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Circolare

Circolare numero 49 del 3-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 2008 sui commi 20, 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 247/2007. Viene estesa la validità delle certificazioni INAIL ai periodi di esposizione all’amianto successivi al 1992, fino all’avvio della bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003, per i lavoratori che avevano presentato domanda entro il 15 giugno 2005 e che non siano già titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. La circolare indica requisiti, termini per il riesame, modalità di presentazione all’INPS, criteri di liquidazione e ricostituzione delle pensioni, trattamento dei superstiti e copertura degli oneri a carico dello Stato.

Certificazione INAIL per esposizione all’amianto e benefici pensionistici

Certificazione INAIL dell’esposizione all’amianto e benefici pensionistici

La circolare illustra l’applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 2008, adottato in attuazione dei commi 20, 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 247/2007. La finalità è quella di estendere, a determinate condizioni, la validità delle certificazioni INAIL ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, per periodi di esposizione all’amianto successivi al 1992 e fino all’avvio della bonifica, comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 247/2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha previsto che siano valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all’amianto nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il comma 21 limita il diritto ai benefici ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 22 demandava a un decreto ministeriale la disciplina attuativa.

Soggetti interessati

Possono avvalersi della certificazione i lavoratori che ricorrano congiuntamente alle seguenti condizioni:

  • abbiano presentato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008;
  • abbiano prestato attività lavorativa in aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La circolare richiama il fatto che gli atti di indirizzo ministeriali hanno definito, per ciascuna realtà aziendale, il quadro espositivo, indicando mansioni, reparti, aree produttive e periodo di esposizione. Sulla base di tali atti e dei curricula professionali rilasciati dai datori di lavoro, l’INAIL aveva già certificato, su domanda, i periodi di esposizione ai fini dei benefici pensionistici.

Ambito oggettivo del beneficio

Il beneficio riguarda i periodi di attività lavorativa con esposizione all’amianto:

  • successivi all’anno 1992;
  • fino all’avvio dell’azione di bonifica;
  • comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

L’esposizione deve riferirsi alle mansioni e ai reparti indicati negli atti di indirizzo ministeriali, e limitatamente ai reparti o aree produttive per i quali tali atti riconoscano un’esposizione protratta fino al 1992.

Domanda di riesame all’INAIL

Per ottenere la certificazione prevista dall’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007, i lavoratori interessati devono presentare domanda di riesame all’INAIL entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. La circolare precisa che il termine ultimo è l’11 maggio 2009.

Può presentare l’istanza solo chi:

  • aveva già presentato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto;
  • intende ottenere il riesame ai fini del beneficio pensionistico previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Rilascio della certificazione da parte dell’INAIL

L’art. 2 del decreto prevede che la durata dell’esposizione all’amianto per i periodi di lavoro svolti nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale, successivamente al 1992 e fino all’avvio della bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003, sia certificata dall’INAIL. La circolare rinvia ai successivi commi dell’art. 2 per la disciplina delle ulteriori fasi procedurali del rilascio.

Utilizzo della certificazione presso l’INPS

La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti per il riconoscimento del beneficio pensionistico, quando sussistano le condizioni di legge. La circolare distingue tre ipotesi principali: liquidazione della pensione, ricostituzione della pensione e semplice annotazione del periodo di esposizione sul conto assicurativo.

Liquidazione delle pensioni

Ai fini della liquidazione, i lavoratori individuati dall’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007 devono presentare all’INPS, unitamente alla domanda di pensione:

  • le certificazioni di esposizione all’amianto già rilasciate dall’INAIL per l’attività svolta fino al 1992;
  • le certificazioni relative all’attività svolta con esposizione per i periodi successivi al 1992, fino all’avvio della bonifica, rilasciate ai sensi della nuova disciplina.

Le sedi INPS devono verificare in via preliminare che il lavoratore non risulti titolare di pensione già liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.

La circolare ribadisce inoltre che, per i lavoratori che al 2 ottobre 2003 risultavano esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL, l’intero periodo di esposizione risultante dalle certificazioni deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,5. Tale moltiplicazione opera sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. Resta fermo il limite massimo di anzianità complessiva utile pari a 40 anni.

Ricostituzione delle pensioni

Le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2008 o successiva possono essere ricostituite, su domanda, sulla base della certificazione rilasciata dall’INAIL ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007. La certificazione va prodotta a corredo della domanda di ricostituzione. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto secondo i criteri e i limiti stabiliti per la liquidazione.

Annotazione sul conto assicurativo

La certificazione può essere presentata anche esclusivamente per l’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione. La circolare richiama le indicazioni già fornite con il messaggio n. 41791 del 23 dicembre 2005 per l’inserimento del periodo di esposizione superiore ai dieci anni, da valorizzare con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici.

Pensioni ai superstiti e disciplina residuale

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, su domanda, anche ai superstiti del dante causa deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/2007, a condizione che il lavoratore, prima del decesso, avesse maturato i benefici sulla base dei criteri applicativi illustrati.

Resta inoltre confermato quanto già previsto per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni in favore dei soggetti che non si avvalgono della certificazione prevista dall’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007, con rinvio ai criteri applicativi già richiamati nella circolare n. 58 del 15 aprile 2005.

Oneri finanziari

La circolare conclude precisando che gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici pensionistici in applicazione dell’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007 sono posti a carico dello Stato.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione al decreto ministeriale 12 marzo 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2008, relativo alle modalità applicative dei commi 20, 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 247/2007. La disciplina riguarda la certificazione dell’esposizione all’amianto per lavoratori occupati in aziende interessate da atti di indirizzo ministeriali e consente l’estensione dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Soggetti che possono avvalersi della certificazione

Possono utilizzare la certificazione i lavoratori che abbiano presentato domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005, che abbiano svolto attività lavorativa in aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che non siano titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. Il beneficio riguarda solo i soggetti rientranti in tali condizioni cumulative.

Ambito oggettivo dell’esposizione riconosciuta

Il beneficio si riferisce ai periodi di attività lavorativa con esposizione all’amianto successivi al 1992, fino all’avvio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003. L’esposizione deve riferirsi alle mansioni, ai reparti o alle aree produttive indicati negli atti di indirizzo ministeriali, limitatamente a quelli per i quali risulti riconosciuta un’esposizione protratta fino al 1992.

Domanda di riesame all’INAIL e termini

Ai fini del rilascio della certificazione, i lavoratori interessati devono presentare all’INAIL domanda di riesame entro 365 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale. La circolare precisa che il termine ultimo per tale istanza è l’11 maggio 2009 e che possono presentarla solo coloro che avevano già inoltrato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini del beneficio pensionistico.

Rilascio della certificazione e utilizzo presso l’INPS

L’INAIL certifica la durata dell’esposizione per i periodi di lavoro svolti nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale, successivamente al 1992 e fino alla bonifica, nei limiti del 2 ottobre 2003. La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere poi presentata alle strutture INPS territorialmente competenti per ottenere il riconoscimento del beneficio pensionistico, quando sussistano le condizioni di legge.

Liquidazione delle pensioni

In sede di liquidazione della pensione, i lavoratori interessati devono allegare alla domanda sia le certificazioni già rilasciate dall’INAIL per l’esposizione fino al 1992, sia quelle relative ai periodi successivi al 1992. Le sedi INPS devono verificare preliminarmente che il lavoratore non sia già titolare di pensione liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008. Per esposizioni superiori a dieci anni al 2 ottobre 2003, il periodo risultante dalle certificazioni è moltiplicato per il coefficiente 1,5 ai fini del diritto e della misura della pensione, con limite massimo di anzianità complessiva pari a 40 anni.

Ricostituzione delle pensioni

Le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2008 o successiva possono essere ricostituite, su domanda, producendo la certificazione INAIL rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007. Il beneficio è riconosciuto applicando gli stessi criteri e limiti previsti per la liquidazione.

Indicazione del periodo di esposizione sul conto assicurativo

La certificazione può essere presentata anche solo per l’annotazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione. La circolare richiama inoltre il messaggio n. 41791 del 23 dicembre 2005 per l’inserimento del periodo di esposizione superiore a dieci anni da valorizzare con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici.

Pensioni ai superstiti e regole residue

Il beneficio è riconosciuto, su domanda, anche ai superstiti del dante causa deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/2007, purché il lavoratore avesse maturato in vita i benefici secondo i criteri illustrati. Restano inoltre confermati i criteri già vigenti per liquidazione e ricostituzione delle pensioni per i soggetti che non si avvalgono della nuova certificazione, con rinvio alla circolare n. 58 del 15 aprile 2005.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall’art. 1, comma 20, della legge n. 247/2007 sono posti a carico dello Stato.

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