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Legge

L.R. Liguria 40/2009

Testo unico della normativa in materia di sport.

Normativa regionaleL.R. Liguria 40/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 40/2009 disciplina promozione sportiva, impianti, gestione pubblica, sport di cittadinanza, maestro di sci, sicurezza negli sport invernali e sanzioni. Molte misure sono state modificate o abrogate, ma alcune parti restano operative. La misura Dote Sport è riferita al solo esercizio 2021, quindi ha natura temporanea e oggi è cessata.

Testo unico ligure in materia di sport, impianti sportivi, maestro di sci e sicurezza degli sport invernali

Testo unico ligure in materia di sport

La legge riordina in modo organico la disciplina regionale ligure sullo sport, le attività motorie e ricreative, la gestione degli impianti, la promozione di eventi e progetti sportivi, l’ordinamento della professione di maestro di sci e la sicurezza nelle discipline invernali. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Liguria e fa ampio rinvio a programmi, bandi e deliberazioni della Giunta regionale.

Principi, finalità e ambito della promozione sportiva

La Regione riconosce nello sport uno strumento per salute, formazione della persona, inclusione sociale, cooperazione tra comunità, fruizione sostenibile degli spazi urbani e naturali e diffusione di stili di vita attivi. Tra le finalità rientrano la promozione dello sport per tutti, dell’associazionismo senza fine di lucro, delle discipline di tradizione ligure, dello sport per persone con disabilità, della collaborazione con scuola e università e della diffusione di impianti e servizi sportivi accessibili.

La Regione persegue tali finalità anche mediante la collaborazione con enti locali, università, istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A., federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e associazioni operanti nei settori disciplinati dalla legge. È inoltre valorizzata l’interazione con turismo, politiche sociali e pari opportunità.

Sport di cittadinanza e tradizioni sportive liguri

La legge definisce lo sport di cittadinanza come attività sportiva, motoria e ricreativa non agonistica, svolta anche in spazi aperti e senza impianti dedicati, con funzione culturale, educativa, sociale e formativa. I Comuni devono censire gli spazi destinati a tale pratica e comunicarli alla Regione per l’inserimento nel censimento regionale degli impianti e degli spazi sportivi.

Sono considerate discipline sportive di tradizione ligure bocce e petanque, canottaggio a sedile fisso e mobile, pallanuoto, pallapugno/fronton/pallonetto elastico, vela, attività subacquee, pesca sportiva e savate. La Regione valorizza anche biblioteche e musei dello sport come strumenti di promozione culturale.

Programmazione regionale e governance

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un Programma regionale di promozione sportiva di durata quinquennale. Il Programma contiene, tra l’altro, la ricognizione e classificazione degli impianti sportivi secondo le tipologie CONI, il censimento degli spazi per lo sport di cittadinanza, i criteri di localizzazione e priorità degli interventi, le linee per il risparmio energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche, i criteri per gli impianti e le iniziative legate alle tradizioni liguri, nonché le indicazioni per i progetti di sport di cittadinanza e per il sostegno alla cultura sportiva dei minori.

È istituito un Comitato regionale per lo sport con funzioni consultive sul Programma, sul regolamento previsto per gli impianti motorio-ricreativi, sulle modifiche legislative e sui riconoscimenti al merito sportivo. È inoltre prevista una Conferenza regionale dello sport, con cadenza biennale, per la verifica pubblica delle iniziative regionali.

Contributi per impiantistica e risorse finanziarie

La Regione concede, mediante bandi della Giunta e nei limiti di bilancio, contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti sportivi, nonché per la manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature. I contributi possono essere concessi a comuni, enti parco, associazioni e società sportive dilettantistiche, organizzazioni affiliate a CONI/CIP/enti di promozione sportiva e istituzioni scolastiche o università.

I soggetti interessati devono trasmettere annualmente, entro il 31 ottobre, una indicazione di priorità degli interventi, senza che ciò comporti un obbligo per la Regione. È previsto anche il possibile ricorso a strumenti convenzionali con l’Istituto per il Credito Sportivo e altri istituti di credito; gli stanziamenti per contributi in conto interessi possono confluire in un fondo a contabilità separata, con rendiconto annuale entro il 30 giugno.

Gli impianti finanziati sono vincolati alla destinazione sportiva; il mutamento è autorizzabile solo se dimostrata l’impossibilità o la non convenienza della destinazione originaria.

Gestione degli impianti sportivi pubblici

La disciplina si applica agli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente, mentre sono esclusi gli impianti facenti parte del patrimonio regionale. Gli enti proprietari, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, devono distinguere gli impianti a rilevanza economica da quelli senza rilevanza economica e prevedere procedure di affidamento differenziate.

La gestione è affidata in via preferenziale, tramite convenzione, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Le convenzioni devono garantire criteri d’uso omogenei e condizioni anche economiche coerenti con il tipo di impianto. L’uso dell’impianto va comunque garantito anche ai soggetti non affidatari.

Per la valutazione dei soggetti affidatari rilevano, tra gli altri, la coerenza tra attività svolta e impianto, l’attività verso giovani, disabili e anziani, l’esperienza gestionale, la qualificazione degli istruttori, il livello dell’attività, l’anzianità sportiva e il numero di tesserati. Sono esclusi dalle procedure i soggetti affiliati ad atleti risultati assuntori di sostanze dopanti.

Promozione di manifestazioni sportive, enti di promozione e talento sportivo

La Regione promuove e sostiene manifestazioni sportive di interesse internazionale, regionale o sovraregionale, anche mediante contributi o organizzazione diretta, nonché accordi di programma con i soggetti coinvolti. Le istanze possono essere presentate da comuni, enti parco, scuole, università, CONI, CIP, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche e altri organismi senza scopo di lucro. Le domande per i contributi ordinari per l’anno successivo vanno presentate entro il 30 novembre; per gli accordi di programma il progetto va di norma presentato almeno 60 giorni prima dell’evento.

La Regione può concedere contributi agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali e per progetti di valore sociale, educativo e formativo. Per la tutela del talento sportivo riconosce giovani atleti liguri di accertato talento, fino a 23 anni, non professionisti, residenti in Liguria da almeno due anni e tesserati da almeno due anni per società liguri; il limite di età non vale per gli atleti con disabilità. Sono previsti contributi alle società sportive presso cui gli atleti sono tesserati, con bandi regionali e obbligo di apporre il logo della Regione sugli indumenti sportivi degli atleti beneficiari.

Dote Sport: misura straordinaria e temporanea

Per il solo esercizio 2021 la Regione ha istituito il “Fondo Dote Sport” per contrastare gli effetti della crisi da Covid-19, con buoni a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizione pagate da famiglie in disagio economico per l’attività sportiva dei figli minori residenti in Liguria. Almeno il 10% delle risorse è riservato ai minori con disabilità. Il beneficio non è cumulabile con altre misure pubbliche per le medesime finalità; la violazione comporta revoca.

La misura è stata finanziata con euro 595.000,00 mediante apposita variazione di bilancio e oggi ha carattere ormai esaurito, essendo riferita a un esercizio concluso. È prevista una clausola valutativa con relazione biennale della Giunta al Consiglio regionale sui risultati della misura.

Rapporti con scuola, università, CONI, CIP e altri soggetti pubblici

La Regione può stipulare convenzioni con CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A. per coordinare iniziative sul territorio, progetti della Scuola regionale dello sport e attività sulle scienze motorie. Può inoltre collaborare con l’USR per coordinare l’attività sportivo-scolastica e promuovere progetti e manifestazioni rivolti alla popolazione scolastica.

Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le scuole per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici; la Regione favorisce anche convenzioni tra enti locali e università per l’uso degli impianti universitari e, reciprocamente, degli impianti comunali da parte degli studenti universitari. Sono previsti rapporti di collaborazione anche con Forze armate, Forze dell’ordine e Amministrazione penitenziaria.

Attività motorio-ricreative: requisiti, avvio ed esercizio

La Regione disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti destinati ad attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, svolte a scopo non agonistico e con finalità d’impresa. Sono esclusi gli impianti sportivi senza fini di lucro di società e associazioni dilettantistiche, gli impianti sportivi scolastici e alcune strutture non aventi carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico.

L’apertura e l’esercizio sono subordinati a dichiarazione di inizio attività, con requisiti relativi a conformità dell’impianto, polizza assicurativa, direttore responsabile e istruttori qualificati. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari. Sono previste sospensione e revoca nei casi fissati dal regolamento e quando vengono meno i requisiti richiesti.

Maestro di sci, albo professionale e scuole di sci

La legge istituisce l’albo professionale ligure dei maestri di sci, articolato nelle sezioni alpine, nordiche e snowboard, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci sotto vigilanza regionale. L’iscrizione richiede abilitazione conseguita tramite corsi tecnico-didattico-culturali e i requisiti previsti dalla legge quadro statale. L’iscrizione permane solo con aggiornamento professionale periodico e idoneità psicofisica.

La Regione organizza corsi di abilitazione tramite il Collegio regionale e con la collaborazione tecnica della Federazione italiana sport invernali; l’accesso ai corsi avviene previo superamento di prova attitudinale-pratica. Sono disciplinate le commissioni d’esame, i casi di esonero, i corsi di aggiornamento ogni tre anni, le specializzazioni e il Collegio regionale come organo di autodisciplina e autogoverno.

Per l’esercizio stabile in Liguria da parte di maestri iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome è richiesta l’iscrizione nell’albo ligure, salvo accordi tra collegi; per l’esercizio temporaneo è necessaria comunicazione al Collegio ligure. Ai professionisti provenienti da altri Stati membri UE o da Paesi terzi si applicano le norme statali sul riconoscimento delle qualifiche e sull’immigrazione. Le scuole di sci sono riconosciute dalla Regione su proposta istruttoria del Collegio regionale.

Sicurezza degli sport invernali e aree sciabili attrezzate

La Regione disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve in attuazione della normativa statale. La Giunta regionale individua le aree sciabili attrezzate e determina anche le aree previste dalla normativa statale, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai fini delle servitù connesse.

I gestori devono classificare, segnalare e delimitare le piste, predisporre la segnaletica, curare la preparazione e protezione delle piste, rimuovere o proteggere gli ostacoli, effettuare manutenzione e prevenire i pericoli da valanghe e frane. Devono inoltre assicurare la gestione delle aree, nominare un direttore responsabile delle piste, garantire il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, stipulare assicurazione per la responsabilità civile e rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa statale.

Gli utenti devono tenere condotta conforme alle norme statali di comportamento e comunque prudente. Le disposizioni si applicano anche a snowboard, telemark e altre tecniche di discesa.

Sanzioni

Per l’esercizio di impianti motorio-ricreativi senza la dichiarazione di inizio attività è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro, con possibile chiusura dell’impianto. Se nei locali sono detenuti o commerciati farmaci o sostanze dopanti, il Comune applica la chiusura dell’impianto e la decadenza dal diritto di esercizio.

Per il maestro di sci sono previste sanzioni per l’uso abusivo della denominazione “Scuola di sci”, per l’esercizio senza iscrizione all’albo e per l’insegnamento in discipline diverse da quelle abilitate. Le violazioni sulla sicurezza degli sport invernali sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale di settore.

Disposizioni procedurali, transitorie e finali

I criteri e le modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici regionali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche non cumulabilità, riduzione, revoca e ulteriori aspetti attuativi. In sede di prima applicazione della legge, le domande di contributo per i capi dedicati a impiantistica e promozione andavano presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Restano valide, per quanto applicabili, alcune disposizioni transitorie sui requisiti degli impianti motorio-ricreativi già in esercizio prima del 21 agosto 2008, con possibilità di soluzioni alternative in caso di impossibilità di adeguamento. La legge ha inoltre abrogato numerose normative regionali precedenti in materia di sport, maestro di sci, impianti sportivi e sicurezza degli sport invernali.

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