Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31830/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo che richiamava, come atto enunciato, il contratto di finanziamento/credito al consumo originario. L'Ufficio pretendeva l'applicazione dell'imposta di registro sia in misura fissa sul decreto ingiuntivo sia in misura proporzionale sugli interessi di mora, sostenendo che, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, la corrispondenza tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato dovesse intendersi in senso sostanziale, includendo anche il cessionario del credito e il soggetto che agisce quale mandatario senza rappresentanza. La società intimata aveva impugnato l'avviso e i giudici di merito avevano escluso la tassazione dell'atto enunciato per difetto di identità soggettiva tra le parti del contratto di finanziamento e quelle del decreto ingiuntivo. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 22, 37 e 40 d.P.R. 131/1986, degli artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1260-1265 c.c., deducendo che il cessionario del credito, pur non intervenuto nel contratto originario, sarebbe comunque parte sostanziale rilevante ai fini dell'enunciazione e dell'imposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'art. 22 d.P.R. 131/1986 richiede la stessa identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato; nel caso di specie tale identità mancava, poiché il contratto di finanziamento era intercorso tra mutuante e mutuatario, mentre il decreto ingiuntivo vedeva come creditore procedente il cessionario/madattario senza rappresentanza e come debitore il mutuatario. La Corte ha richiamato il principio dell'autonomia dei singoli negozi e ha escluso che la cessione del credito permetta di estendere in via sostanziale il concetto di "parte" ai fini della tassazione dell'atto enunciato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    L'applicazione dell'imposta di registro all'atto enunciato presuppone la piena identità soggettiva tra le parti dell'atto che contiene l'enunciazione e quelle dell'atto enunciato; nei decreti ingiuntivi l'enunciazione può rilevare, ma non supera il requisito della medesimezza delle parti.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per il coordinamento con la disciplina dell'enunciazione negli atti dell'autorità giudiziaria.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non valorizzato nella decisione ai fini del rigetto.

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di legittimità, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di legittimità, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • artt. 1260-1265 c.c.

    Richiamati per sostenere la rilevanza della cessione del credito, ma la Corte ha ritenuto che la cessione non elimina la mancanza di identità soggettiva richiesta dall'art. 22 TUR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'enunciazione di un atto non registrato in un atto successivo soggetto a registrazione comporta tassazione solo se l'atto enunciante e quello enunciato sono posti in essere tra le stesse parti, dovendo il requisito dell'identità soggettiva essere verificato in senso formale e non meramente sostanziale.
  • La cessione del credito, anche se accompagnata da mandato senza rappresentanza, non consente di considerare automaticamente identiche le parti del contratto originario e quelle del successivo decreto ingiuntivo ai fini dell'applicazione dell'art. 22 TUR.
  • Nel sistema dell'imposta di registro opera il principio di autonomia dei singoli negozi: ciascuna manifestazione di ricchezza va colpita nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla disciplina propria dell'atto concretamente rilevante.
  • Quando l'enunciazione avviene in un provvedimento giurisdizionale, la tassazione dell'atto enunciato resta subordinata ai requisiti di legge e, per gli atti giudiziari, opera anche la regola dell'imponibilità solo per la parte dell'atto non ancora eseguita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.