Circolare numero 50 del 3-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il ripristino dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per i soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, richiamando la disciplina del d.lgs. n. 207/1996 e le precedenti circolari applicative. Viene inoltre chiarito che l'indennizzo cessa non più al compimento dell'età pensionabile, ma alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia. La circolare precisa anche che la proroga opera sia per le nuove prestazioni sia per quelle già in essere al 31 gennaio 2009, e ricorda le competenze istruttorie delle sedi INPS e della Direzione Centrale Pensioni.
Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ex art. 19-ter legge n. 2/2009
Articolo 19-ter legge n. 2/2009: indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell'art. 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ripristina l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale disciplinato dal d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207. Il provvedimento si colloca nel quadro delle precedenti proroghe e chiarisce un profilo innovativo rilevante: la durata dell'erogazione della prestazione.
Ambito normativo e soggetti interessati
L'articolo 19-ter stabilisce che l'indennizzo di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 207/1996 è concesso, con le medesime modalità previste dal decreto, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 2 del medesimo decreto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. La disposizione richiama anche la proroga dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 207/1996 fino al 31 dicembre 2013.
La circolare ricostruisce inoltre l'evoluzione della disciplina: l'indennizzo era stato originariamente previsto per i commercianti al minuto in sede fissa, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, o per gli esercenti commercio su aree pubbliche; successivamente era stato esteso agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In seguito era stato prorogato per ulteriori periodi, fino ad arrivare alle disposizioni richiamate nella legge n. 2/2009.
Presentazione delle domande e termini
Le domande di accesso all'indennizzo possono essere presentate dai soggetti interessati entro il 31 gennaio 2012. La circolare precisa che, per gli aspetti applicativi non innovati dalla nuova norma, restano integralmente richiamate le istruzioni contenute nelle circolari n. 20 del 21 gennaio 2002, n. 159 del 16 dicembre 2004 e n. 35 del 24 febbraio 2005.
Durata dell'erogazione dell'indennizzo
L'elemento di maggiore rilievo della disposizione riguarda la scadenza della prestazione. In base alla disciplina originaria dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 207/1996, l'indennizzo veniva erogato fino a tutto il mese di compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno per le donne. L'art. 19-ter modifica tale regola, stabilendo che l'indennizzo è corrisposto agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009, ha chiarito che il nuovo termine va inteso come prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, in considerazione delle finestre di accesso introdotte dal sistema previdenziale. La finalità è evitare che l'indennizzo si sovrapponga o sostituisca alla tutela pensionistica.
Applicazione ai trattamenti già in essere
La proroga della durata non riguarda soltanto le nuove domande, ma anche gli indennizzi già riconosciuti in base alla normativa previgente e ancora in corso alla data del 31 gennaio 2009. La circolare evidenzia che ciò deriva dal fatto che la disposizione è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ed è entrata in vigore il 29 gennaio 2009.
Istruttoria delle domande e competenze amministrative
Infine, viene ricordato che le sedi INPS, dopo l'istruttoria, devono trasmettere alla Direzione Centrale Pensioni le domande da respingere, affinché siano sottoposte al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. I provvedimenti di accoglimento restano invece di competenza delle sedi territoriali.
Punti principali
Ripristino dell'indennizzo
L'art. 19-ter della legge n. 2/2009 reintroduce l'indennizzo previsto dal d.lgs. n. 207/1996 per i soggetti che possiedono i requisiti dell'art. 2 del decreto nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012.
Destinatari e richiami alla disciplina previgente
La circolare ricostruisce l'evoluzione normativa dell'istituto: destinatari originari sono i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche con somministrazione di alimenti e bevande, o di commercio su aree pubbliche; successivamente l'indennizzo è stato esteso ad agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per la disciplina applicativa sono richiamate le circolari n. 20/2002, n. 159/2004 e n. 35/2005.
Durata e scadenza dell'indennizzo
La novità principale riguarda la cessazione della prestazione: l'indennizzo non è più limitato al mese del compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° per le donne, ma è erogato fino alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il termine va inteso come prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, per evitare sovrapposizioni con la tutela previdenziale.
Applicazione alle prestazioni già in corso
La proroga della scadenza vale sia per i nuovi indennizzi riconosciuti in base alla legge n. 2/2009, sia per quelli già riconosciuti in base alla normativa precedente e ancora in essere al 31 gennaio 2009, poiché la disposizione è entrata in vigore il 29 gennaio 2009.
Gestione delle domande e competenze delle sedi
Resta fermo che le sedi devono trasmettere alla Direzione Centrale Pensioni, per l'esame del Comitato Amministratore della gestione commercianti, le domande da respingere a seguito di istruttoria, mentre i provvedimenti di accoglimento continuano a essere adottati dalle sedi stesse.
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