Ordinanza n. 2909/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione di Lazio Innova S.p.A. del 30.1.2026, pubblicata sul bollettino della Regione Lazio n. 10, Supplemento n. 1, del 3.2.2026 e avente ad oggetto “avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato venture tech lazio nell’ambito della sezione fare venture 2 del fondo di partecipazione fare lazio relativa alla programmazione pr fesr 2021/2027 della Regione Lazio”, delle Proposte ammesse all’investimento di VENTURE TECH Lazio e i relativi Commitment VTL; - della nota della Lazio Innova S.p.A., trasmessa in data 3.2.2026 e avente ad oggetto “Proposta di investimento a valere sull’“Avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato venture tech lazio nell’ambito della sezione fare venture 2 del fondo di partecipazione fare lazio relativa alla programmazione pr fesr 2021/2027 della Regione Lazio” (“Invito”) – n. identificativo GeCoWEB Plus U0026-2025- 096487 del 09/10/2025 prot. 35688 del 10/10/2025”, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che la sua “candidatura non è risultata tra quelle selezionate dal Comitato di Investimento di Venture Tech Lazio”; - della nota di Lazio Innova S.p.A. prot. 0008158 del 06.03.2026 avente ad oggetto “Vs. richiesta di riesame del 20 febbraio 2026 relativa al procedimento di selezione dell’“Avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato venture tech lazio nell’ambito della sezione fare venture 2 del fondo di partecipazione fare lazio relativa alla programmazione pr fesr 2021/2027 della Regione Lazio” (“Invito”)” di conferma della validità del provvedimento oggetto di richiesta di annullamento; - della nota di Lazio Innova S.p.A. del 13.03.2026 avente ad oggetto “Riscontro Vs. istanza di accesso agli atti ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990” di parziale accoglimento della istanza di accesso agli atti e ostensione parziale della documentazione richiesta; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorrer possa, tutti gli atti e documentazione del procedimento di selezione tra i quali l’“Avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato venture tech lazio nell’ambito della sezione fare venture 2 del fondo di partecipazione fare lazio relativa alla programmazione pr fesr 2021/2027 della Regione Lazio” (“Invito”)” pubblicato sul bollettino della Regione Lazio n. 52, Supplemento n. 1, del 1.07.2025 e tutti i verbali del Comitato e, in particolare, quelli del 19.12.2025, 23.12.2025 e 29.01.2026; per la condanna della resistente, alla ostensione integrale (priva degli omissis e oscuramenti) della documentazione richiesta con istanza dell’11 febbraio 2026 ex art. 116 c.p.a. (tutti gli atti e proposte relative alla procedura di cui all’“Avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato VENTURE TECH Lazio nell’ambito della sezione FARE Venture 2 del Fondo di Partecipazione FARE Lazio relativa alla programmazione PR FESR 2021/2027 della Regione Lazio”), previo accertamento del diritto ad ottenere di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso; nonché con istanza istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., affinché sia ordinata la produzione in giudizio della summenzionata documentazione indicata nell’istanza di accesso agli atti dell’11 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di selezione e mancata ammissione all’investimento nell’ambito dell’avviso pubblico Venture Tech Lazio, nonché diniego parziale di accesso alla documentazione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione di Lazio Innova relativa all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di investimento a valere sul fondo Venture Tech Lazio, le proposte ammesse e i relativi commitment, la comunicazione con cui è stato riferito che la candidatura non era stata selezionata, la successiva conferma all’esito della richiesta di riesame e la risposta di parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’ostensione integrale della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e l’adozione di misure istruttorie ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte, riservando al merito ogni valutazione sulla loro fondatezza. In sede cautelare la ricorrente ha allegato un pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo assorbente l’insussistenza del periculum in mora, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure di merito. Il pregiudizio patrimoniale dedotto non è stato ritenuto assistito dai requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. Il giudice ha inoltre valorizzato il bilanciamento degli interessi, attribuendo rilievo preminente alla corretta e celere gestione delle risorse del finanziamento in favore dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria e al rischio che la sospensione potesse incidere sull’utilizzo complessivo dei fondi europei del programma PR FESR 2021/2027. È stata fissata una nuova udienza camerale per il 24 giugno 2026 per la trattazione dell’istanza di accesso documentale, anche in relazione alla possibile proposizione di ulteriori motivi aggiunti dopo l’ostensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata valutata verificando i presupposti cautelari, con particolare riferimento al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi.
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti
Costituiscono il fondamento della domanda di accesso documentale, la cui trattazione è stata rinviata a una successiva udienza camerale.
art. 116 c.p.a.
ostensione integrale ... della documentazione richiesta
È richiamato quale rito e fondamento processuale della domanda giudiziale di accesso documentale.
artt. 64 e 65 c.p.a.
produzione in giudizio della summenzionata documentazione
Sono richiamati a fondamento dell’istanza istruttoria volta a ottenere la produzione degli atti richiesti in accesso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di un pregiudizio meramente patrimoniale non è sufficiente: il periculum in mora richiede che il danno presenti carattere di gravità e irreparabilità.
- La domanda cautelare può essere respinta per insussistenza del periculum senza che il giudice debba anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse del singolo concorrente deve essere confrontato con l’interesse pubblico alla corretta e celere gestione delle risorse di un finanziamento e con l’interesse degli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
- Quando la documentazione ostensibile può incidere sulla compiuta articolazione delle difese, il giudice può fissare una successiva udienza camerale per la trattazione dell’istanza di accesso, riservando al merito e agli eventuali motivi aggiunti la valutazione delle censure.
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