Cassazione Penale, Ordinanza n. 34774/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza del 5 novembre 2025 e, a monte, contro la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività ricreative e sportive per due giorni, inflitta in relazione a un rapporto disciplinare del 2 gennaio 2024. Ha dedotto vizi di mancanza, contraddittorietà e apparenza della motivazione, riproponendo in fatto le contestazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente si è limitato a riproporre argomenti già esaminati dal Tribunale, senza confrontarsi in modo concreto e critico con la motivazione dell’ordinanza, che non presentava patenti vizi logici. Per la sanzione in questione il controllo giurisdizionale riguarda le condizioni di esercizio del potere disciplinare, non il merito della decisione; il Tribunale aveva escluso vizi censurabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Per le sanzioni disciplinari penitenziarie della tipologia considerata, il controllo dell’autorità giudiziaria riguarda le condizioni di esercizio del potere disciplinare e non il merito della decisione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in fatto argomenti già esaminati dal giudice di sorveglianza e deduca vizi motivazionali in termini generici e apodittici, senza un confronto concreto e critico con la motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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