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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09224/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di somme indicate in due cartelle esattoriali, deducendo che tali cartelle non gli erano state regolarmente notificate. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto sia in primo grado sia in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, articolato in due profili: da un lato, la violazione o falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., con riguardo alle modalità di notificazione; dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Successivamente, prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha comunicato di avere ottenuto dallo sgravio dell'Agenzia delle Entrate delle cartelle poste a base del preavviso e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La controparte non ha aderito a tale istanza.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché questa richiede una concorde presa d'atto delle parti del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e conclusioni conformi, mentre la controparte non ha aderito alla richiesta. Tuttavia ha ritenuto che la richiesta del ricorrente rivelasse una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente difetto di una condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile in rito. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la resistente non aveva svolto rituale attività difensiva a causa della tardività del controricorso. Non è stata inoltre applicata l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa norma.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente come parametro violato in tema di notificazione delle cartelle, ma la Corte non entra nel merito della censura per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 140 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente in combinato disposto con la disciplina tributaria delle notificazioni, ma non viene esaminato nel merito per difetto sopravvenuto di interesse.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per affermare la tardività del controricorso della resistente.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per affermare la tardività del controricorso della resistente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione comporta il venir meno di una condizione dell'azione e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che l'attestazione del raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti, trattandosi di norma eccezionale di natura sostanzialmente sanzionatoria.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio riconosciuto da entrambe le parti, con conclusioni conformi in tal senso; in mancanza di adesione della controparte, non può essere pronunciata.
  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, il ricorrente manifesta di non avere più un interesse attuale alla decisione per effetto di un evento sopravvenuto che ha soddisfatto la sua pretesa, viene meno la condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c. e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il raddoppio del contributo unificato, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e operano solo nei casi espressamente previsti.
  • La tardività del controricorso impedisce che la parte resistente svolga rituale attività difensiva e può escludere la statuizione sulle spese a suo carico o a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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