L.R. Liguria 38/2009
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 38/2009 aggiorna la disciplina del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del Difensore civico e delle politiche per minori e giovani, intervenendo su varie disposizioni della l.r. 9/2007, della l.r. 17/1986 e della l.r. 6/2009. Molte norme sono solo modifiche puntuali; oggi è in gran parte superata e, per i profili abrogati, non più applicabile.
Modifiche alla disciplina del Garante regionale dell'infanzia e del Difensore civico in Liguria
Modifiche alla disciplina del Garante regionale e del Difensore civico in Liguria
La legge regionale Liguria 6 ottobre 2009, n. 38 interviene in modo puntuale su tre testi normativi regionali: la disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la disciplina del Difensore civico e la legge sulle politiche per minori e giovani. Il provvedimento contiene soprattutto modifiche sostitutive, integrazioni e alcune abrogazioni di disposizioni precedenti.
Interventi sulla legge regionale n. 9 del 2007 sul Garante regionale dell’infanzia
La legge modifica alcune disposizioni della l.r. 16 marzo 2007, n. 9, incidendo sull’organizzazione e sulle funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In particolare:
- viene modificato il comma 2 dell’articolo 5;
- viene modificato il comma 1 dell’articolo 6;
- viene aggiunto un comma 1-bis all’articolo 10.
Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle singole modifiche, ma il risultato è l’aggiornamento della disciplina dell’Ufficio del Garante nella parte relativa a competenze, assetto organizzativo e funzionamento.
Interventi sulla legge regionale n. 17 del 1986 sul Difensore civico
La legge regionale interviene anche sulla l.r. 5 agosto 1986, n. 17, che disciplina il Difensore civico.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- viene sostituito il titolo della legge regionale n. 17 del 1986;
- viene modificato il comma 1 dell’articolo 1;
- l’articolo 7-bis della l.r. 17/1986, introdotto nel 2008 e già modificato nel 2009, è abrogato;
- al comma 1 dell’articolo 8 sono eliminate le parole che prevedevano che una parte specifica della relazione del Difensore civico fosse dedicata all’attività svolta come Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi dell’articolo 7-bis.
Ne deriva una revisione del raccordo tra la figura del Difensore civico e quella del Garante per l’infanzia, con soppressione della disciplina speciale contenuta nell’articolo 7-bis.
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2009 sulle politiche per minori e giovani
La legge interviene anche sulla l.r. 9 aprile 2009, n. 6, limitatamente all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 55.
Il provvedimento non introduce, nel testo fornito, una nuova disciplina sostitutiva, ma elimina una disposizione precedente collegata alla materia dei minori e dei giovani.
Aspetti transitori e attualità applicativa
Nel testo fornito compare una nota secondo cui l’articolo 2 sarà abrogato dalla data di collocazione presso il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria delle singole strutture regionali di supporto alle figure di garanzia di cui all’articolo 2 della l.r. 11/2023, come stabilito dall’articolo 6 della medesima legge regionale.
Per il resto, la legge del 2009 conserva natura di testo modificativo di norme vigenti, ma molte delle disposizioni citate riguardano assetti organizzativi superati o già sostituiti da successive riforme. I profili espressamente abrogati non sono più applicabili.
Regime finanziario e urgenza
La norma contiene anche una disposizione finanziaria e una dichiarazione d’urgenza, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto sostanziale. Non emergono dal frammento elementi utili per ricostruire oneri, coperture o specifiche scadenze operative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 ott 2009L.R. Liguria 36/2009
- Legge · 6 ott 2009L.R. Liguria 37/2009
- Legge · 6 ott 2009L.R. Liguria 39/2009
- Legge · 7 ott 2009L.R. Liguria 40/2009
- Legge · 21 ott 2009L.R. Liguria 46/2009
- Legge · 21 ott 2009L.R. Liguria 45/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →