Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 39/2009

Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria

Normativa regionaleL.R. Liguria 39/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria la tutela, gestione e valorizzazione di geodiversità, geositi, grotte e aree carsiche, istituisce i relativi catasti regionali, vieta attività dannose e prevede autorizzazioni per l’uso delle grotte, oltre a un programma annuale di interventi finanziabili. Stabilisce vigilanza provinciale, sanzioni amministrative e norme transitorie in attesa degli atti attuativi.

Tutela e valorizzazione di geodiversità, geositi, grotte e aree carsiche in Liguria

Valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria

La legge regionale disciplina, per il territorio ligure, la tutela e la valorizzazione della geodiversità, dei geositi, delle grotte e delle aree carsiche, con particolare attenzione agli acquiferi carsici e alla speleologia. Il provvedimento definisce strumenti conoscitivi, divieti, procedure autorizzative, programmi annuali di intervento, vigilanza e sanzioni.

Finalità e principi generali

La Regione Liguria riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità e dei geositi, nonché al valore strategico degli acquiferi carsici e alla specificità delle aree carsiche per il loro pregio ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paletnologico. Riconosce inoltre la funzione scientifica, culturale e di coordinamento della Delegazione speleologica ligure (DSL) e promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l’uso didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.

La Regione sostiene l’attività speleologica favorendo:

  • esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;
  • formazione tecnica e culturale degli speleologi aderenti ai gruppi della DSL.

Definizioni rilevanti

La disciplina chiarisce i principali concetti tecnici utilizzati dalla legge:

  • geodiversità: varietà o specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi geologici, geomorfologici, idrogeologici e pedologici;
  • geositi: località, aree o territori di particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico, in superficie o nel sottosuolo;
  • aree carsiche: zone con rocce carsificabili e fenomeni carsici superficiali o sotterranei, o comunque con collegamento fisico o idrogeologico con tali fenomeni;
  • grotte: cavità naturali sotterranee con sviluppo lineare superiore a 5 metri, o inferiore se di particolare interesse scientifico o storico-archeologico;
  • acquiferi carsici: serbatoi idrici sotterranei tipici delle rocce fessurate e carsificate;
  • aree di ricarica di un acquifero carsico: aree che raccolgono acque di precipitazione e ruscellamento, distinte in aree di infiltrazione diffusa e concentrata;
  • area sorgiva: area interessata da sorgenti carsiche perenni o temporanee.

Catasti regionali delle grotte e dei geositi

La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, che contiene l’elenco delle grotte presenti sul territorio regionale con descrizione, dati topografici e metrici, rilievi speleologici e ogni altra informazione utile. La gestione può essere affidata alla DSL mediante convenzione, con garanzia di coordinamento con il catasto speleologico nazionale e con modalità di acquisizione, aggiornamento e consultazione gratuita dei dati.

È inoltre istituito e gestito il catasto regionale dei geositi, finalizzato alla loro valorizzazione. La Giunta regionale approva criteri e linee guida per l’individuazione e la perimetrazione dei geositi, per i quali sono indicati la localizzazione cartografica, la descrizione e ogni altra informazione utile a definirne il valore.

I catasti:

  • sono approvati dalla Giunta regionale;
  • sono aggiornati annualmente;
  • costituiscono parte del sistema conoscitivo e informativo regionale;
  • sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Disciplina delle aree carsiche e degli acquiferi

La Regione, nell’ambito del Piano di tutela delle acque, definisce misure per assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, con specifica individuazione e protezione delle aree di ricarica, delle emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva.

Nella ricognizione delle aree carsiche di rilievo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la Regione acquisisce anche informazioni sull’andamento degli acquiferi carsici e sul loro grado di vulnerabilità. All’interno delle aree carsiche vengono perimetrate:

  • le aree di ricarica, distinte in aree soggette a infiltrazione diffusa e concentrata;
  • le aree sorgive.

Divieti nelle aree carsiche e norme di tutela idrogeologica

Nelle aree carsiche è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi; per le discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione con infiltrazione concentrata e alle aree sorgive.

Nelle aree carsiche ricadenti in aree parco, riserve naturali, altre aree protette o in aree soggette dal piano territoriale di coordinamento paesistico al regime di “Conservazione” per l’assetto geomorfologico o insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l’assetto idro-geomorfologico dei luoghi, anche se rientranti tra le indicazioni propositive del piano.

Tutela di grotte e geositi: accesso, divieti e uso

La legge vieta di occludere, danneggiare o distruggere le grotte e di danneggiare o distruggere i geositi. All’interno e all’ingresso delle grotte è vietato:

  • abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
  • alterare il regime idrico carsico o effettuare scavi e sbancamenti, salvo interventi strettamente indispensabili per l’esplorazione, inclusa la disostruzione di cavità in superficie;
  • colorare le acque con traccianti, salvo attività di studio programmate;
  • asportare o danneggiare concrezioni, animali, resti, vegetali, fossili e reperti paleontologici o paletnologici.

L’accesso a geositi e grotte è in linea generale libero, salvo diverse disposizioni di legge e salvo i diritti dei proprietari dei fondi. Il sindaco può vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, consentendolo comunque per motivi di ricerca scientifica e speleologica svolta da gruppi della DSL o comunque riconosciuti dalla Società speleologica italiana.

La Regione può affidare la gestione di geositi e grotte al Comune competente, secondo criteri, indirizzi e linee guida della Giunta regionale. Per i siti situati in aree naturali protette, la valorizzazione e la gestione spettano agli enti gestori, sempre nel rispetto dei criteri regionali.

Autorizzazione per l’utilizzo delle grotte

L’utilizzo delle grotte è subordinato a preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il territorio. La domanda deve essere basata su un progetto corredato da relazione esplicativa sullo stato dei luoghi, sulle modifiche previste e sull’impatto ambientale delle forme di utilizzo.

La Giunta regionale può definire criteri e linee guida per i progetti di fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte e può introdurre ulteriori forme specifiche di tutela per geositi e grotte di particolare interesse o bisognosi di salvaguardia.

Programma annuale di interventi e attività

Ogni anno, entro il 31 marzo, la Giunta regionale individua i settori di azione e definisce le priorità. Sulla base di tali indirizzi, Province, Comunità montane, Comuni, enti gestori di aree naturali protette e DSL presentano proposte di intervento e attività da finanziare nei limiti del bilancio disponibile.

Le iniziative finanziabili comprendono, in particolare:

  • interventi per la messa in sicurezza di grotte a rischio;
  • protezione degli acquiferi carsici dall’inquinamento;
  • tutela dei geositi;
  • fruizione turistica di aree carsiche e geositi;
  • itinerari escursionistici in aree a elevata geodiversità o con geositi;
  • studi, ricerche e attività divulgative su acquiferi, sistemi carsici, speleologia e geositi;
  • pubblicazioni scientifiche e divulgative;
  • eventi di promozione e aggiornamento tecnico-scientifico.

La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di presentazione delle proposte e approva il programma annuale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Vigilanza e competenze sanzionatorie

La vigilanza sull’applicazione della legge è delegata alle Province, che esercitano anche le funzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni.

All’accertamento e alla contestazione delle violazioni provvedono i soggetti abilitati dalla normativa sulle sanzioni amministrative regionali, oltre al Corpo forestale dello Stato. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione dei gruppi speleologici della DSL.

Se gli organi di vigilanza rilevano violazioni di norme la cui tutela spetta ad altri enti, devono informare tempestivamente l’ente competente. Le Province trasmettono alla Regione dati e informazioni statistiche sull’esercizio delle funzioni delegate e incassano i proventi delle sanzioni a copertura delle spese di esercizio.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni su aree carsiche, grotte e geositi sono previste sanzioni pecuniarie differenziate, tra cui:

  • da 500 a 5.000 euro per l’alterazione del regime idrico carsico;
  • da 100 a 1.500 euro per ogni metro cubo di grotta occluso, danneggiato o distrutto e per il geosito danneggiato o distrutto;
  • da 200 a 1.200 euro per l’abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle grotte;
  • da 100 a 1.000 euro per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
  • da 250 a 2.500 euro per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili o reperti;
  • da 100 a 1.000 euro per la violazione del divieto di accesso imposto;
  • da 500 a 2.500 euro per l’utilizzazione delle grotte senza autorizzazione;
  • da 250 a 1.500 euro per l’uso delle grotte in violazione delle prescrizioni autorizzative.

L’applicazione della sanzione comporta anche l’obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi. In ogni caso, l’accertamento della violazione determina l’immediata cessazione dell’attività vietata.

Regime transitorio

Fino all’approvazione del nuovo catasto regionale delle grotte resta efficace il catasto formato sulla base della previgente normativa del 1990. Analogamente, fino all’individuazione delle aree carsiche, continua a valere la deliberazione regionale del 23 settembre 1994 che approvava l’elenco delle principali aree carsiche; a tali aree si applicano le prime prescrizioni transitorie previste dalla legge.

In attesa dell’approvazione o integrazione del Piano di tutela delle acque, per la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi è vietato insediare:

  • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • pozzi perdenti;
  • accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • stoccaggi di sostanze chimiche pericolose o radioattive.

Nelle aree di alimentazione soggette a infiltrazione concentrata e nelle aree sorgive sono inoltre vietati, salvo limitate eccezioni per lo spandimento agricolo regolato da specifico piano di utilizzazione:

  • dispersione di fanghi e acque reflue, anche depurati;
  • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi senza adeguato piano;
  • dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • aree cimiteriali;
  • cave con possibile connessione alla falda;
  • pozzi, salvo quelli per acqua destinata al consumo umano o per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa;
  • gestione di rifiuti;
  • pascolo e stabulazione di bestiame oltre la soglia di 170 kg/ha di azoto negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Abrogazione della normativa previgente

La legge abroga la precedente legge regionale 3 aprile 1990, n. 14, che disciplinava la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e lo sviluppo della speleologia. La disciplina vigente è quindi quella risultante dalla presente legge regionale, salvo i regimi transitori espressamente previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.