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Regolamento

R.R. Liguria 5/2009

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).

Normativa regionaleR.R. Liguria 5/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure fissa criteri tecnici, divieti, procedure di progettazione e controlli per gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, al fine di ridurre inquinamento luminoso e consumi energetici. Prevede obblighi di adeguamento per impianti esistenti e regole specifiche per strade, aree sportive, monumenti, insegne, aree protette e osservatori astronomici. Alcuni obblighi hanno termini di 2 o 5 anni dall’entrata in vigore.

Regolamento ligure su contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico

Il regolamento attua la disciplina regionale ligure in materia di energia per tutelare l’ambiente notturno, favorire il risparmio energetico nell’illuminazione esterna pubblica e privata e ridurre l’inquinamento luminoso. Le disposizioni riguardano il territorio della Regione Liguria e incidono su progettazione, realizzazione, adeguamento, controllo e uso degli impianti di illuminazione esterna.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira a conciliare sicurezza, efficienza energetica, tutela dell’ambiente e rispetto delle attività di osservazione astronomica. L’illuminazione pubblica e privata non deve generare disturbo agli automobilisti, intrusione nelle proprietà private, abbagliamento o dispersione luminosa oltre i limiti tecnici minimi consentiti.

Ambito di applicazione

Le regole tecniche e procedurali si applicano a soggetti pubblici e privati e costituiscono riferimento per bandi, incarichi professionali, capitolati di appalto e manutenzione degli impianti di illuminazione esterna. Tutti i nuovi impianti, pubblici e privati, realizzati nel territorio regionale devono rispettare i criteri di massima sicurezza, massimo risparmio energetico e minimizzazione dell’inquinamento luminoso.

Per gli impianti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento è imposto l’obbligo di adottare sistemi e accorgimenti per ridurre i consumi e la dispersione verso l’alto, fermo restando il successivo adeguamento alle norme tecniche. Per gli impianti esistenti, ove strutturalmente possibile e compatibilmente con la sicurezza, deve essere modificata entro 2 anni l’inclinazione degli apparecchi o installati schermi paraluce per limitare l’emissione oltre i 90°.

Requisiti tecnici generali degli impianti

Tutti i progetti, materiali e impianti per l’illuminazione esterna devono avere basso impatto ambientale, garantire la sicurezza stradale, massimizzare il risparmio energetico e prevenire l’inquinamento luminoso.

In sintesi, i requisiti principali prevedono che:

  • gli apparecchi installati abbiano distribuzione dell’intensità luminosa massima oltre i 90° entro valori molto contenuti e con emissione diretta preferibilmente verso il basso;
  • siano privilegiate lampade ad alta efficienza, con sostituzione di quelle meno efficienti;
  • l’uso di lampade con resa cromatica superiore e alta efficienza sia ammesso solo per monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici pedonali di valore culturale o sociale;
  • per nuovi impianti stradali sia rispettato un rapporto minimo tra interdistanza e altezza dei punti luce, salvo soluzioni alternative motivate;
  • si favorisca l’impiego di apparecchi con minori potenze e migliori prestazioni di utilizzazione;
  • la luminanza media mantenuta non superi, salvo eccezioni per sicurezza o diversa disciplina regionale, 1 cd/m2;
  • siano preferiti dispositivi che riducono dopo le ore 24 l’emissione luminosa di almeno il 30%, se non compromettano la sicurezza pubblica.

Contenimento dei consumi nei regolamenti comunali

I Comuni devono adottare il proprio regolamento di illuminazione, nel quadro della normativa regionale, seguendo principi orientati al risparmio energetico. Tra i criteri richiesti figurano la sostituzione degli apparecchi vecchi con modelli più efficienti, la realizzazione di nuovi impianti con sorgenti di potenza inferiore a 100 W quando possibile, l’uso di dispositivi di riduzione del flusso luminoso anche temporizzati, l’adozione di sistemi di spegnimento o attenuazione nei periodi di non utilizzo e il contenimento delle emissioni dannose nei siti della Rete Natura 2000 e negli ambiti urbani.

Disposizioni per luoghi extraurbani e grandi aree

Quando l’illuminazione di spazi extraurbani o grandi aree sia necessaria, deve essere preferibilmente ottenuta con lampade ad alta efficienza. Gli impianti devono prevedere spegnimento o riduzione della luminanza nei periodi di inutilizzo, un fattore di utilizzazione non inferiore a 0,35 e, per le torri-faro, potenza installata inferiore rispetto agli impianti tradizionali a parità di illuminamento.

Criteri per impianti sportivi

L’illuminazione degli impianti sportivi deve essere adeguata alle caratteristiche della struttura e, in generale, ottenere il massimo risparmio energetico con lampade ad alta efficienza. È ammesso l’uso di lampade agli alogenuri metallici quando sia necessario un alto indice di resa cromatica.

Il regolamento richiede inoltre:

  • fattore di utilizzazione non inferiore a 0,45;
  • sistemi di variazione dell’illuminamento e parzializzazione del flusso in relazione alle attività;
  • per impianti fino a 5.000 spettatori, proiettori asimmetrici con limitazione della dispersione fuori dall’area sportiva;
  • per impianti oltre 5.000 spettatori, contenimento al minimo della luce verso il cielo e verso le aree non destinate all’attività, anche con schermature;
  • spegnimento dell’illuminazione al termine dell’attività sportiva.

Divieti assoluti su fasci di luce e proiezioni luminose

Su tutto il territorio regionale è vietato l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, fari laser, giostre luminose, palloni aerostatici luminosi, immagini luminose e altri richiami luminosi che disperdano luce verso il cielo, sia per finalità pubblicitarie sia voluttuarie, anche se temporanei.

È inoltre vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio naturale e l’uso di superfici di edifici o altri elementi architettonici o naturali per proiettare messaggi, immagini o fasci luminosi a fini pubblicitari o voluttuari.

Monumenti, edifici e capannoni industriali

L’illuminazione di monumenti ed edifici deve essere preferibilmente radente e dall’alto verso il basso. L’orientamento dal basso verso l’alto è ammesso solo in caso di comprovata impossibilità e per edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale, con basse potenze, ricaduta del fascio entro la sagoma e, in caso di sagoma molto irregolare, limiti specifici alla fuoriuscita del flusso, alla luminanza e all’illuminamento oltre il perimetro.

Per i capannoni industriali è consentito privilegiare lampade ad alta efficienza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e con dispersione luminosa minimizzata.

Per gli edifici ordinari privi di valore storico possono essere impiegati sensori di movimento per l’illuminazione di sicurezza e sistemi che prevedano, entro le ore 23, lo spegnimento parziale o la riduzione della potenza di almeno il 30%.

Insegne luminose e illuminate

Le insegne non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso, rispettando i criteri tecnici generali sugli apparecchi. Le insegne con illuminazione propria non possono superare 4.500 lumen per impianto.

Le insegne luminose o illuminate che non siano preposte alla sicurezza o a servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale e entro le ore 23 nel periodo di ora solare, oppure alla chiusura dell’esercizio.

Esclusioni e deroghe

Non si applicano requisiti, divieti e limitazioni del regolamento a:

  • sorgenti interne già schermate che non possono diffondere luce verso l’alto;
  • impianti con emissione complessiva sopra l’orizzonte non superiore a 2.250 lumen e con sorgenti singole non superiori a 1.500 lumen;
  • sorgenti temporanee non fisse, spente entro le 20.00 in ora solare e entro le 22.00 in ora legale;
  • impianti temporanei per manifestazioni all’aperto e itineranti autorizzate, purché senza fasci verso l’alto e senza laser;
  • impianti di segnalazione e regolazione del traffico;
  • luminarie natalizie e per feste patronali entro i limiti temporali comunali;
  • fari costieri, porti e aeroporti limitatamente agli impianti di sicurezza della navigazione;
  • impianti di carceri e strutture militari e civili di pubblica sicurezza;
  • impianti temporanei per protezione, sicurezza o emergenza e quelli per la sicurezza passiva dell’edificio.

Le amministrazioni locali possono inoltre derogare, con atto motivato, ai valori di luminanza e illuminamento delle strade urbane e dei centri urbani quando vi siano esigenze di prevenzione dei fenomeni criminosi, purché nel rispetto della massima efficienza energetica e della minimizzazione del disturbo luminoso.

Protezione dei siti astronomici e delle aree naturali protette

Le sorgenti luminose e i relativi apparecchi ricadenti nelle aree tutelate dalla normativa regionale devono essere modificati entro 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento per ridurre inquinamento luminoso e consumo energetico.

Intorno agli osservatori astronomici è istituita una zona di particolare protezione con raggio minimo di:

  • 10 km per gli osservatori professionali;
  • 5 km per gli osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
  • estensione coincidente con i confini delle aree naturali protette, quando applicabile.

All’interno dei parchi naturali, delle aree naturali protette e nelle zone attorno agli osservatori, ogni corpo illuminante deve rispettare il limite di 180 lm a 90° e oltre, ottenibile con alette frangiluce e schermature. Per l’illuminazione monumentale nelle aree protette si applicano inoltre le disposizioni regionali richiamate dal regolamento.

Per impianti artistici anteriori al 1940 è ammessa deroga solo in caso di ripristino della funzionalità dell’apparecchio originale. I gestori degli osservatori tutelati possono chiedere ai Comuni interventi sugli impianti entro 1 km dall’osservatorio quando, pur conformi alla legge, disturbino direttamente l’attività di osservazione.

Adeguamento dei regolamenti comunali

I Comuni devono adeguare, se necessario, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni regionali in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

Procedure progettuali e certificazione di conformità

Per i nuovi impianti e per il rifacimento totale o parziale di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono presentare al Comune competente un progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato e conforme al regolamento.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista sulla conformità ai requisiti normativi. A fine lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare una certificazione di conformità, secondo il modello allegato al regolamento, attestando la rispondenza dell’impianto al progetto e alla disciplina vigente; la certificazione deve pervenire all’ufficio competente entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Sono esclusi dall’obbligo di progetto illuminotecnico gli interventi di modesta entità, e in particolare:

  • rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti con meno di cinque sostegni;
  • impianti di abitazioni private con potenza complessiva non superiore a 500 W;
  • insegne pubblicitarie di esercizio fino a 6 m2, illuminate dall’alto verso il basso e realizzate secondo le regole sulle insegne.

Controlli, vigilanza e sanzioni

Il controllo dell’applicazione del titolo regionale e del regolamento è affidato:

  • alle Province per gli impianti dei Comuni;
  • ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.

I Comuni applicano le sanzioni previste dalla legge regionale di riferimento. Gli enti locali possono avvalersi di ARPA Liguria per la vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna. Gli organi competenti possono effettuare in ogni momento sopralluoghi e misurazioni per verificare limiti, requisiti e obblighi, con particolare riguardo alla qualità e quantità delle emissioni luminose. È oggetto di specifica vigilanza anche il rispetto dei tempi di adeguamento, modifica o sostituzione degli impianti esistenti.

Disposizione finale

I requisiti tecnici del regolamento possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale per adeguamento alle normative comunitarie e nazionali.

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