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Legge

L.R. Liguria 38/2009

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).

Normativa regionaleL.R. Liguria 38/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 38/2009 aggiorna la disciplina del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del Difensore civico e delle politiche per minori e giovani, intervenendo su varie disposizioni della l.r. 9/2007, della l.r. 17/1986 e della l.r. 6/2009. Molte norme sono solo modifiche puntuali; oggi è in gran parte superata e, per i profili abrogati, non più applicabile.

Modifiche alla disciplina del Garante regionale dell'infanzia e del Difensore civico in Liguria

Modifiche alla disciplina del Garante regionale e del Difensore civico in Liguria

La legge regionale Liguria 6 ottobre 2009, n. 38 interviene in modo puntuale su tre testi normativi regionali: la disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la disciplina del Difensore civico e la legge sulle politiche per minori e giovani. Il provvedimento contiene soprattutto modifiche sostitutive, integrazioni e alcune abrogazioni di disposizioni precedenti.

Interventi sulla legge regionale n. 9 del 2007 sul Garante regionale dell’infanzia

La legge modifica alcune disposizioni della l.r. 16 marzo 2007, n. 9, incidendo sull’organizzazione e sulle funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In particolare:

  • viene modificato il comma 2 dell’articolo 5;
  • viene modificato il comma 1 dell’articolo 6;
  • viene aggiunto un comma 1-bis all’articolo 10.

Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle singole modifiche, ma il risultato è l’aggiornamento della disciplina dell’Ufficio del Garante nella parte relativa a competenze, assetto organizzativo e funzionamento.

Interventi sulla legge regionale n. 17 del 1986 sul Difensore civico

La legge regionale interviene anche sulla l.r. 5 agosto 1986, n. 17, che disciplina il Difensore civico.

Le principali modifiche sono le seguenti:

  • viene sostituito il titolo della legge regionale n. 17 del 1986;
  • viene modificato il comma 1 dell’articolo 1;
  • l’articolo 7-bis della l.r. 17/1986, introdotto nel 2008 e già modificato nel 2009, è abrogato;
  • al comma 1 dell’articolo 8 sono eliminate le parole che prevedevano che una parte specifica della relazione del Difensore civico fosse dedicata all’attività svolta come Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7-bis.

Ne deriva una revisione del raccordo tra la figura del Difensore civico e quella del Garante per l’infanzia, con soppressione della disciplina speciale contenuta nell’articolo 7-bis.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2009 sulle politiche per minori e giovani

La legge interviene anche sulla l.r. 9 aprile 2009, n. 6, limitatamente all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 55.

Il provvedimento non introduce, nel testo fornito, una nuova disciplina sostitutiva, ma elimina una disposizione precedente collegata alla materia dei minori e dei giovani.

Aspetti transitori e attualità applicativa

Nel testo fornito compare una nota secondo cui l’articolo 2 sarà abrogato dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all’articolo 2 della l.r. 11/2023, come stabilito dall’articolo 6 della medesima legge regionale.

Per il resto, la legge del 2009 conserva natura di testo modificativo di norme vigenti, ma molte delle disposizioni citate riguardano assetti organizzativi superati o già sostituiti da successive riforme. I profili espressamente abrogati non sono più applicabili.

Regime finanziario e urgenza

La norma contiene anche una disposizione finanziaria e una dichiarazione d’urgenza, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto sostanziale. Non emergono dal frammento elementi utili per ricostruire oneri, coperture o specifiche scadenze operative.

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