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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21552/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. proposta da Luciano Arcudi avverso la sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria del 18/04/2019 (irrevocabile il 07/01/2020). La Corte d'appello di Bologna era stata investita dopo che la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo applicabile, per la determinazione della competenza, l'art. 665 c.p.p. sul giudice dell'esecuzione, in ragione di una successiva sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte d'appello di Bologna il 17/10/2022.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il conflitto ammissibile e ha deciso che la competenza a decidere sulla richiesta di rescissione spetta alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 665 c.p.p. (competenza per il giudice dell'esecuzione) nella determinazione della competenza per la rescissione del giudicato, richiamando l'art. 629-bis c.p.p., comma 2, che assegna la competenza alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Ha inoltre precisato che la rescissione è un rimedio autonomo rispetto all'incidente di esecuzione e che l'art. 586, comma 5 c.p.p. non è applicabile per trasferire la competenza in questo caso. Pertanto gli atti vengono trasmessi alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    la richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento [...]

    La norma determina una competenza funzionale e inderogabile per le istanze di rescissione del giudicato: devono essere presentate alla corte d'appello del distretto del giudice che ha emesso la decisione impugnata.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per i procedimenti esecutivi; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia utilizzabile per determinare la competenza nelle procedure di rescissione del giudicato.

  • art. 586, comma 5, cod. proc. pen.

    l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa previsione al rimedio di rescissione, ritenendo che la competenza indicata dall'art. 629-bis sia inderogabile e non sanabile mediante semplice trasmissione degli atti.

  • Giurisprudenza (Sez. U, Lovric e successiva giurisprudenza di legittimità)

    Ha ribadito la natura autonoma della rescissione del giudicato rispetto ad altri rimedi (incidente di esecuzione, restituzione in termini) e ha confermato l'inderogabilità della regola di competenza prevista dall'art. 629-bis.

Massime di principio

  • La competenza per le istanze di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. segue la regola specifica del comma 2: la richiesta va presentata alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Non è rilevante, per la determinazione della competenza della rescissione, la regola sulla competenza del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.): i due ambiti sono distinti e separati.
  • La rescissione del giudicato è un rimedio straordinario autonomo e non può essere confusa o convertita con rimedi relativi all'esecuzione o alla restituzione in termini; ciò incide anche sulla determinazione della competenza territoriale.
  • L'art. 586, comma 5 c.p.p. (trasmissione degli atti da giudice incompetente) non trova applicazione quando la competente è individuata in modo inderogabile dalla norma speciale (art. 629-bis): la mera presentazione dell'istanza a un giudice ritenuto incompetente non produce automaticamente la trasmissione.
  • In presenza di sentenze del giudice di pace, la regola non cambia: l'istanza di rescissione va comunque alla corte d'appello del distretto dove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

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