Sentenza del 06/03/2020 n. 6430 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riconosciuto alla società N.H. il rimborso dell'IVA versata per l'acquisto in Italia di servizi di autonoleggio destinati ai clienti (pacchetti turistici), sostenendo che, per le agenzie di viaggio e turismo stabilite fuori dall'Unione Europea, l'IVA riferita a costi sostenuti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile in base al regime speciale dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 interpretato dall'art. 55 del D.L. n. 69/2013 e alla normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE, art. 310).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio. La Corte ha ritenuto che l'art. 55 del D.L. n. 69/2013 interpreti il D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter, nel senso che il diritto al rimborso dell'IVA per i costi sostenuti da agenzie di viaggi e turismo non può essere riconosciuto alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea quando si tratta di cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Ha inoltre affermato la conformità di tale interpretazione al diritto comunitario (Direttiva 2006/112/CE, art. 310) e ai principi di parità di trattamento e neutralità fiscale, riservando al giudice di rinvio l'esame del legittimo affidamento invocato dalla resistente.
Norme richiamate
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55
"Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE... il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando... sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria."
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che il regime di non rimborsabilità previsto dall'art. 74-ter DPR 633/1972 si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE; finalizzata a conformare l'interpretazione nazionale alla Direttiva 2006/112/CE, art. 310, e a evitare trattamenti fiscali più favorevoli per non residenti rispetto agli operatori UE.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter
Stabilisce il regime speciale "base da base" per le agenzie di viaggio e turismo: la base imponibile è il margine (prezzo globale meno costi al lordo dell'IVA) e l'IVA imputata sui costi sostenuti per cessioni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile.
Direttiva 2006/112/CE (ex 77/388/CEE), art. 310 (ex art. 26 della sesta direttiva)
A livello comunitario prevede che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; giustifica il regime speciale nazionale e la limitazione del rimborso anche per agenzie non stabilite nell'UE.
Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2
Stabilisce che il rimborso dell'IVA a soggetti non residenti nell'UE non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità; usata per motivare il divieto di trattamento più favorevole per agenzie extra-UE.
Costituzione italiana, artt. 3, 97, 111 (richiamati dalla decisione)
Richiamate in relazione ai profili di ragionevolezza, parità di trattamento, imparzialità dell'azione amministrativa e garanzie processuali; la Corte ritiene l'intervento interpretativo compatibile con tali principi se finalizzato a chiarire incertezze e preservare parità tra operatori.
Massime di principio
- Per le agenzie di viaggio e turismo il regime speciale "base da base" (art. 74-ter DPR 633/1972) esclude la detraibilità o il rimborso dell'IVA relativa a beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori: il ruolo dell'agenzia è limitato alla rilevazione del margine.
- L'art. 55 del D.L. n. 69/2013 è un'interpretazione autentica che estende la non rimborsabilità dell'IVA anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea, in conformità con la Direttiva 2006/112/CE (art. 310) e la giurisprudenza della Corte di giustizia.
- Il principio di neutralità dell'IVA non obbliga a riconoscere il rimborso quando un regime speciale prevede espressamente limiti alla detrazione/rimborso: la neutralità va valutata nel quadro funzionale e sistematico del regime speciale.
- Non è consentito accordare una misura di rimborso più favorevole ai soggetti non residenti rispetto a quelli residenti nell'UE quando operano nelle medesime condizioni, per evitare distorsioni concorrenziali (assetto conforme alla direttiva sul rimborso ai non residenti).
- Le norme interpretative retroattive possono essere compatibili con principi costituzionali se mirano a chiarire situazioni di incertezza e a garantire parità di trattamento; tuttavia, gli effetti intertemporali (rimborsi già corrisposti/recuperati) richiedono valutazione specifica e possono comportare questioni di tutela del legittimo affidamento.
- In caso di controversia analoga, il giudice di merito dovrà valutare separatamente eventuali eccezioni di legittimo affidamento o di recuperi già effettuati dall'amministrazione, alla luce della disciplina intertemporale e dei principi comunitari.
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