Corte di giustizia, Sentenza C-368/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2024. — Haut Conseil du commissariat aux comptes contro MO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – - Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative – - Autorità pubblica indipendente di regolamentazione e/o di controllo dei revisori legali dei conti – Modalità di organizzazione interna – Potere di avviare procedimenti d’ufficio – Potere sanzionatorio – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Assenza di “terzietà” rispetto all’autorità che ha emanato la decisione oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità. — Causa C-368/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale proposto dalla Sezione ristretta dell’H3C francese in un procedimento disciplinare contro un revisore legale dei conti. Pur essendo indipendente e inserito in un sistema di controllo pubblico previsto dal diritto UE, l’organo opera in questo contesto con funzioni amministrative, non giurisdizionali. Decisivi sono stati il potere di avvio d’ufficio, il ruolo dell’H3C come autore della decisione contestata e l’assenza di una vera terzietà rispetto a tale decisione.
Rinvio pregiudiziale irricevibile perché la Sezione ristretta dell’H3C francese, che decide in materia disciplinare sui revisori legali, non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
La questione giuridica
Se l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE, letto alla luce della direttiva 2006/43/CE e del regolamento (UE) n. 537/2014, osti a una normativa nazionale che vieta ai revisori legali dei conti e alle imprese di revisione contabile di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, e, in subordine, se ciò valga anche quando la normativa preveda eccezioni per talune attività commerciali accessorie svolte in condizioni di indipendenza e deontologia.
Principio di diritto
Un organo nazionale che, nell’ambito del sistema di controllo pubblico dei revisori legali previsto dalla direttiva 2006/43/CE, esercita funzioni di controllo e sanzione di natura amministrativa, può adire la Corte solo se nel procedimento concreto svolge funzioni giurisdizionali; la Sezione ristretta dell’H3C, che avvia e decide un procedimento disciplinare interno, senza essere un terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnabile e senza emettere una decisione munita di autorità di cosa giudicata, non ha qualità di "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Di conseguenza, il rinvio è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2006/43/CE
- Direttiva 2014/56/UE
- Regolamento (UE) n. 537/2014
- Articolo 25 della direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2, punto 10, della direttiva 2006/43/CE
- Articolo 30 della direttiva 2006/43/CE
- Articolo 30 bis della direttiva 2006/43/CE
- Articolo 32 della direttiva 2006/43/CE
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale della Sezione ristretta dell’H3C
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE proposto dalla Sezione ristretta dell’Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) francese, nell’ambito di un procedimento disciplinare contro un revisore legale dei conti accusato di svolgere attività commerciali incompatibili con la professione.
Fatti e procedimento principale
MO, revisore legale dei conti e professionista con importanti partecipazioni in un gruppo multidisciplinare, era stato oggetto di un procedimento disciplinare avviato all’interno dell’H3C. Gli veniva contestata la violazione dell’articolo L. 822-10 del code de commerce, che vietava ai revisori legali di svolgere qualsiasi attività commerciale, direttamente o indirettamente.
Il procedimento era stato istruito dal relatore generale dell’H3C e poi deciso dalla Sezione ristretta dell’H3C, competente a infliggere sanzioni disciplinari. Contro la decisione era previsto un ricorso di piena giurisdizione dinanzi al Conseil d’État.
Questioni sottoposte alla Corte
L’organo di rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE ostasse a una normativa nazionale che vieta ai revisori legali e alle imprese di revisione di esercitare attività commerciali, anche tramite interposte persone. Chiedeva inoltre se la risposta dovesse mutare in presenza di eccezioni per attività commerciali accessorie svolte nel rispetto delle regole di indipendenza e deontologia.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, sulla nozione di "giurisdizione" legittimata a proporre rinvio;
- l’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE, sui divieti di cumulo di attività;
- la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, in particolare gli articoli 2, punto 10, 30, 30 bis e 32, relativi a controllo pubblico, indagine e sanzioni nei confronti dei revisori legali;
- il regolamento (UE) n. 537/2014, richiamato dal giudice del rinvio nel quadro regolatorio della revisione legale.
Ragionamento della Corte sulla qualità di "giurisdizione"
La Corte ricorda i criteri strutturali e funzionali consolidati per qualificare un organo come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE: fondamento legale, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e indipendenza.
Tuttavia, quando un organo esercita funzioni miste, occorre guardare alla funzione concretamente svolta nel procedimento specifico. Nel caso di specie, la Corte osserva che:
- il sistema previsto dalla direttiva 2006/43 attribuisce alle autorità competenti compiti di controllo pubblico, indagine e sanzione che sono, in linea di principio, di natura amministrativa;
- l’H3C può avviare procedimenti d’ufficio, elemento indicativo di una funzione amministrativa;
- le decisioni sanzionatorie dell’H3C possono essere impugnate dinanzi al Conseil d’État;
- in caso di ricorso, l’H3C figura come resistente contro la propria decisione, circostanza incompatibile con la qualità di terzo richiesta per una giurisdizione;
- la decisione sanzionatoria non è munita di autorità di cosa giudicata, altro indice della sua natura amministrativa.
Ruolo dell’organizzazione interna dell’H3C
La Corte respinge l’argomento secondo cui la Sezione ristretta dovrebbe essere considerata separatamente dal resto dell’H3C. Ai fini del diritto UE, l’autorità competente va valutata nel suo complesso; il fatto che lo Stato membro abbia distribuito internamente funzioni istruttorie e decisorie tra diverse componenti dell’ente non trasforma la decisione finale in atto giurisdizionale, né attribuisce alla Sezione ristretta lo status di terzo rispetto all’H3C.
Decisione
La Corte conclude che la Sezione ristretta dell’H3C, nel contesto del procedimento disciplinare in cui ha chiesto l’interpretazione della normativa UE, esercitava funzioni amministrative e non giurisdizionali. Di conseguenza non poteva essere qualificata come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e la domanda pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile.
Principio affermato
L’organo nazionale che decide in sede disciplinare nell’ambito del controllo pubblico sui revisori legali, pur essendo indipendente e istituzionalmente dotato di garanzie, non è una "giurisdizione" ai fini del rinvio pregiudiziale quando opera come autorità amministrativa che adotta per la prima volta la decisione sanzionatoria e che non è terza rispetto a tale decisione.
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