Sentenza del 21/01/2021 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per accisa non versata sugli anni d'imposta 2008-2013 (importo contestato €1.520.967,75 circa). La società, autoproduttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili e consorziata, aveva usufruito dell'esenzione dall'accisa per l'energia ceduta ai consorziati. L'Ufficio doganale e la Guardia di Finanza hanno rilevato l'indebita fruizione dell'esenzione ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA). In primo grado la CTP di Verona ha rigettato il ricorso ritenendo che l'esenzione spetti solo per l'energia prodotta e consumata in proprio e non per l'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti; la società ha impugnato tale decisione sollevando più censure (prescrizione per 2008, violazione del principio del legittimo affidamento art.10 L.212/2000 in base a note amministrative, inesiguità di vantaggi, applicazione illegittima degli interessi, omessa pronuncia art.11 L.212/2000, errata qualificazione dell'autoproduttore e retroattività di orientamenti amministrativi), chiedendo anche, in via subordinata, rinvio alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio si è uniformato al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, sent. n. 26143/2019) secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) TUA è di stretta interpretazione e riguarda solamente l'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore; l'energia ceduta a consorziati o a terzi non è esente e la società consortile che cede energia assume la qualifica di venditore con gli obblighi previsti dal TUA. La Commissione ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze relative agli artt. 10 e 11 della legge n. 212/2000, rilevando l'assenza di un interpello ammissibile e il fatto che l'Agenzia non ha applicato sanzioni nel caso concreto. Le spese sono state compensate in considerazione della successiva pronuncia della Cassazione, intervenuta dopo il contenzioso.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 52, comma 3, lett. b)
L'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili deve essere interpretata restrittivamente e si applica esclusivamente all'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore; non si estende all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti (consorziati o terzi).
D. Lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 53
Se la società consortile cede energia, assume la veste di venditore e si applicano gli obblighi previsti per la vendita soggetta ad accisa.
D. Lgs. n. 26/2007 (attuazione Direttiva 2003/96/CE)
Le modifiche legislative introdotte non hanno ampliato il campo dell'esenzione tale da comprendere le cessioni a consorziati; la disciplina ratione temporis rimane compatibile con l'interpretazione restrittiva.
Legge n. 208/2015 - art. 1, comma 911
La disposizione, applicabile solo dall'anno d'imposta 2016, estende l'esenzione ai soci delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica ma non ai membri di consorzi o società consortili; conferma quindi la esclusione dei consorziati dal beneficio.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 10 (legittimo affidamento)
Il Collegio ha ritenuto non provata la sussistenza di un legittimo affidamento idoneo a vincolare l'Amministrazione in mancanza di un atto amministrativo specifico e motivato che riconoscesse formalmente l'esenzione; la semplice condotta non univoca dell'Ufficio non è sufficiente a far valere l'eccezione.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 11 (interpello)
Non essendo stato presentato un interpello ammissibile e risposto in modo specifico e motivato dall'Amministrazione, non può essere invocata la tutela prevista dall'art. 11.
Riferimenti al Codice Civile (art. 2602, art. 2615-ter e ss.)
Le qualificazioni giuridiche dei rapporti consortili non determinano, di per sé, l'estensione dell'esenzione fiscale prevista per l'autoproduttore; occorre verificare la natura giuridica della cessione (distinzione tra consumo proprio e cessione a soggetti distinti).
Sentenza Corte di Cassazione Sez. VI, n. 26143/2019
Principio di diritto richiamato: conferma l'interpretazione restrittiva dell'art. 52, comma 3, lett. b) TUA e costituisce orientamento giurisprudenziale vincolante ai fini del caso concreto.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 52, c.3, lett. b) TUA) va interpretata restrittivamente: spetta solo all'energia effettivamente prodotta e consumata dall'autoproduttore e non all'energia ceduta a consorziati o terzi.
- Quando un soggetto consortile cede energia oltre il proprio autoconsumo assume la qualifica di venditore e l'energia ceduta è soggetta ad accisa con i relativi obblighi fiscali (anche se i destinatari sono consorziati).
- L'onere della prova circa il diritto a benefici fiscali spetta al contribuente: è consigliabile conservare atti amministrativi formali o interpelli specifici e ricevute prima di fare affidamento su comportamenti amministrativi non motivati.
- Le note o riconoscimenti informali dell'Amministrazione non sempre producono efficacia vincolante ai fini del legittimo affidamento; per ottenere protezione è preferibile un interpello formale e una risposta motivata.
- Le modifiche normative successive (es. legge 208/2015) possono ampliare l'ambito di esenzioni ma vanno valutate ratione temporis: verificare sempre l'efficacia temporale della norma rispetto al periodo d'imposta contestato.
- In controversie su agevolazioni fiscali è utile richiamare orientamenti giurisprudenziali di legittimità (Cassazione) in quanto incidono fortemente sull'esito: le Commissioni tributarie si uniformano ai precedenti di Cassazione.
- Se si intende cedere energia a soci/terzi mantenendo l'esenzione, valutare forme contrattuali e assetti societari che giustifichino il consumo come 'in proprio' o considerare alternative fiscali per evitare contestazioni sull'accisa.
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