art.21, co.7 D.P.R. 633/1972, con obbligo dell'imposta indicata in fattura; inoltre la Commissione ha rilevato che l'onere della prova dell'effettività delle operazioni gravava sul contribuente, non adempiuto. Per la complessità degli aspetti giuridici relativi alla prova investigativa, le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21, comma 7

    Se le fatture sono emesse per operazioni ritenute inesistenti, l'IVA indicata in fattura resta a carico del soggetto emittente e può essere recuperata dall'Ufficio anche se è stata successivamente emessa nota di credito; il debito IVA sorge dalla mera indicazione dell'imposta in fattura.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 7

    Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario riguarda le testimonianze rese in udienza; tuttavia le dichiarazioni raccolte in sede di verifica (fase extraprocessuale) possono essere utilizzate come elementi di prova indiziaria dal giudice, purché integrati da altri elementi.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. sent. n.13605/2003; Cass. sent. n.1779/2003; Ordinanza Cass. sez. VI n.6616/2018

    La giurisprudenza afferma che l'onere probatorio in tema di fatture relative ad operazioni inesistenti grava sul contribuente che deduce l'effettività delle operazioni; inoltre la Cassazione ha chiarito che le dichiarazioni rese extraprocesso dai terzi e raccolte dagli organi investigativi possono concorrere, come elementi indiziari, alla formazione del convincimento del giudice.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su processi verbali e indagini della Guardia di Finanza che indicano fatture per operazioni inesistenti, il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni; l'assenza di prova fa prevalere l'accertamento.
  • L'art.21 co.7 D.P.R. 633/1972 impone la responsabilità dell'imposta al soggetto emittente la fattura inesistente: l'IVA indicata in fattura è dovuta anche se poi viene emessa nota di credito.
  • Le dichiarazioni rese in fase di verifica dagli organi di polizia tributaria, pur essendo extraprocessuali, possono avere valore indiziario e concorrere con altri elementi documentali (contratti, fatture successive, incongruenze nei numeri di matricola, ecc.) a provare l'inesistenza dell'operazione.
  • Errori o incongruenze documentali (es. differenze nei numeri di matricola, contratti che dimostrano cessione del ramo d'azienda e assenza di reale disponibilità dei mezzi) rafforzano l'ipotesi di fatture simulate.
  • In presenza di questioni complesse riguardanti la validità probatoria del materiale investigativo, il giudice può compensare le spese di giudizio tra le parti.

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