Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34774/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza del 5 novembre 2025 e, a monte, contro la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività ricreative e sportive per due giorni, inflitta in relazione a un rapporto disciplinare del 2 gennaio 2024. Ha dedotto vizi di mancanza, contraddittorietà e apparenza della motivazione, riproponendo in fatto le contestazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente si è limitato a riproporre argomenti già esaminati dal Tribunale, senza confrontarsi in modo concreto e critico con la motivazione dell’ordinanza, che non presentava patenti vizi logici. Per la sanzione in questione il controllo giurisdizionale riguarda le condizioni di esercizio del potere disciplinare, non il merito della decisione; il Tribunale aveva escluso vizi censurabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Per le sanzioni disciplinari penitenziarie della tipologia considerata, il controllo dell’autorità giudiziaria riguarda le condizioni di esercizio del potere disciplinare e non il merito della decisione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in fatto argomenti già esaminati dal giudice di sorveglianza e deduca vizi motivazionali in termini generici e apodittici, senza un confronto concreto e critico con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.