Ordinanza n. 3212/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo connessa a procedimento disciplinare di cui al Decreto Ministeriale avente n.-OMISSIS- datato 13.02.2026, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 2^ Divisione; e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, connessa a procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di sospensione precauzionale dall'impiego adottato ai sensi dell'art. 917, comma 1, COM, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure non dettagliatamente riportate nel testo, ma la contestazione riguardava presumibilmente la legittimità della misura cautelare adottata dall'Amministrazione della Difesa. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In questa fase il Collegio ha qualificato la sospensione precauzionale dall'impiego come misura interinale di natura cautelare e non come sanzione afflittiva, diretta a evitare pregiudizi al servizio, a tutelare la credibilità dell'Amministrazione e a preservare il rapporto di fiducia dei cittadini nell'Istituzione. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente sorretto dall'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione dall'art. 917, comma 1, COM: il decreto aveva evidenziato la particolare gravità dei fatti, la connessione con il procedimento disciplinare, l'astratta possibilità della perdita di grado, il pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Arma dei carabinieri, la compromissione del rapporto fiduciario e il rischio di turbamento delle attività formative e addestrative in corso. Tali elementi, considerati anche alla luce dell'istruttoria svolta e degli atti del procedimento disciplinare, sono stati ritenuti coerenti con la funzione cautelare della sospensione. Non ravvisando le condizioni dell'art. 55 c.p.a., il TAR ha negato la misura cautelare e ha compensato le spese della fase.
Norme richiamate
art. 917, comma 1, COM
Costituisce il fondamento normativo della sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo e attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nell'adozione della misura, da esercitare in funzione cautelare e a tutela delle esigenze del servizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in particolare per la carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione precauzionale dall'impiego del militare, quando è collegata a un procedimento disciplinare, ha natura interinale e cautelare, non afflittiva né sanzionatoria, ed è finalizzata a prevenire pregiudizi al servizio e a tutelare la credibilità, il prestigio e il rapporto fiduciario dell'Amministrazione con la collettività.
- Nell'adozione della sospensione precauzionale facoltativa, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza, del difetto di istruttoria o della carenza di motivazione, purché il provvedimento espliciti la gravità dei fatti, il collegamento con il procedimento disciplinare e il concreto nocumento potenziale per il servizio o per l'immagine dell'Istituzione.
- Ai fini della legittimità della sospensione precauzionale non è necessario che sia già stata accertata la responsabilità disciplinare del militare né che sia stata irrogata una sanzione definitiva, poiché la misura opera nelle more del procedimento e risponde a esigenze preventive.
- In sede cautelare, la presenza nel provvedimento di una motivazione riferita alla gravità dei fatti, al possibile esito disciplinare, alla tutela del prestigio dell'Amministrazione e al rischio di turbamento del servizio può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere l'atto.
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