Cassazione Penale, Sentenza n. 11250/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 614, commi 1 e 3, c.p. (violazione di domicilio aggravata da violenza), rilevando che dalla contestazione emergeva un nesso teleologico tra la violenza e l'ingresso nel recinto/abitazione. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio sul capo di imputazione annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela nei confronti di Zagaglia per violazione di domicilio; il ricorrente ha dedotto violazione di legge per errata applicazione dell'ultimo comma dell'art. 614 c.p., sostenendo che la violenza contestata fosse funzionale all'ingresso nel recinto/abitazione e, quindi, configurasse l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen.
L'aggravante dell'ultimo comma (fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) è stata ritenuta applicabile perché la violenza è stata contestata come strumentale e teleologicamente collegata all'ingresso nel domicilio; ciò rende il reato procedibile d'ufficio e non estinguibile per remissione di querela.
art. 61 cod. pen., n. 2
Richiamato in contrapposizione: se la violenza fosse stata usata non per entrare o permanere nell'abitazione ma per commettere altro reato, l'aggravante sarebbe configurabile ai sensi dell'art. 61 n.2 e la violazione di domicilio resterebbe procedibile a querela.
art. 569 cod. proc. pen.
Disciplinano la competenza e l'effetto del rinvio da parte della Cassazione in caso di annullamento per violazione di legge; la Corte ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio ai sensi dei commi richiamati.
Massime di principio
- Se la violenza è usata come mezzo per introdursi o permanere nell'abitazione, l'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 c.p. si applica e il reato è perseguibile d'ufficio: la remissione di querela non estingue il procedimento.
- Perché l'aggravante sussista è necessario un nesso teleologico tra gli atti di violenza e l'ingresso o la permanenza nell'abitazione; una violenza occasionale o finalizzata ad altro illecito non è sufficiente.
- Quando l'imputazione descrive espressamente la violenza come funzionale all'ingresso, il giudice di merito deve decidere esplicitamente sull'aggravante; l'omessa valutazione costituisce violazione di legge suscettibile di annullamento.
- Se la violenza è finalizzata a un diverso fine (es. solo per commettere altra aggressione non collegata all'ingresso), l'aggravante va valutata diversamente e il reato può rimanere procedibile a querela.
- La Cassazione, in caso di vizio di legge relativo alla qualificazione del fatto, può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per nuovo giudizio alla competente Corte d'appello.
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