Sentenza del 11/06/2018 n. 1947 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Annullamento giudiziale dell'atto impositivo - Sgravio del ruolo - Mancata riassunzione - Nuova iscrizione a ruolo - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio di procedere a una nuova iscrizione a ruolo dopo lo sgravio del ruolo originario, disposto in conseguenza di una sentenza favorevole al contribuente che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il contribuente riteneva che lo sgravio e l'annullamento giudiziale impedissero all'Amministrazione di riproporre la pretesa. La questione è stata valutata anche alla luce dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.
La decisione
La nuova iscrizione a ruolo è stata ritenuta legittima. Lo sgravio del ruolo originario non impedisce all'Amministrazione di riformulare e riproporre la pretesa fiscale mediante un nuovo ruolo, purché ciò avvenga entro il termine di prescrizione decennale e a seguito dell'estinzione del processo per mancata riassunzione. L'Amministrazione può quindi procedere a nuove iscrizioni a ruolo senza che lo sgravio costituisca una rinuncia definitiva alla pretesa tributaria.
Norme richiamate
Termine di prescrizione decennale
La pretesa fiscale può essere nuovamente iscritta a ruolo entro il termine ordinario di prescrizione decennale, salvo il rispetto degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
Disciplina dell'estinzione del processo per mancata riassunzione
L'estinzione del processo per mancata riassunzione consente all'Ufficio di riformulare la pretesa e procedere a una nuova iscrizione a ruolo; lo sgravio precedentemente effettuato non determina, di per sé, la definitiva perdita del credito tributario.
Massime di principio
- Lo sgravio del ruolo disposto dopo una pronuncia favorevole al contribuente non equivale necessariamente a una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla pretesa fiscale.
- In caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, l'Ufficio può, in linea generale, riproporre la pretesa mediante un nuovo ruolo, purché agisca entro il termine di prescrizione applicabile.
- La legittimità della nuova iscrizione dipende dal rispetto dei termini prescrizionali e dalla corretta riformulazione della pretesa, non dal solo fatto che il ruolo precedente sia stato sgravato.
- L'annullamento o lo sgravio di un atto può non impedire una nuova iniziativa impositiva quando il processo si è estinto senza una decisione definitiva sul merito della pretesa.
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