Cassazione Penale, Sentenza n. 16249/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere (per Omerovic e Hamidovic) e altra misura per Feratovic, deducendo: (i) omissione di motivazione sull'aspettativa di pena superiore a tre anni in violazione dell'art. 275, comma 2-bis e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 292 (primo motivo); (ii) insufficiente motivazione e violazione dei requisiti di concretezza, attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari ex art. 274, con critica per mancata valutazione individualizzata delle posizioni, uso di elementi estranei e di una valutazione meramente ambientale invece che personale (secondo motivo); (iii) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed extrema ratio nella scelta della custodia cautelare in carcere, senza comparazione effettiva con misure meno afflittive e senza motivare la scelta (terzo motivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata espressa indicazione nell'ordinanza genetica della prognosi sulla possibilità di pena ultratriennale non costituisce causa di nullità automatica ex art. 292 e che il Tribunale del riesame può integrare la motivazione esercitando i propri poteri integrativi; ha quindi ritenuto infondata la censura relativa all'omessa motivazione sul punto, rilevando inoltre che il Tribunale di Venezia ha comunque fornito motivazione logica e adeguata nel senso della gravità e della pervicace reiterazione degli illeciti. Sui secondi e terzi motivi la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le esigenze cautelari con una prognosi di pericolo di reiterazione, richiamando elementi quali la reiterazione dei reati, la gravità, i precedenti, i provvedimenti del Questore disattesi e l'assenza di domicilio idoneo e capacità di autolimitazione; ha inoltre ritenuto congrua la valutazione comparativa e la scelta della misura più afflittiva, non ravvisando vizio di motivazione tale da sorreggere cassazione. Ha quindi rigettato i ricorsi e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 2-bis
«Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»
La Corte osserva che l'obbligo di valutare la prognosi sulla possibile condanna ultratriennale è un criterio di scelta della misura che deve essere motivato nella fase genetica; tuttavia la mancata esplicita motivazione nell'atto genetico non è automaticamente causa di nullità ai sensi dell'art. 292 e può essere integrata dal giudice del riesame
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato per valutare se l'omissione motivazionale costituisca nullità; la Corte ritiene che l'art. 292 non sanziona d'ufficio l'omessa indicazione del profilo ultratriennale come causa di nullità
art. 177 cod. proc. pen.
Ricordata per il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni procedurali determina nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge
art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma richiamata in tema di esigenze cautelari; la Corte conferma che il requisito di attualità del pericolo richiede una prognosi sulla possibilità di reiterazione fondata su elementi concreti della fattispecie, personalità e contesto socio-ambientale
art. 275 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità e alla scelta tra misure cautelari; la Corte valuta che il giudice della cautela debba comparare le misure ma che, se la comparazione è adeguatamente motivata, la scelta della custodia è legittima
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzata come cornice per esaminare le censure mosse dalle difese
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata in combinato con altri articoli riguardo alla valutazione delle misure cautelari e dei relativi presupposti
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per il rito del contraddittorio scritto senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale
Massime di principio
- L'omissione nella motivazione genetica circa la probabilità di una condanna superiore a tre anni non determina automaticamente la nullità del provvedimento: il Tribunale del riesame può integrare la motivazione con i propri poteri
- Per legittimare la custodia cautelare in carcere il giudice deve compiere una prognosi motivata sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valutando modalità dei fatti, profili soggettivi, precedenti e contesto socio-ambientale
- La scelta della misura più afflittiva richiede una comparazione con misure meno gravose; se la comparazione è svolta e adeguatamente motivata la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito
- L'assenza di un domicilio idoneo, la disattesa di precedenti provvedimenti (es. del Questore) e la persistenza di condotte predatorie reiterate sono elementi che possono legittimare una prognosi di pericolosità e giustificare la custodia
- Le valutazioni prognostiche sulle esigenze cautelari possono utilizzare anche elementi provenienti da precedenti vicende processuali purché sia chiaro il nesso logico tra tali elementi e il pericolo attuale di reiterazione
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