Provvedimento AGCM C12807 n. 31915 del 31/03/2026
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE/RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA PIZZAROTTI & C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFS acquisisce il controllo esclusivo di un ramo d’azienda di Impresa Pizzarotti attivo nella progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie, mediante acquisto di una NewCo cui il ramo viene conferito. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, e conclude che non ostacola in modo significativo la concorrenza nei mercati interessati. L’istruttoria non viene avviata; il patto di non sollecitazione è ritenuto accessorio solo entro il limite di due anni.
Ferrovie dello Stato Italiane / ramo d’azienda di Impresa Pizzarotti & C.: acquisizione del controllo esclusivo, autorizzata senza condizioni con non avvio dell’istruttoria
Ferrovie dello Stato Italiane / ramo d’azienda di Impresa Pizzarotti & C.
L’AGCM esamina l’acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del controllo esclusivo di un ramo d’azienda di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., tramite acquisto di una NewCo nella quale il ramo viene conferito. L’operazione si inserisce in una procedura di composizione negoziata della crisi ed è stata notificata ai sensi dell’art. 16 L. 287/1990.
Le parti e l’operazione
FS è la holding del Gruppo FS, attivo nel trasporto ferroviario e su gomma, nella logistica e nella gestione di infrastrutture; nel 2024 il gruppo ha realizzato circa [10-20] miliardi di euro di fatturato in Italia. Il ramo d’azienda di Pizzarotti è specializzato nella progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie e include, tra l’altro, partecipazioni in consorzi e società consortili incaricati di commesse RFI; il suo fatturato 2024 in Italia è indicato in circa [100-582] milioni di euro. Il closing comporterà il controllo esclusivo della NewCo e, indirettamente, del ramo conferito.
Qualificazione giuridica e accessoriità
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto volta all’acquisizione del controllo esclusivo. L’AGCM precisa che non ricorrono le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004 e che la concentrazione è soggetta a notifica nazionale perché superate le soglie di fatturato di cui all’art. 16, comma 1: oltre 582 milioni di euro complessivi e oltre 35 milioni per almeno due imprese interessate. È inoltre valutato un patto di non sollecitazione, ritenuto accessorio solo se limitato a due anni, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita.
Mercati rilevanti
L’operazione ricade nel settore della progettazione e realizzazione di opere pubbliche. L’Autorità prende in considerazione un perimetro ampio comprendente strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche, richiamando la propria precedente prassi. In via cautelativa, segnala anche una possibile distinzione tra infrastrutture ferroviarie e opere di ingegneria civile e industriale; tuttavia, ai fini della decisione, tale distinzione non incide sull’esito. Il mercato geografico è considerato quantomeno nazionale.
Valutazione concorrenziale
Sotto il profilo orizzontale, l’operazione produce una sovrapposizione limitata: nel mercato ampio le quote combinate delle parti sono inferiori al [1-5%] sia in Italia sia nell’Unione europea, in un contesto caratterizzato dalla presenza di concorrenti qualificati quali WeBuild, Salcef Group, Itinera e Ghella. Nel sotto-segmento delle infrastrutture ferroviarie in Italia, la quota congiunta è pari al [5-10%], con un apporto del ramo d’azienda pari all’[1-5%].
Effetti verticali e assenza di preclusioni
L’AGCM esclude sia rischi di preclusione degli input sia di preclusione degli sbocchi. Il ramo d’azienda è limitato alle commesse RFI e non incorpora altre attività di Pizzarotti; l’operazione appare come un’integrazione di attività già svolte a favore di FS. Inoltre, il fatturato del ramo rappresenta meno del [1-5%] del complesso delle commesse ferroviarie di FS e la sua capacità produttiva coprirebbe meno del [1-5%] del piano di investimenti 2028-2034 della rete ferroviaria. L’Autorità evidenzia quindi che non vi è capacità né incentivo a precludere i concorrenti del ramo o a condizionare in modo significativo la domanda di FS.
Esito
Concludendo che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva e non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’AGCM delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4. Il provvedimento sarà comunicato alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Parti e attività svolte
FS è la holding del Gruppo FS, attivo in trasporto ferroviario e su gomma, logistica e infrastrutture; il gruppo ha realizzato nel 2024 un fatturato di circa [10-20] miliardi di euro, quasi interamente in Italia. Il ramo d’azienda di Impresa Pizzarotti è attivo nella progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie ed è composto anche da partecipazioni in enti di scopo e consorzi relativi a commesse RFI; nel 2024 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [100-582] milioni di euro.
Struttura dell’operazione e contesto
L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di FS del controllo esclusivo del ramo d’azienda, tramite acquisto della NewCo costituita da Pizzarotti e previo conferimento del ramo in tale veicolo. L’operazione si colloca nella composizione negoziata della crisi avviata da Pizzarotti nel gennaio 2025; FS avrebbe presentato l’unica offerta vincolante e irrevocabile. È previsto un patto di non sollecitazione di durata [omissis], ritenuto accessorio solo se limitato a due anni.
Qualificazione giuridica e giurisdizione
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto diretta all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione rientra nell’ambito della legge n. 287/1990, poiché non ricorrono le condizioni di applicabilità del Reg. CE n. 139/2004 ex art. 1. È soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionali: oltre 582 milioni complessivi e oltre 35 milioni per almeno due imprese interessate.
Mercati rilevanti individuati
L’operazione riguarda il settore della progettazione e realizzazione di opere pubbliche. In particolare, il mercato considerato comprende strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche. L’Autorità osserva che, per cautela, si potrebbe distinguere tra infrastrutture ferroviarie e opere di ingegneria civile e industriale; tuttavia tale ulteriore segmentazione non modifica l’esito della valutazione. Sotto il profilo geografico, il mercato è ritenuto quantomeno nazionale.
Valutazione concorrenziale
Sul piano orizzontale, la sovrapposizione tra le attività delle parti è limitata: le quote combinate nel mercato ampio sono inferiori al [1-5%] sia in Italia sia nell’Unione europea, con presenza di operatori qualificati come WeBuild, Salcef Group, Itinera e Ghella. Nel segmento più ristretto delle infrastrutture ferroviarie in Italia, la quota congiunta è pari al [5-10%], con un incremento dovuto al ramo d’azienda dell’[1-5%]. L’AGCM rileva che il ramo d’azienda ha una quota marginale inferiore all’1% nel mercato ampio.
Effetti verticali e assenza di preclusioni
L’Autorità esclude effetti verticali rilevanti: l’entità risultante non avrebbe né l’incentivo né la capacità di attuare strategie di preclusione. Il ramo d’azienda riguarda solo commesse RFI e non altre attività di Pizzarotti; l’operazione integra attività già svolte a favore di FS, escludendo preclusioni di input o di sbocco. Il fatturato del ramo d’azienda rappresenta meno del [1-5%] del complesso di commesse ferroviarie di FS e, secondo la documentazione interna, la capacità produttiva del ramo coprirebbe meno del [1-5%] del piano di investimenti 2028-2034 della rete ferroviaria.
Esito e clausole accessorie
L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. Il patto di non sollecitazione è considerato accessorio all’operazione solo entro il limite temporale di due anni; oltre tale limite, l’Autorità si riserva di valutarne autonomamente gli effetti.
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