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Ordinanza

Ordinanza n. 2316/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Firenze); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Firenze); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Firenze); - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’allegato n. 2 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.LGS. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Firenze) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori della procedura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti normativi, amministrativi e organizzativi della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando l'ammissione al corso presso la sede di Firenze, indicata come prima scelta. Ha contestato, tra l'altro, il D.M. n. 1115/2025 e il nuovo sistema di formazione della graduatoria, sostenendo l'illegittimo mutamento delle regole, la lesione dell'affidamento, della par condicio e della ragionevolezza, nonché l'asserita mancata redistribuzione dei posti vacanti. Ha inoltre dedotto profili relativi alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi nelle domande a completamento, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri di valutazione, alla difficoltà e sproporzione temporale delle prove, alla disomogeneità della didattica tra gli atenei, alla mancata adozione di cautele idonee a garantire l'anonimato e alla violazione del d.lgs. n. 71/2025 e dei principi costituzionali, prospettando anche questioni di legittimità costituzionale. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita nella graduatoria e immatricolata a Medicina presso la sede di Crotone, indicata come ultima opzione, ma non presso Firenze.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In via sommaria, ha ritenuto legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche a candidati privi di tutte le sufficienze, organizzandoli in sezioni e fasce con bonus differenziati. Tale disciplina è stata considerata coerente con il d.lgs. n. 71/2025, finalizzata a coprire i posti disponibili e rispettosa dell'affidamento dei candidati che avevano seguito le regole originarie, poiché questi ultimi restano preferiti rispetto a chi beneficia della disciplina sopravvenuta. È stata ritenuta ragionevole anche la diversa valorizzazione dei voti accettati e dei voti rifiutati e la limitazione del recupero dei voti rifiutati all'ipotesi di esito negativo del secondo appello. Il giudice ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, ritenendo ampia la discrezionalità legislativa e tecnica nella regolazione dell'accesso programmato e non rilevante né manifestamente infondata la questione concernente l'applicazione differenziata della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. La ricorrente, inoltre, aveva potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e non aveva fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l'applicazione delle regole originarie o l'eliminazione dei vizi dedotti le avrebbe consentito di ottenere la sede di Firenze. Le contestazioni sulla mancata prosecuzione degli scorrimenti non sono state ritenute manifestamente fondate, in ragione della necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui ad altre esigenze didattiche. Le censure relative alle modalità di correzione, alle risposte corrette, ai sinonimi, al sistema informatico, ai criteri delle commissioni e ai verbali richiedono invece approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, a CINECA e alle università, per quanto di competenza, di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente risultava già immatricolata a Medicina, sebbene presso una sede diversa. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per complessivi 500 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha rigettato l'istanza per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per chiedere l'ammissione al corso e le misure consequenziali; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la base normativa della riforma dell'accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale attuativa la formazione della graduatoria e la disciplina della rinuncia ai voti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    È stato esaminato in relazione alla contestata esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, profili sufficienti per la rimessione alla Corte costituzionale.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originaria dell'accesso e presupponeva, ai fini dell'inserimento in graduatoria, il conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema articolato in sezioni e fasce, consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza e prevedendo punteggi e bonus differenziati.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Disciplina i criteri di formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Rileva per la determinazione del fabbisogno professionale sanitario, considerata dal giudice come obiettivo coerente con la copertura dei posti disponibili.

  • art. 3 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato una violazione del principio di eguaglianza, ritenendo oggettivi e non discriminatori i criteri della selezione e giustificata la differenziazione transitoria tra tipologie di atenei e corsi.

  • art. 34 Cost.

    Non è stata ravvisata violazione del diritto all'istruzione, in ragione della disciplina dell'accesso programmato e dei criteri meritocratici della graduatoria.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di corsi e atenei.

  • art. 97 Cost.

    Le censure riferite ai principi di buon andamento non sono state ritenute sufficientemente specificate né concretamente incidenti sulla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso programmato, il Ministero può articolare la graduatoria in sezioni o fasce e attribuire bonus differenziati quando ciò consenta di ampliare la platea degli ammessi senza pregiudicare la preferenza dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie, perseguendo la copertura dei posti e la continuità didattica.
  • La disciplina sopravvenuta che consente l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze non viola di per sé l'affidamento e la par condicio se non modifica le prove già svolte, mantiene preferiti i candidati conformi alle regole originarie e ordina progressivamente gli altri in base alla distanza dal modello iniziale di selezione.
  • La contestazione della posizione in graduatoria richiede la prova di resistenza: il candidato deve indicare concretamente come l'eliminazione del vizio dedotto o l'applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile per ottenere la sede richiesta; una prospettazione meramente ipotetica non è sufficiente.
  • Nelle procedure di accesso a corsi universitari strutturate come percorso formativo già avviato, la scelta di definire tempestivamente le immatricolazioni e limitare ulteriori scorrimenti può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando sia funzionale al regolare svolgimento del semestre successivo, ferma la possibile destinazione dei posti residui ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • Le censure riguardanti la predeterminazione delle risposte, i sinonimi, le modalità di correzione e il funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare un approfondimento istruttorio anche quando, allo stato cautelare, non consentano una prognosi favorevole sull'annullamento della procedura.
  • Il periculum in mora difetta quando il candidato sia già immatricolato al corso di laurea oggetto della selezione e contesti soltanto l'assegnazione a una sede diversa da quella preferita, salvo la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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