Sentenza del 10/05/2022 n. 2114 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Perfezionamento della consegna a mano - Attestazione vane ricerche - Presunzione iuris tantum in caso di portiere addetto al ritiro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava la validità della notifica di un atto tributario effettuata a mani del portiere dello stabile, rilevando la mancata attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle "vane ricerche" delle persone indicate dal comma secondo dell'art. 139 c.p.c.; si discuteva inoltre se l'esito della raccomandata influisse sul perfezionamento della notifica e se la dichiarazione del portiere sulla sua qualità di addetto al ritiro fosse sufficiente a esonerare dall'attestazione delle vane ricerche.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto tributario si perfeziona indipendentemente dall'esito della raccomandata quando l'atto è consegnato a mani del portiere, poiché tale consegna assicura che l'atto sia pervenuto al destinatario. Ha però precisato che, in caso di notifica al portiere, l'ufficiale giudiziario deve indicare le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente indicate dall'art. 139 c.p.c. a pena di nullità, salvo che il portiere operi in forza di uno specifico incarico ad hoc per il ritiro delle notifiche. Se il portiere dichiara di essere addetto al ritiro, si produce una presunzione iuris tantum della sua idoneità a ricevere le notifiche; tale presunzione è superabile dal contribuente, ma solo con prova rigorosa e non con una mera dichiarazione. La pronuncia richiama e conferma l'orientamento di Cass. ord. 1032/2019 e Cass. 24933/2017.
Norme richiamate
cod. proc. civ., art. 139, co. 1
Individua le persone abilitate a ricevere le notifiche presso il domicilio; la Corte interpreta la norma nel senso che, se la notifica è effettuata al portiere, è in generale necessaria l'attestazione delle vane ricerche delle altre persone preferenziali salvo il caso in cui il portiere abbia uno specifico incarico al ritiro.
Cass. ord. 1032/2019
Giurisprudenza che riconosce la presunzione iuris tantum dell'idoneità del portiere addetto al ritiro e afferma che l'attestazione delle vane ricerche non è richiesta quando il portiere operi in forza di un incarico specifico.
Cass. 24933/2017
Conferma l'orientamento secondo cui la consegna a mani del portiere può valere come notifica efficace e sottolinea la necessità, in assenza di incarico, dell'attestazione delle vane ricerche.
Cass. 1268/2016
Decisione richiamata che tratta le condizioni di perfezionamento della notifica e i limiti delle presunzioni circa la ricezione dell'atto da parte di terzi incaricati.
Cass. 12217/2017
Giurisprudenza di supporto sul tema delle notifiche a terzi domiciliatari e sulle formalità richieste all'ufficiale notificatore.
Massime di principio
- La consegna a mani del portiere può perfezionare la notifica anche se la raccomandata non è andata a buon fine; l'esito della raccomandata è quindi irrilevante quando c'è consegna diretta.
- Se la notifica è fatta al portiere senza che costui abbia un specifico incarico al ritiro, è indispensabile che l'ufficiale giudiziario attesti le vane ricerche degli altri soggetti preferenziali previsti dall'art. 139 c.p.c., altrimenti la notifica può essere nulla.
- Quando il portiere dichiara di essere addetto al ritiro sussiste una presunzione iuris tantum di idoneità a ricevere le notifiche; tale presunzione è superabile solo con una prova rigorosa, non con una mera dichiarazione del contribuente.
- In contenziosi simili, il contribuente che intende dimostrare l'inefficacia della notifica deve fornire prove concrete e rigorose (es. prova dell'assenza di incarico del portiere, testimoni, documenti), non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Per l'amministrazione è buona prassi annotare sempre, quando possibile, l'esistenza di un incarico formale del portiere o, in mancanza, documentare le vane ricerche per tutelare la validità della notifica.
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