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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16124/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova disposta nei confronti del ricorrente (per opposizione a decreto penale di condanna relativo all'art. 186, comma 2, lett. c) del d.lgs. 285/1992), con contestazione della violazione degli artt. 168‑quater cod. pen. e 464‑octies cod. proc. pen. e del vizio di motivazione. Il difensore contestava che il Gip non avesse valutato la volontarietà della presunta inottemperanza alla sottoscrizione del verbale del programma né preso in considerazione che l'imputato non avrebbe ricevuto notifica di convocazione dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna

La decisione

La Corte ha rigettato nel merito il motivo principale: ha ritenuto legittima la revoca della sospensione con messa alla prova poiché la mancata attuazione del percorso è stata imputata all'inerzia del ricorrente sulla base della comunicazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, e la motivazione del Gip è stata considerata adeguata. Tuttavia la Corte ha annullato senz'altro, senza rinvio, la parte dell'ordinanza che dichiarava esecutivo il decreto penale di condanna n.429/19, rilevando che la dichiarazione di esecutività non è prevista una volta proposta opposizione al decreto penale e che tale statuizione è assolutamente nulla e preclude il diritto al giudizio dell'opponente. Pertanto l'ordinanza è annullata limitatamente alla dichiarazione di esecutività; il resto del ricorso è respinto

Norme richiamate

  • art. 168‑quater cod. pen.

    Disciplina le ipotesi di revoca della sospensione con messa alla prova (grave/reiterata violazione del programma o prescrizioni; rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità; commissione di nuovo delitto non colposo). La Corte ha interpretato la norma richiedendo la dimostrazione obiettiva dell'infedeltà dell'impegno assunto dall'interessato e ha ritenuto sussistente tale infedeltà nel caso concreto, in mancanza di prova contraria alla comunicazione dell'UEPE

  • art. 464‑octies cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina dell'istanza di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale. Il ricorso denunciava violazione di tale norma; la Corte ha ritenuto fondata la revoca ai sensi dell'art.168‑quater, ma ha annullato separatamente la dichiarazione di esecutività del decreto penale perché non compatibile con la procedura di opposizione

  • art. 464, comma terzo, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il decreto penale di condanna, una volta oggetto di opposizione, perde efficacia di condanna anticipata e il giudice che procede lo revoca ex nunc previa verifica. La Corte ha richiamato questa norma per escludere la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto opposto

  • art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma penale richiamata quale fatto-reato per cui era stato emesso il decreto penale opposto (guida in violazione di specifiche prescrizioni). La sentenza non entra nel merito del fatto-reato, che resta oggetto del procedimento, ma lo indica come titolo del decreto penale impugnato

Massime di principio

  • La revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell'art.168‑quater richiede prova obiettiva dell'infedeltà dell'impegno: la semplice asserzione di inottemperanza va supportata da elementi (es. comunicazioni dell'UEPE) che la rendano credibile; la buona fede dell'interessato deve essere documentata specificamente per essere rilevante
  • Il giudice deve motivare la volontarietà dell'inadempimento quando la difesa contesta la mancata attuazione del programma per cause estranee alla volontà dell'imputato (es. mancata convocazione): l'assenza di una motivazione sulla volontarietà può costituire argomento di impugnazione, ma non sempre conduce all'annullamento se sussistono elementi probatori contrari
  • L'opposizione al decreto penale di condanna sospende la funzione esecutiva del decreto: una volta proposta opposizione, il decreto perde la sua natura di condanna anticipata e non può essere dichiarato esecutivo; qualsiasi dichiarazione di esecutività in tale situazione è nulla e annullabile d'ufficio
  • La nullità della dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, poiché preclude il diritto dell'opponente al giudizio
  • In casi simili, il difensore dovrebbe produrre tempestivamente e documentare circostanze che dimostrino cause oggettive dell'inottemperanza (es. mancate notifiche, comunicazioni degli uffici) e chiedere espressa motivazione sulla volontarietà delle condotte per contrastare la presunzione di inerzia
  • Quando si impugna la revoca della messa alla prova, è utile distinguere due profili: l'opportunità/adeguatezza della valutazione prognostica del giudice (valutazione difficilmente emendabile) e l'eventuale illegittimità procedurale (es. dichiarazione di esecutività del decreto opposto), che può essere rimediata anche con annullamento parziale senza rinvio

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