Sentenza del 21/02/2019 n. 5061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato da 725.000 euro a 1.560.300 euro il valore dichiarato per il trasferimento di una quota pari a 2/12 di un complesso industriale. I ricorrenti sostenevano che il valore dichiarato fosse congruo perché corrispondente al prezzo di aggiudicazione nella precedente procedura fallimentare e alla stima effettuata dal consulente tecnico nominato dal giudice delegato. Contestavano inoltre la valutazione delle prove, la motivazione della sentenza regionale e l'applicazione degli artt. 51, 52 e 44 del D.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'art. 44 del D.P.R. n. 131/1986, che consente di assumere come base imponibile il prezzo di aggiudicazione, si applica al trasferimento effettuato nell'ambito dell'aggiudicazione giudiziaria, ma non alla successiva vendita notarile del bene. Quest'ultima è una normale compravendita, per la quale l'Ufficio può determinare il valore venale in comune commercio secondo gli artt. 51 e 52. Le precedenti perizie giudiziarie costituiscono parametri di confronto, ma non vincolano l'Amministrazione né rendono immodificabile il valore indicato. Le contestazioni relative all'effettivo valore di mercato riguardavano valutazioni di fatto non riesaminabili in cassazione. È stato inoltre dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 44
La base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione
La norma opera per il trasferimento realizzato direttamente mediante aggiudicazione in una procedura giudiziaria o in un'asta pubblica. Non si applica automaticamente a una successiva vendita notarile effettuata dai proprietari.
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, commi 2 e 3
L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato facendo riferimento al valore venale in comune commercio. Trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie relativi ai medesimi beni o a beni analoghi, compiuti nei tre anni precedenti, sono parametri di confronto, ma non rendono immutabile il valore risultante.
D.P.R. n. 131/1986, art. 52, commi 4 e 5
Disciplina il potere dell'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato negli atti soggetti a imposta di registro, quando ritenga che il valore venale del bene sia superiore a quello indicato.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del valore di mercato. Il vizio motivazionale è deducibile solo in presenza di anomalie gravi, quali la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, mentre la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il prezzo di aggiudicazione in una procedura fallimentare o esecutiva vincola la base imponibile solo per il trasferimento giudiziario collegato all'aggiudicazione, non per una successiva rivendita notarile.
- Nelle vendite successive, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato sulla base del valore venale in comune commercio, anche se il bene era stato acquistato poco tempo prima all'asta.
- Una perizia giudiziaria precedente è un elemento di confronto utile, ma non costituisce una soglia inderogabile né impedisce una nuova stima fiscale, che deve essere riferita al momento dell'atto successivo.
- Per contestare efficacemente una rettifica di valore è necessario dimostrare specifiche carenze del criterio estimativo o della motivazione dell'avviso; in cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle perizie e del valore di mercato.
- La motivazione dell'avviso è generalmente sufficiente quando indica il bene, la sua ubicazione, le caratteristiche rilevanti e il criterio estimativo utilizzato, consentendo al contribuente di difendersi.
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