Ordinanza n. 130/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 5047 del 19.2.2026 con cui il Responsabile della IV Direzione, Ufficio Tecnico Comunale, ha rigettato, senza alcuna previa attività istruttoria e senza acquisire i parerei dell’Ufficio Tributi e della Polizia Municipale: • l’istanza del 10.12.2024, protocollo n. 35281, con cui la Traguardi srl chiedeva il rilascio di autorizzazione per l’installazione di n. 4 impianti pubblicitari formato 6,0 ml x 6,0 ml e di n. 1 impianto pubblicitari formato 6,0 ml x 3,0 ml su suolo privato; • l’istanza del 10.12.2024, protocollo n. 35279, con cui la Traguardi srl chiedeva il rilascio di autorizzazione per l’installazione di n. 2 impianti pubblicitari formato 12 ml x 3 ml su suolo privato; • l’istanza del 10.12.2024, protocollo n. 35278, con cui la Traguardi srl chiedeva il rilascio di autorizzazione per l’installazione di n. 2 impianti pubblicitari formato 6 ml x 6 ml su suolo privato; • l’istanza del 9.7.2025, protocollo n. 18612, con cui la Traguardi srl chiedeva il rilascio di autorizzazione per l’installazione di n. 5 impianti pubblicitari formato 6 ml x 3 ml e di n. 25 impianti pubblicitari formato 1,4 x 2,0 su suolo pubblico; della deliberazione di G.M. n. 86 del 6.6.2002 e di ogni altro atto amministrativo presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso con detta delibera zione, allo stato, non conosciuto dall’odierna ricorrente; dell’art. 1, quarto comma, e dell’art. 5 del Regolamento CUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.5.2021, nella parte in cui, al punto 2., lett. g), dispone che tra i documenti da allegare all’istanza deve esserci anche una: “Dichiarazione giurata redatta da tecnico abilitato, in cui venga espressamente dichiarata la insussistenza di pericolo per la pubblica incolumità. Tale dichiarazione dovrà contenere elementi di calcolo e di verifica redatti secondo la normativa vigente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato e pubblico, nonché atti regolamentari e presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile della IV Direzione, Ufficio Tecnico Comunale, ha rigettato quattro istanze di autorizzazione presentate tra il dicembre 2024 e il luglio 2025 per l'installazione di diversi impianti pubblicitari su suolo privato e pubblico. Il diniego sarebbe stato adottato senza previa attività istruttoria e senza acquisire i pareri dell'Ufficio Tributi e della Polizia Municipale. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione di Giunta municipale n. 86 del 2002, gli atti presupposti e connessi, nonché l'art. 1, quarto comma, e l'art. 5 del Regolamento CUP del 2021, nella parte in cui richiedono, tra gli allegati all'istanza, una dichiarazione giurata di tecnico abilitato sull'assenza di pericolo per la pubblica incolumità, corredata da elementi di calcolo e verifica. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevato che il Comune non si è costituito e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e documenti posti a base della sua emanazione, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio. L'Amministrazione dovrà depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito fissata al 9 luglio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli in esso citati e ogni altro atto utile alla decisione. Il TAR ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
L'Amministrazione deve depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
Il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esibizione e il deposito degli atti che essa avrebbe dovuto produrre e non ha depositato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione richiesta può incidere sulla verifica della rilevanza dei vizi dedotti e dell'eventuale non annullabilità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento della sua emanazione, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., richiamando l'obbligo di produzione previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.
- La nozione di atti "utili al giudizio" comprende ogni atto o documento potenzialmente idoneo a influire sulla decisione della controversia, non soltanto quelli espressamente richiamati nel provvedimento impugnato.
- L'acquisizione degli atti amministrativi può essere disposta anche per consentire al giudice di verificare, alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, se i vizi formali o procedimentali dedotti siano comunque inidonei a determinare l'annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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