Sentenza del 01/02/2019 n. 3073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,75% prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine, ritenendo che l’agevolazione del D.P.R. n. 601/1973, artt. 15 e seguenti, fosse riservata esclusivamente ai finanziamenti concessi da banche e istituti di credito. Secondo l’Amministrazione, poiché il finanziamento era stato erogato da un intermediario finanziario, l’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto scontare l’imposta ipotecaria ordinaria del 2%. L’Agenzia contestava inoltre l’applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 347/1990, art. 1, comma 2, sostenendo che la formalità ipotecaria era eseguita nell’interesse della contribuente e non direttamente nell’interesse dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601/1973, art. 15, si applica anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 385/1993, art. 107. La Corte si è conformata alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2017, che aveva dichiarato illegittima l’esclusione degli intermediari finanziari dall’agevolazione, e alle Sezioni Unite n. 19106/2018. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente, con applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,75% anziché dell’imposta ipotecaria del 2%. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime [...] effettuate da aziende e istituti di credito [...] sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La norma agevolativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2017, deve essere interpretata nel senso che comprende anche i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dal D.Lgs. n. 385/1993, art. 107.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17
Gli enti che effettuano le operazioni indicate nell’art. 15 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
Per le operazioni rientranti nell’art. 15, le imposte ordinarie sono sostituite dall’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina speciale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 18, comma 1
L’imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’art. 15 erogati in ciascun esercizio.
Ai finanziamenti agevolati a medio e lungo termine si applica l’aliquota sostitutiva dello 0,75%, in luogo dell’imposta ipotecaria ordinaria.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107
L’iscrizione dell’intermediario finanziario nell’albo previsto dalla norma costituisce il presupposto soggettivo rilevante per estendere l’agevolazione fiscale ai finanziamenti da esso concessi, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2
La disposizione riguarda la non assoggettabilità all’imposta delle formalità eseguite nell’interesse dello Stato. Nel caso concreto, il motivo dell’Agenzia relativo a tale norma è rimasto assorbito, poiché la contribuente ha comunque ottenuto ragione sulla base dell’applicazione dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601/1973.
Corte costituzionale, sentenza n. 242/2017
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui escludeva dall’agevolazione le analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19106/2018
Ha affermato che le agevolazioni del D.P.R. n. 601/1973, art. 15, si applicano anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 385/1993, art. 107.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale sui finanziamenti a medio e lungo termine non può essere negata soltanto perché il finanziamento è stato concesso da un intermediario finanziario anziché da una banca, purché l’intermediario sia iscritto nell’albo previsto dalla normativa bancaria applicabile.
- Quando una norma fiscale agevolativa distingue formalmente tra banche e intermediari finanziari, occorre verificare se tale distinzione sia stata dichiarata incostituzionale o superata da un’interpretazione giurisprudenziale consolidata.
- Per applicare l’imposta sostitutiva dello 0,75% devono ricorrere i presupposti oggettivi del finanziamento a medio o lungo termine e quelli soggettivi relativi all’ente finanziatore qualificato.
- L’Amministrazione finanziaria non può applicare l’imposta ipotecaria ordinaria del 2% se l’operazione rientra nell’ambito dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601/1973, anche quando la garanzia ipotecaria è prestata a favore di un intermediario finanziario.
- Le ulteriori questioni relative all’esenzione delle formalità eseguite nell’interesse dello Stato possono risultare assorbite se il contribuente ottiene già ragione sulla base della disciplina dell’imposta sostitutiva.
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