Cassazione Civile, Ordinanza n. 18315/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di rimborso dell'ICI proposta da una società per gli anni d'imposta 2004-2008, assumendo di aver pagato importi superiori al dovuto perché la rendita catastale, richiesta sin dal 1982, era stata notificata solo nel 2008 e risultava inferiore agli importi versati. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza del 2 aprile 2009, la società lo aveva impugnato e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello il Comune aveva contestato: la tempestività del ricorso, sostenendo che il termine per impugnare fosse decadenziale e comunque spirato; l'applicabilità della prescrizione quinquennale; la legittimità del diniego tacito alla luce dell'orientamento giurisprudenziale previgente; e, in via conseguenziale, la regolazione delle spese. La società, con ricorso incidentale, ha censurato la mancata decisione sull'appello incidentale relativo alle spese del primo grado, chiedendo la riforma della compensazione disposta dalla CTP.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Comune, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo della contribuente: per l'impugnazione del silenzio-rifiuto in materia di rimborso tributario si applica il termine decennale di prescrizione, che decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto, e non il termine quinquennale invocato dal Comune. Ha inoltre escluso che il pregresso contrasto giurisprudenziale sull'efficacia della rendita catastale potesse giustificare il diniego opposto dal Comune. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, rilevando la mancata pronuncia della CTR sull'appello incidentale relativo alle spese di primo grado; cassata la sentenza limitatamente a questo punto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato il Comune a rifondere le spese del primo grado e della legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso è proponibile dopo 90 giorni dall'istanza e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto; il termine applicabile, nel caso esaminato, è ricondotto alla prescrizione decennale e decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992
Il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso è un atto impugnabile nel processo tributario.
art. 1, comma 164, l. 296/2006
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
La norma disciplina il termine per presentare l'istanza di rimborso dei tributi locali, non il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto.
art. 2946 c.c.
È richiamato quale termine ordinario decennale di prescrizione del diritto alla restituzione, applicabile alla domanda di rimborso una volta formato il silenzio-rifiuto.
art. 2948 c.c.
È ritenuto non applicabile alla ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di rimborso, perché il credito restitutorio non ha natura periodica originaria.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie, la decorrenza è collegata alla formazione del silenzio-rifiuto.
art. 112 c.p.c.
La CTR ha omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale relativo alle spese di primo grado, integrando vizio di omessa pronuncia.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale; la mera complessità della questione non basta, se non ricorrono assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o situazione di analoga gravità.
art. 385, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassando limitatamente al capo sulle spese, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda di rimborso non dovuto e l'impugnazione del silenzio-rifiuto vanno distinte: la norma che fissa il termine per presentare l'istanza non coincide necessariamente con il termine per proporre il ricorso.
- L'impugnazione del silenzio-rifiuto in materia di rimborso tributario è soggetta al termine di prescrizione del diritto alla restituzione, che decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto e non può essere confuso con un termine di decadenza.
- La ripetizione di somme indebitamente versate, anche se i versamenti originari erano periodici, non assume per ciò solo natura periodica: il credito restitutorio è unitario e soggiace al termine ordinario di prescrizione, non a quello breve previsto per obbligazioni periodiche originarie.
- Un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale non equivale a ius superveniens e non legittima, di regola, a ritenere illegittimo il diniego di rimborso opposto in precedenza, salvo che ricorrano specifiche condizioni di diritto sostanziale o processuale non presenti nel caso concreto.
- La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione ancorata ai presupposti tipizzati dall'art. 92 c.p.c.; in assenza di soccombenza reciproca, assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o situazione equiparabile, la compensazione è illegittima.
- L'omessa pronuncia sull'impugnazione relativa alle spese costituisce vizio denunciabile in cassazione e consente, quando non occorrano ulteriori accertamenti, la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione.
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