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Sentenza

Sentenza n. 687/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. INPS.3700.09/08/2022.0094230 del 9 agosto 2022, notificato il successivo giorno 14, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, previo accertamento, ove occorrer possa, del silenzio-inadempimento serbato dall’ente previdenziale.

Giustizia amministrativa202200708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’INPS del 9 agosto 2022 e ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con eventuale accertamento del silenzio-inadempimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento dell’INPS del 9 agosto 2022, notificato il 14 agosto 2022, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti, e chiedendo, ove necessario, l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’ente previdenziale. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato ulteriori provvedimenti in autotutela, depositati il 9 febbraio 2026, e la ricorrente ha dichiarato il 20 aprile 2026 la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la controversia fosse venuta meno per effetto della successiva attività dell’INPS e, in particolare, dei provvedimenti adottati in autotutela. Il giudizio è stato quindi definito senza esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento originario. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, in applicazione del criterio della soccombenza, e liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti successivi idonei a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno l’oggetto della controversia.
  • Quando la materia del contendere viene meno per effetto dell’attività amministrativa sopravvenuta, il giudice può definire il giudizio senza pronunciarsi nel merito della legittimità dell’atto originariamente impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, con condanna dell’amministrazione quando la sua successiva attività abbia determinato il venir meno della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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