L.R. Liguria 5/2009
Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ligure che disciplina criteri tecnici, divieti, esclusioni, procedure di progetto e certificazione, controlli e adeguamenti per l’illuminazione esterna pubblica e privata, al fine di ridurre inquinamento luminoso e consumi. Prevede obblighi per nuovi impianti e l’adeguamento di quelli esistenti entro termini specifici (2 e 5 anni per alcune misure).
Contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna in Liguria
Contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna
Il regolamento, emanato in attuazione della l.r. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, disciplina l’illuminazione esterna pubblica e privata nel territorio regionale. Mira a tutelare l’ambiente notturno, ridurre i consumi energetici e limitare le emissioni luminose moleste o dispersive, nel rispetto della sicurezza stradale, delle attività di osservazione astronomica e delle aree naturali protette.
Finalità e principi generali
Il provvedimento impone che ogni forma di illuminazione esterna non costituisca disturbo per gli automobilisti né intrusione nelle proprietà private. L’illuminazione deve quindi essere contenuta ai valori minimi compatibili con le norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Il regolamento valorizza l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dell’abbagliamento e della dispersione verso il cielo.
Ambito di applicazione
Le disposizioni tecniche e procedurali si applicano a soggetti pubblici e privati e costituiscono riferimento per bandi, incarichi professionali, capitolati di appalto e manutenzione di impianti di illuminazione esterna.
Sono interessati:
- tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, realizzati nel territorio regionale;
- gli impianti in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore, che devono essere predisposti per il minimo consumo energetico e la riduzione della dispersione verso l’alto;
- gli impianti esistenti, per i quali è richiesta, ove tecnicamente possibile, la modifica dell’inclinazione o l’adozione di schermature entro 2 anni dall’entrata in vigore.
Oggetto della disciplina
Il regolamento definisce:
- i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterna;
- i contenuti della certificazione di conformità degli impianti;
- le modalità di controllo sulla qualità e quantità delle emissioni luminose.
La disciplina tecnica si articola in regole generali e in requisiti specifici per strade, grandi aree, impianti sportivi, monumenti, insegne e altri casi particolari.
Requisiti tecnici generali
Tutti i progetti, materiali e impianti di illuminazione esterna devono avere basso impatto ambientale, garantendo comunque la sicurezza stradale, il massimo risparmio energetico e la prevenzione dell’inquinamento luminoso.
Tra i requisiti principali:
- distribuzione dell’intensità luminosa con emissione oltre i 90° entro limiti molto ridotti;
- preferenza per lampade ad alta efficienza, in particolare al sodio ad alta efficienza, e impiego di LED solo nel rispetto delle condizioni indicate dal regolamento;
- preferenza per impianti che riducano potenza elettrica, migliorino l’interasse dei punti luce e abbattano i costi manutentivi;
- per gli impianti stradali nuovi, rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti non inferiore a 3,7, salvo soluzioni alternative motivate e documentate;
- adozione di orientamenti e apparecchi a maggior coefficiente di utilizzazione, nel rispetto dei limiti tecnici di sicurezza;
- luminanza media e illuminamento non superiori ai livelli minimi previsti dalle norme tecniche, con valore medio di luminanza non superiore a 1 cd/m² sulle superfici illuminate, salvo esigenze di sicurezza;
- favoriti i dispositivi che riducono dopo le ore 24 l’emissione di luce di oltre il 30% rispetto al regime ordinario, se compatibile con la sicurezza pubblica.
Contenimento dei consumi e criteri per i regolamenti comunali
I Comuni devono adottare il proprio regolamento di illuminazione nel rispetto dei principi regionali. In particolare, il regolamento comunale deve prevedere:
- sostituzione degli apparecchi obsoleti con modelli più efficienti e di minore potenza;
- nuovi impianti con sorgenti preferibilmente sotto i 100 W, compatibilmente con la sicurezza e la minimizzazione dell’abbagliamento;
- dispositivi di riduzione del flusso luminoso, con temporizzazione quando utile;
- uso di lampade ad alta efficienza per autostrade, tangenziali, parcheggi, piazzali, piazze e superfici analoghe;
- sistemi di spegnimento o riduzione della luminanza nei periodi di non uso;
- contenimento delle emissioni potenzialmente dannose per uomo, flora e fauna, in particolare nei siti della Rete Natura 2000 e negli ambiti urbani.
Disciplina per luoghi extraurbani e grandi aree
Per l’illuminazione di luoghi extraurbani e grandi aree il regolamento privilegia lampade ad alta efficienza energetica e richiede:
- sistemi di spegnimento o riduzione della luminanza nei periodi di inutilizzo;
- fattore di utilizzazione non inferiore a 0,35;
- per le torri-faro, potenza installata inferiore, a parità di illuminamento, rispetto a un impianto con apparecchi tradizionali.
Disciplina per impianti sportivi
L’illuminazione sportiva deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche dell’impianto.
Per tutti gli impianti sportivi:
- è favorita l’illuminazione con lampade ad alta efficienza;
- se necessario per l’alta resa cromatica, sono ammesse lampade agli alogenuri metallici;
- il fattore di utilizzazione non deve essere inferiore a 0,45;
- devono essere previsti sistemi di variazione dell’illuminamento e di parzializzazione del flusso in relazione alle attività;
- gli impianti devono essere spenti al termine dell’attività sportiva.
Per gli impianti fino a 5.000 spettatori:
- devono essere usati proiettori asimmetrici, con inclinazione tale da contenere la dispersione fuori dall’area sportiva;
- l’intensità luminosa non deve superare 0,49 cd per angoli di 90° o superiori nella posizione effettiva di installazione.
Per gli impianti di grandi dimensioni, oltre 5.000 spettatori:
- resta l’obbligo di ridurre al minimo la dispersione verso il cielo e fuori dalle aree funzionalmente dedicate, anche mediante schermature;
- il coefficiente di utilizzazione deve essere superiore a 0,45.
Divieti su fasci di luce e richiami luminosi
Su tutto il territorio regionale è vietato l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, inclusi fari, fari laser, giostre luminose, palloni aerostatici luminosi e immagini luminose dirette verso la volta celeste, anche se temporanei e per finalità pubblicitarie o voluttuarie.
È inoltre vietata:
- l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio naturale;
- la proiezione o emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi su edifici o superfici naturali o architettoniche per scopi pubblicitari o voluttuari.
Monumenti, edifici e capannoni industriali
L’illuminazione di monumenti ed edifici deve essere preferibilmente radente e dall’alto verso il basso.
L’illuminazione dal basso verso l’alto è ammessa solo in caso di conclamata impossibilità e per edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale, con queste cautele:
- uso di basse potenze;
- emissione contenuta entro la sagoma dell’edificio, anche con schermature fisse;
- se la sagoma è fortemente irregolare, flusso fuori sagoma non superiore al 10%;
- luminanza media non superiore a 1 cd/m²;
- massimo 10 lx a un metro oltre la sagoma.
I capannoni industriali possono essere illuminati privilegiando lampade efficienti, nel rispetto della sicurezza e con minima dispersione esterna.
Per gli edifici privi di valore storico è possibile usare sensori di movimento per l’illuminazione di sicurezza e sistemi di controllo che, entro le ore 23, prevedano almeno lo spegnimento parziale o una riduzione della potenza non inferiore al 30%.
Insegne luminose e illuminate
Per le insegne non dotate di illuminazione propria l’illuminazione deve essere dall’alto verso il basso e conforme ai requisiti tecnici generali.
Per le insegne con illuminazione propria:
- il flusso totale emesso non può superare 4.500 lumen per impianto;
- le insegne luminose o illuminate non destinate alla sicurezza o ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale e entro le ore 23 nel periodo di ora solare, oppure alla chiusura dell’esercizio.
Esclusioni e deroghe
Non si applicano requisiti, divieti e limitazioni a determinate sorgenti o impianti, tra cui:
- sorgenti internalizzate non inquinanti perché già schermate, come porticati, logge e gallerie;
- impianti con emissione complessiva sopra l’orizzonte non superiore a 2.250 lumen, con singole sorgenti non oltre 1.500 lumen ciascuna;
- sorgenti temporanee non fisse, spente entro le ore 20 in ora solare ed entro le ore 22 in ora legale;
- impianti per manifestazioni all’aperto e itineranti temporanee autorizzate, purché senza fasci verso l’alto;
- impianti di segnalazione e regolazione del traffico;
- luminarie natalizie e per feste patronali nei limiti fissati dal regolamento comunale;
- fari costieri, porti e aeroporti limitatamente agli impianti necessari alla sicurezza della navigazione;
- impianti di carceri e strutture militari e civili di pubblica sicurezza;
- impianti temporanei per protezione, sicurezza o emergenza e impianti destinati alla sicurezza passiva dell’edificio.
Per strade urbane e centri urbani è possibile derogare, con atto motivato, ai valori di luminanza e illuminamento quando vi siano esigenze di prevenzione criminale, purché restino fermi massima efficienza energetica e minima percezione del disturbo luminoso.
Protezione dei siti astronomici e delle aree naturali protette
Gli impianti ricadenti nelle aree tutelate dall’articolazione regionale sui siti astronomici e nelle aree naturali protette devono essere adeguati entro 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Attorno a ciascun osservatorio astronomico è prevista una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso con raggio minimo di:
- 10 km per gli osservatori professionali;
- 5 km per gli osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
- estensione coincidente con i confini delle aree naturali protette, ove applicabile.
In tali ambiti:
- ciascun corpo illuminante non deve superare 180 lm a 90° e oltre, anche mediante alette frangiluce e schermature;
- nelle aree protette e nei parchi naturali l’illuminazione monumentale segue le specifiche disposizioni regionali richiamate dal regolamento.
Per impianti artistici anteriori al 1940 è possibile una deroga solo per ripristinare la funzionalità dell’apparecchio originale.
I gestori degli osservatori tutelati possono chiedere ai Comuni di intervenire sugli impianti che, pur conformi alla legge, arrechino disturbo diretto alle osservazioni e si trovino entro 1 km dall’osservatorio.
Adeguamento dei regolamenti comunali
I Comuni devono, se necessario, adeguare il proprio regolamento edilizio alle disposizioni del Titolo III della l.r. n. 22/2007 e del presente regolamento regionale.
Procedure progettuali, certificazione e esclusioni dalla progettazione
Per nuovi impianti e per il totale o parziale rifacimento di impianti esistenti, soggetti pubblici e privati devono presentare al Comune competente un progetto illuminotecnico conforme al regolamento, redatto da professionista abilitato.
Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista sulla conformità ai requisiti regolamentari.
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare una certificazione di conformità, secondo il modello regionale, attestando la rispondenza dell’impianto al progetto e ai criteri normativi; la certificazione deve pervenire all’ufficio competente entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Sono esclusi dall’obbligo di progetto illuminotecnico:
- rifacimenti, ampliamenti e manutenzioni ordinarie di impianti esistenti con meno di cinque sostegni;
- impianti di abitazioni private con potenza complessiva non superiore a 500 W;
- insegne pubblicitarie di esercizio con superficie non superiore a 6 m², se illuminate dall’alto verso il basso e conformi alle prescrizioni specifiche.
Controlli, vigilanza e sanzioni
Il controllo dell’applicazione del titolo regionale e del regolamento è attribuito:
- alle Province per gli impianti dei Comuni;
- ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.
I Comuni applicano le sanzioni previste dalla legge regionale richiamata. Gli enti locali possono avvalersi dell’ARPA Liguria per la vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.
Gli enti competenti possono effettuare sopralluoghi e misurazioni in qualsiasi momento per verificare il rispetto dei limiti e dei requisiti, con particolare attenzione alla qualità e quantità delle emissioni luminose e al rispetto delle tempistiche di adeguamento.
Disposizioni finali
I requisiti tecnici del regolamento possono essere modificati dalla Giunta regionale con deliberazione, per adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale.
Attualità del provvedimento
Il regolamento contiene una disciplina tecnica ancora strutturalmente rilevante per gli impianti di illuminazione esterna in Liguria, con obblighi e controlli potenzialmente applicabili anche oggi; non risulta invece legato a un’esaurita stagione finanziaria o a un evento ormai concluso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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