Sentenza n. 4168/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 4852 del 2025: a) della Deliberazione -OMISSIS-- -OMISSIS-/gas, recante «Prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2022, e determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2021, per una impresa distributrice», adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del -OMISSIS-, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data -OMISSIS-; b) della Nota della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’ARERA Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante «Comunicazione delle risultanze istruttorie nel procedimento per la formazione del provvedimento in tema di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, anno 2021», trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS- c) dei Risultati di previsione di premi e penalità per l’anno 2021 pubblicati sul sistema telematico di ARERA nel periodo 7 -27 luglio 2025, periodo reso noto con il comunicato del 7 luglio 2025, ai sensi dell’art. 38.17 dell’Allegato A alla Deliberazione -OMISSIS-/gas; nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti presupposti d) della Deliberazione -OMISSIS- - -OMISSIS-/gas, recante «Seconda determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2021», pubblicata sul sito dell’Autorità in data -OMISSIS-; e) della Deliberazione-OMISSIS- - -OMISSIS-/gas, recante «Prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2021», pubblicata sul sito dell’Autorità in data -OMISSIS- f) della Deliberazione -OMISSIS- - -OMISSIS-/gas e s.m.i., recante «Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025», pubblicata sul sito internet di ARERA in data -OMISSIS-; g) del Verbale di operazioni compiute assunto dalla Guardia di Finanza e relativa Check-list della verifica ispettiva svolta dall’ARERA ai sensi della Deliberazion-OMISSIS- presso l’impianto di distribuzione gas naturale di -OMISSIS-. nei giorni 3-4-5-6 maggio 2022; e, in ogni caso, per l’annullamento h) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.. quanto al ricorso n. 5269 del 2025: ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett b), c.p.a. per l’annullamento dei seguenti atti: a) Deliberazione -OMISSIS-- -OMISSIS-/gas, recante «Seconda determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2022», adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 9 dicembre 2025, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data -OMISSIS-; b) Nota della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’ARERA Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante «Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento per l’adozione del provvedimento in tema di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, anno 2022», trasmessa a mezzo pec in data 19 novembre 2025; c) Risultati di previsione di premi e penalità per l’anno 2022 pubblicati sul sistema telematico di ARERA nel periodo 19 settembre – 15 ottobre 2025, periodo reso noto con il comunicato -OMISSIS- ai sensi dell’art. 38.17 dell’Allegato A alla Deliberazione -OMISSIS-; nonché per l’annullamento, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti presupposti d) Deliberazione -OMISSIS- - -OMISSIS-/gas, recante «Prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2022, e determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2021, per una impresa distributrice», pubblicata sul sito dell’Autorità in data 2-OMISSIS-; e) Deliberazione -OMISSIS- -OMISSIS-/gas e s.m.i., recante «Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025», pubblicata sul sito internet di ARERA in data-OMISSIS-; f) Verbale di operazioni compiute assunto dalla Guardia di Finanza e relativa Check-list della verifica ispettiva svolta dall’ARERA ai sensi della Deliberazione 176/2021/E/GAS presso l’impianto di distribuzione gas naturale di-OMISSIS-. nei giorni 3-4-5-6 maggio 2022; e, in ogni caso, per l’annullamento g) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA di annullamento dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2021 e 2022, con i relativi atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestrice del servizio di distribuzione del gas naturale in 18 Comuni delle Regioni Campania e Basilicata, ha impugnato due deliberazioni ARERA con cui erano stati annullati i premi per i recuperi di sicurezza relativi agli anni 2021 e 2022. La contestazione riguardava l’inadeguatezza del centralino telefonico di pronto intervento, abilitato a ricevere chiamate da rete fissa soltanto dai distretti telefonici della Campania e della Basilicata e non dall’intera rete fissa nazionale. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 15.1, lett. b), della RQDG, sostenendo che la norma richiedesse soltanto l’abilitazione a ricevere chiamate da rete fissa e mobile, senza imporre l’estensione nazionale; violazione del legittimo affidamento, asseritamente generato da precedenti controlli e dalla mancata contestazione della limitazione territoriale; illegittima estensione delle verifiche ispettive agli anni 2021 e 2022, sebbene l’ispezione fosse stata avviata con riferimento all’anno 2020; mancanza del necessario previo accertamento formale dell’illecito e insufficienza delle dichiarazioni rese dai rappresentanti della società come base per l’annullamento dei premi. Sono stati dedotti anche vizi di eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti integralmente. Quanto all’interpretazione dell’art. 15.1, lett. b), RQDG, ha ritenuto che la disposizione imponga un servizio telefonico dedicato, caratterizzato dall’unicità del numero e dalla risposta diretta dell’operatore, senza necessità di comporre altri numeri. Tale requisito esclude che il numero possa ricevere chiamate da rete fissa soltanto da determinati distretti regionali: la limitazione territoriale impone agli utenti esterni di effettuare una nuova chiamata e introduce una disparità di trattamento priva di giustificazione. È stata esclusa la lesione del legittimo affidamento, poiché le precedenti interlocuzioni e verifiche non contenevano un riconoscimento espresso della legittimità del servizio limitato alle due regioni. L’archiviazione o la mancata contestazione di precedenti condotte non impediscono una diversa valutazione successiva, salvo un’espressa attestazione di legittimità; inoltre, l’omesso esercizio del potere sanzionatorio non consolida un affidamento qualificato. Neppure è stato ravvisato un mutamento interpretativo imprevedibile, poiché le precedenti verifiche non avevano espresso una prassi univoca favorevole alla società. Il motivo relativo all’estensione temporale delle verifiche è stato respinto in fatto: dalla check-list risultava che le chiamate di controllo erano state effettuate nel giugno 2021 e avevano ricevuto un messaggio registrato che segnalava l’area non abilitata, sicché l’annullamento dei premi per il 2021 non era temporalmente incongruo. Le dichiarazioni rese durante l’ispezione, pur prive di valore confessorio, sono state ritenute utilizzabili come elementi indiziari; insieme alle chiamate non risposte costituivano indizi gravi, precisi e concordanti dell’inadeguatezza del servizio durante il 2021. La società non aveva fornito prova contraria. Le medesime valutazioni sono state estese al ricorso relativo all’anno 2022. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo che l’amministrazione desumesse l’accertamento della violazione da un complesso di elementi istruttori, senza necessità che esso derivasse esclusivamente da una contestazione formale o dalla mera rilevazione ispettiva. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15.1, lett. b), RQDG
L’impresa distributrice: … b) deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici
La disposizione impone un servizio dedicato, con numero unico e risposta diretta, senza limitazioni territoriali alle chiamate da rete fissa; la limitazione ai soli distretti regionali viola la disciplina perché impone agli utenti esterni una nuova chiamata e determina una disparità di trattamento.
art. 45.5 RQDG
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’annullamento dei premi e ai limiti temporali delle verifiche; il TAR ha ritenuto infondate le relative censure sulla base degli accertamenti effettuati nel 2021 e della disciplina applicabile.
art. 3 l. 689/1981
l'errore inevitabile sulla liceità del fatto esclude la responsabilità per mancanza di dolo o colpa
Il TAR richiama la norma per escludere che, nel caso concreto, vi fosse un mutamento interpretativo radicale e imprevedibile idoneo a configurare un errore scusabile di diritto.
art. 18 l. 689/1981
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
Il TAR lo richiama per evidenziare che, a differenza del procedimento disciplinato dalla l. 689/1981, il regolamento sanzionatorio ARERA non prevede necessariamente un provvedimento espresso di archiviazione; pertanto la mancata contestazione precedente non equivale a un riconoscimento della legittimità della condotta.
art. 97 Costituzione
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, ritenuti non violati.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi generali dell’attività amministrativa, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e ai vizi dedotti dalla ricorrente, ritenuti infondati.
art. 24 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto procedimento; la censura è stata respinta.
l. 481/1995
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri regolatori e di controllo di ARERA; il TAR non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- La disciplina che impone a un gestore di predisporre un recapito telefonico dedicato al pronto intervento, abilitato a ricevere chiamate da rete fissa e mobile con passaggio diretto all’operatore, deve essere interpretata nel senso che il servizio deve essere accessibile senza limitazioni territoriali non previste dalla norma; la restrizione alle chiamate provenienti da determinati distretti telefonici viola il requisito della risposta diretta e introduce una disparità di trattamento tra utenti.
- La mancata contestazione di una condotta in precedenti controlli, così come l’archiviazione o l’omesso esercizio del potere sanzionatorio, non genera di per sé un legittimo affidamento qualificato sulla legittimità della condotta, salvo che l’amministrazione abbia espresso un riconoscimento specifico, univoco e formale della sua conformità alla disciplina applicabile.
- Un mutamento interpretativo dell’amministrazione può ledere il legittimo affidamento soltanto quando il privato abbia conformato la propria condotta a una prassi o a indicazioni amministrative consolidate, univoche e prevedibili; non sussiste tale affidamento quando le precedenti verifiche non abbiano espresso una posizione precisa sulla legittimità della condotta.
- L’accertamento di una violazione amministrativa può fondarsi su un complesso di elementi istruttori, comprese dichiarazioni rese dai rappresentanti dell’impresa e verifiche documentali o tecniche; le dichiarazioni, anche se prive di valore confessorio, possono assumere valore indiziario se corroborate da altri elementi gravi, precisi e concordanti.
- L’amministrazione può utilizzare, ai fini della determinazione dei premi o delle penalità regolatorie, elementi acquisiti mediante attività ispettiva e successiva valutazione istruttoria, purché tali elementi siano riferibili all’annualità oggetto della determinazione e consentano di ricostruire in modo attendibile la violazione.
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