Regolamento (UE) 2023/1710
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1710 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a tutti i ruminanti e a cani e gatti e all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell’autorizzazione: Latochema Co. Ltd), e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, cani e gatti e ne autorizza un nuovo impiego per le scrofe. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA e sul parere del laboratorio di riferimento, imponendo condizioni d’uso, limiti di inclusione e misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, vengono abrogati i precedenti regolamenti di esecuzione relativi a tale additivo.
Rinnova l’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi per ruminanti, cani e gatti e autorizza il suo impiego per le scrofe, abrogando le precedenti autorizzazioni collegate.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’uso del preparato di cloruro di ammonio come additivo zootecnico nei mangimi per: agnelli da ingrasso, ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, cani e gatti, nonché scrofe. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini del SEE. Sono previste condizioni specifiche d’uso, limiti di concentrazione e misure di protezione per gli utilizzatori.
Rinnovo e nuova autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1710 disciplina il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio e la sua nuova autorizzazione per ulteriori categorie di animali. La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA del 22 novembre 2022, oltre che sul parere del laboratorio di riferimento in materia di metodi di controllo.
Contesto e motivazione della misura
Il considerando del regolamento ricorda che il preparato di cloruro di ammonio era già autorizzato per un periodo di 10 anni: dapprima per gli agnelli da ingrasso con il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012, poi per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e per cani e gatti con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007. Sono inoltre richiamate due domande presentate, rispettivamente, per il rinnovo dell’autorizzazione per tutti i ruminanti, cani e gatti, e per l’autorizzazione di un nuovo uso per le scrofe.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per gli agnelli da ingrasso, per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, per i cani e i gatti, nonché per i consumatori e l’ambiente, se impiegato alle condizioni già autorizzate. Ha inoltre ritenuto il preparato sicuro ed efficace nel ridurre il pH urinario delle scrofe a un livello di inclusione pari a 5 000 mg/kg di mangime, ma solo nei periodi gestazionali e di lattazione indicati nell’allegato.
L’Autorità ha qualificato il preparato come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, senza considerarlo sensibilizzante cutaneo o irritante per la pelle; non ha invece tratto conclusioni definitive sul potenziale di irritazione oculare. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Autorizzazione, rinnovo e abrogazione delle norme precedenti
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato per ruminanti, cani e gatti; l’articolo 2 lo autorizza per le scrofe. L’articolo 3 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007, in coerenza con la riorganizzazione del regime autorizzatorio per il medesimo additivo.
Condizioni d’impiego fissate nell’allegato
L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico, gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (riduzione del pH urinario), con numero di identificazione 4d7 e titolarità in capo a Latochema Co. Ltd. Il preparato è descritto come cloruro di ammonio con purezza ≥ 99,5 %, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica; la composizione prevede cloruro di sodio ≤ 0,5 %, con formula chimica NH4Cl e numero CAS 12125-02-9.
Per il controllo analitico, l’allegato rinvia alla titolazione con idrossido di sodio secondo la Farmacopea europea o alla titolazione con nitrato d’argento secondo JECFA.
I principali limiti d’uso sono i seguenti:
- agnelli da ingrasso: massimo 10 000 mg/kg di mangime completo, per un periodo non superiore a tre mesi;
- ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso: massimo 5 000 mg/kg per un periodo superiore a tre mesi oppure 10 000 mg/kg per un periodo non superiore a tre mesi;
- cani e gatti: massimo 5 000 mg/kg;
- scrofe: massimo 5 000 mg/kg, con utilizzo consentito solo dalla nona all’undicesima settimana di gestazione e dalla quindicesima settimana di gestazione fino alla prima settimana di lattazione.
Obblighi per gli operatori e tutele per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per gli occhi e le vie respiratorie.
Inoltre, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È infine previsto che la miscela di diverse fonti di cloruro di ammonio non superi i livelli massimi consentiti nei mangimi completi destinati alle specie interessate.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per ruminanti, cani e gatti
L’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio, classificato tra gli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è rinnovata per i ruminanti, i cani e i gatti alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).
Nuova autorizzazione per le scrofe
Il medesimo preparato è autorizzato per le scrofe alle condizioni previste nell’allegato, in particolare per la riduzione del pH urinario (articolo 2).
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007, che disciplinavano le precedenti autorizzazioni del cloruro di ammonio (articolo 3).
Condizioni d’uso e limiti per specie
L’allegato stabilisce il tenore massimo del preparato nei mangimi completi: 10 000 mg/kg per gli agnelli da ingrasso per un periodo non superiore a tre mesi; per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, 5 000 mg/kg per periodi superiori a tre mesi oppure 10 000 mg/kg per periodi non superiori a tre mesi; 5 000 mg/kg per cani e gatti; 5 000 mg/kg per le scrofe. Per le scrofe l’uso è limitato alla nona- undicesima settimana di gestazione e dalla quindicesima settimana di gestazione fino alla prima settimana di lattazione.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non sono eliminabili, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per occhi e vie respiratorie. L’EFSA ha inoltre qualificato il preparato come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, ma non della pelle.
Requisiti tecnici e di etichettatura
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre previsto che la miscela di diverse fonti di cloruro di ammonio non superi i livelli massimi consentiti nei mangimi completi destinati alle specie interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).
Durata dell’autorizzazione per gli agnelli da ingrasso e termine finale
L’allegato indica, per gli agnelli da ingrasso, un periodo di autorizzazione con fine fissato al 28 settembre 2033.
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