Sentenza del 08/05/2019 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento integrativo relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non inerenti, non documentati, non di competenza o relativi a operazioni inesistenti, determinando maggiori imposte IRES e IRAP e sanzioni. In appello il contribuente ha contestato, principalmente, la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo e l'illegittimità del raddoppio dei termini, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata oltre il termine ordinario e che il nuovo accertamento non derivasse da una reale sopravvenuta conoscenza di elementi. Sono state inoltre dedotte violazioni del contraddittorio preventivo, carenza di motivazione, indebita ripresa di numerosi costi e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado e annullando integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto tardiva la denuncia penale posta a fondamento del raddoppio dei termini relativamente al nuovo avviso notificato l'11 dicembre 2015. Secondo il giudice, ogni avviso ha una propria scadenza e l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare i controlli e notificare l'atto entro il termine ordinario, non potendo utilizzare la denuncia penale successiva per beneficiare del raddoppio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 43 DPR 600/1973
Gli accertamenti devono essere notificati a pena di decadenza entro il termine previsto dalla legge.
La Commissione ha ritenuto che il nuovo avviso integrativo dovesse rispettare una propria scadenza e che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento, non potendo invocare tardivamente il raddoppio dei termini.
Art. 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006
La disciplina originaria consentiva il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti, ma la sua applicazione doveva comunque essere verificata dal giudice, anche per evitare un uso pretestuoso dello strumento.
Art. 2 D.Lgs. 128/2015
La norma ha limitato il raddoppio dei termini, stabilendo che la denuncia penale dovesse essere presentata entro la scadenza ordinaria, prevedendo una disciplina transitoria per gli atti già notificati o formati.
Art. 1, commi 130-132, Legge 208/2015
La disciplina ha superato il sistema del raddoppio per i periodi d'imposta successivi, mantenendo per i periodi precedenti condizioni più rigorose, tra cui la presentazione tempestiva della denuncia penale.
Art. 41-bis DPR 600/1973
Consente accertamenti parziali sulla base di elementi specifici, ma l'eventuale successivo accertamento integrativo deve fondarsi su nuovi elementi e rispettare i termini di decadenza applicabili.
Art. 109 DPR 917/1986
La norma disciplina la deducibilità dei costi secondo i requisiti di inerenza, competenza, certezza e documentazione. Nella sentenza di primo grado era stata utilizzata per valutare le singole riprese, ma l'annullamento integrale dell'accertamento per decadenza ha reso non decisivo l'esame sostanziale in appello.
Art. 108 DPR 917/1986
Distingue le spese di pubblicità dalle spese di rappresentanza e ne disciplina i limiti di deducibilità. La sentenza di primo grado aveva ritenuto corretta la riqualificazione delle sponsorizzazioni come spese di rappresentanza.
Art. 7 Legge 212/2000
Impone la motivazione degli atti tributari. Secondo la sentenza di primo grado, il requisito può essere soddisfatto anche mediante la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegarli integralmente.
Art. 90, comma 8, Legge 289/2002
Prevede una presunzione di inerenza e deducibilità per determinati corrispettivi di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo. La sentenza di primo grado aveva ritenuto comunque provata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni contestate.
Art. 5 D.Lgs. 472/1997
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie è sufficiente la presenza di dolo o colpa; la sentenza di primo grado aveva ritenuto integrata almeno la colpa nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Art. 7 D.Lgs. 472/1997
Consente di graduare la sanzione considerando gravità della violazione, condotta e precedenti del trasgressore.
Art. 12 D.Lgs. 472/1997
Disciplina il cumulo giuridico e la continuazione tra violazioni tributarie. La sentenza di primo grado aveva escluso l'applicazione della continuazione richiesta dalla società.
Massime di principio
- Quando un accertamento integrativo o un nuovo avviso riguarda ulteriori rilievi emersi dall'esame della medesima contabilità, l'Amministrazione deve rispettare la scadenza propria dell'atto e dimostrare l'effettiva sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che esista una possibile violazione penale: per i periodi soggetti alla disciplina transitoria, la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario e il giudice può verificare che non sia stata utilizzata in modo strumentale.
- La tempestività della denuncia penale va valutata con riferimento alla scadenza ordinaria applicabile al singolo avviso; una denuncia tardiva non consente di recuperare un atto ormai decaduto.
- In presenza di una decadenza dell'Amministrazione, il giudice può annullare integralmente l'accertamento senza esaminare nel merito le singole riprese a tassazione.
- La possibilità di integrare un precedente accertamento non elimina l'obbligo di rispettare i termini decadenziali né consente di riaprire indefinitamente il controllo sul medesimo periodo d'imposta.
- Per sostenere la deducibilità di costi, il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrarne inerenza, effettività, certezza e collegamento con l'attività d'impresa; per omaggi, trasferte e sponsorizzazioni sono particolarmente rilevanti destinatari, beneficiari, prestazioni e ritorno economico.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta particolare complessità o quando vi sono state decisioni difformi nei diversi gradi di giudizio.
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