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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una pluralità di avvisi di accertamento relativi all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2006, riferita a diversi impianti pubblicitari. MG Advertising ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio deducendo, con sei motivi, carenze e contraddittorietà della motivazione, omessa pronuncia su alcune eccezioni, violazione degli artt. 7, 8 e 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, errata applicazione dell'imposta su base annuale, errata determinazione della superficie tassabile e violazione dell'art. 2697 c.c. La società sosteneva inoltre di aver prodotto autorizzazioni, dichiarazioni e ricevute di pagamento e contestava che il Comune avesse dimostrato l'uso degli impianti per periodi diversi da quelli dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, rilevando la loro formulazione generica e contraddittoria, la sovrapposizione di diverse censure, la mancata riproduzione degli avvisi, dei verbali e dei documenti sui quali si fondavano le doglianze e, in alcuni casi, la mancanza di corrispondenza tra le critiche e il contenuto effettivo della sentenza impugnata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando sostanzialmente la decisione favorevole a Roma Capitale. MG Advertising è stata condannata a pagare a Roma Capitale 3.500 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge, nonché un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7

    La norma è stata richiamata in relazione alla determinazione della superficie tassabile degli impianti pubblicitari. La censura è stata dichiarata inammissibile perché i verbali contestati non erano stati riprodotti nel ricorso e la critica non corrispondeva al contenuto della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per contestare il criterio temporale di calcolo dell'imposta, sostenendo che non fosse automaticamente dovuta per l'intero anno. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo le censure inammissibili per difetto di specificità e per la loro non corrispondenza alla decisione impugnata.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10

    La sentenza regionale aveva ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati ai sensi di tale disposizione. La Corte di cassazione ha rilevato che la ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della motivazione degli atti impositivi, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di una censura ammissibile.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12

    La ricorrente richiamava la norma per sostenere che l'imposta dovesse essere calcolata in base all'effettiva esposizione del messaggio pubblicitario e non automaticamente su base annuale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, anche perché il richiamo normativo non trovava adeguata corrispondenza nel contenuto della sentenza impugnata.

  • Codice civile, art. 2697

    La ricorrente contestava la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto provare i presupposti dell'imposta. La Corte non ha affrontato il merito, poiché il motivo non indicava né riproduceva puntualmente gli avvisi e i documenti rilevanti.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 132

    Sono stati invocati per denunciare omessa pronuncia e carenza o contraddittorietà della motivazione. Le doglianze sono state ritenute inammissibili perché formulate cumulativamente, in modo non specifico e intrinsecamente contraddittorio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autonome e coerenti: non è sufficiente combinare genericamente difetto di motivazione, contraddittorietà, omessa pronuncia e violazione di legge.
  • Chi denuncia l'omessa o inesatta valutazione di documenti deve identificarli con precisione, indicare dove sono stati prodotti, riprodurne il contenuto rilevante e spiegare il nesso tra il documento e l'errore denunciato.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente fatti, prove, verbali o documenti: il ricorso deve individuare un preciso vizio giuridico o processuale ammissibile.
  • Le doglianze devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; se contestano circostanze diverse da quelle effettivamente poste a fondamento della decisione, sono inammissibili.
  • In materia tributaria, contestare il periodo o la base di calcolo dell'imposta richiede di collegare chiaramente la censura alla disciplina applicabile e agli specifici passaggi degli avvisi e delle sentenze.
  • La mancata produzione o trascrizione degli atti essenziali impedisce alla Corte di verificare il vizio denunciato e può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se la questione astrattamente potrebbe essere fondata.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano normalmente la condanna alle spese della parte resistente e, ove previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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