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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - Perugia, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO Dell’inadempimento, da parte del Comune di Terni, degli obblighi assunti nelle convenzioni rep 38433/2022 e rep 38386/2021 e segnatamente dell’obbligazione assunta agli artt. 7 e 8 della convenzione del 2021; Per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’adempimento coattivo di quanto previsto da detti articoli, e quindi alla presa in carico delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione e conseguentemente allo svincolo della fidejussione; per l’annullamento degli atti ritenuti di valore provvedimentale con cui il Comune ha negato l’operatività dell’obbligo contestato, modificando il contenuto della convenzione sopra citata, pretendendo dalla ricorrente l’adempimento di obbligazioni /l’esecuzione di opere non previste nella convenzione stessa , ovvero atto del responsabile pianificazione privata – convenzioni prot. 18433/2025, 186820/2025, 200798/2024, nonché per la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 cc relativamente alle aree oggetto di opere per cui è causa e per la condanna del Comune al risarcimento del danno arrecato dal proprio inadempimento, pari alle rate della polizza fino ad oggi versate, con aggiunta di quelle che saranno versate sino alla definizione del giudizio e/o fino all’adempimento, da parte del Comune, della propria obbligazione, oltre all’importo delle eventuali manutenzioni che si rendessero nel frattempo necessarie a carico della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da PELLEGRINI COSTRUZIONI SRL il 10 marzo 2026: per la diffida alla realizzazione del progetto

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti comunali con cui veniva negata l'operatività degli obblighi convenzionali, richiesto il completamento di opere non previste e, con motivi aggiunti, ordinanza-ingiunzione di ultimazione dei lavori a pena di incameramento della cauzione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del Comune di Terni agli obblighi assunti nelle convenzioni urbanistiche rep. 38433/2022 e rep. 38386/2021, in particolare agli articoli 7 e 8 della convenzione del 2021. Ha domandato la condanna dell'amministrazione alla presa in carico delle aree e delle opere di urbanizzazione e allo svincolo della fideiussione, nonché l'annullamento degli atti comunali che avrebbero negato l'operatività degli obblighi convenzionali e imposto prestazioni non previste dalla convenzione. Sono state inoltre formulate domande di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e di risarcimento del danno corrispondente alle rate della polizza versate e alle eventuali spese di manutenzione. Con motivi aggiunti la società ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 6418/2026, con cui il Comune intimava l'ultimazione dei lavori, minacciando l'incameramento della cauzione, nonché un ulteriore atto comunale e ogni altro atto connesso contestante l'inadempimento degli obblighi convenzionali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, comunicando che il Comune aveva deliberato la presa in consegna delle aree e delle opere e lo svincolo della cauzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune, con determinazione del 27 aprile 2026, aveva preso in consegna le aree e le opere oggetto della controversia e aveva svincolato la cauzione, realizzando integralmente la pretesa sostanziale della ricorrente. Il Comune ha concordato sull'esito. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi all'inadempimento, agli atti impugnati, alla pronuncia costitutiva e al risarcimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.

  • art. 2932 c.c.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di pronuncia costitutiva, ma non è stata esaminata dal giudice a seguito della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti o comportamenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo inutilmente necessaria una pronuncia sul merito.
  • Quando la materia del contendere cessa per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice non esamina i motivi di illegittimità e le domande consequenziali non più attuali, salvo quanto necessario ai fini della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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