Ordinanza n. 1661/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento relativa a somme richieste per l’occupazione sine titulo di un immobile acquisito al patrimonio comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente proposto davanti al Tribunale di Caltagirone, dopo che quest’ultimo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. L’ordinanza-ingiunzione comunale traeva origine dall’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo, conseguente alla mancata ottemperanza a un ordine di demolizione. Il Comune pretendeva il pagamento di indennità e canoni pregressi, sul presupposto che l’immobile, ormai di proprietà comunale, fosse rimasto nella disponibilità del privato, richiamando le leggi regionali siciliane nn. 17 e 18 del 1994. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente impossibilità di verificare il rispetto del termine di conclusione del procedimento; 2) erronea e illegittima applicazione delle leggi regionali nn. 17 e 18 del 1994, sostenendo che esse sarebbero applicabili soltanto ove al responsabile dell’abuso fosse stato concesso il diritto di abitazione, mai richiesto né dimostrato nel caso concreto, e comunque non ricorrerebbe il presupposto temporale relativo all’ultimazione della costruzione entro il 23 marzo 1992.
La decisione
Il TAR ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi una pretesa patrimoniale del Comune quale proprietario dell’immobile acquisito al patrimonio comunale e non l’esercizio di un potere autoritativo. L’acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime si verifica automaticamente quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; i rapporti successivi tra Comune e privato attengono quindi alla gestione privatistica del bene patrimoniale dell’ente. La domanda riguarda la debenza di un’indennità o di canoni per occupazione abusiva e coinvolge diritti soggettivi in posizione paritetica. I vizi procedimentali dedotti non incidono sul riparto di giurisdizione, che deve essere determinato sulla base del petitum sostanziale, considerando la causa petendi e l’intrinseca natura del rapporto dedotto, non la qualificazione formale o la prospettazione delle parti. Il TAR ha pertanto sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, disponendo la trasmissione degli atti e la sospensione del giudizio nelle more della decisione della Suprema Corte. Le spese sono state riservate all’eventuale decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
sollevando conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Consente al giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione e di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per l’individuazione definitiva del giudice munito di giurisdizione.
l. 241/1990
l’ordinanza in parola non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
Richiamata dal ricorrente per contestare l’omessa partecipazione procedimentale e il rispetto del termine di conclusione; il TAR non esamina il merito della censura per difetto di giurisdizione.
art. 2 l. 241/1990
termine previsto dall’art. 2, della l.n. 241/90
Richiamato dal ricorrente in relazione al termine di conclusione del procedimento; la questione resta assorbita dal difetto di giurisdizione.
l.r. Sicilia n. 17/1994
leggi regionali nn. 17 e 18 del 1994
Richiamata dal Comune quale fondamento della pretesa patrimoniale e contestata dal ricorrente quanto ai presupposti applicativi; il TAR non esamina la corretta applicazione della disciplina.
l.r. Sicilia n. 18/1994
leggi regionali nn. 17 e 18 del 1994
Richiamata congiuntamente alla l.r. n. 17/1994 per la richiesta di indennità e canoni; la relativa questione sostanziale non viene decisa.
Massime di principio
- Le controversie relative alla richiesta di somme da parte di un Comune per l’occupazione sine titulo di un immobile acquisito al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza a un ordine di demolizione appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa si fonda sul diritto di proprietà dell’ente e riguarda la debenza di un’indennità o di canoni, senza esercizio di poteri autoritativi.
- L’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, determina il successivo instaurarsi di rapporti di natura privatistica relativi alla gestione e al godimento del bene patrimoniale dell’ente.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla pronuncia formalmente richiesta, ma soprattutto in relazione alla causa petendi, alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta e al rapporto giuridico cui si riferiscono i fatti allegati.
- La deduzione di vizi procedimentali relativi all’adozione di un’ordinanza-ingiunzione non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa quando la controversia sostanziale riguarda un rapporto paritetico avente a oggetto diritti soggettivi e una pretesa patrimoniale fondata sulla proprietà del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 327/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 328/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 1298/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 giu 2026Ordinanza n. 3205/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →