Circolare numero 81 del 9-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nell’ambito degli accordi sindacali previsti dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993, il comando o distacco temporaneo di lavoratori tra imprese non trasferisce l’obbligo contributivo all’impresa assorbente. Il rapporto di lavoro resta in capo al datore di lavoro distaccante, che continua quindi a essere il soggetto obbligato ai contributi. Ai fini previdenziali rileva l’attività del distaccante per la classificazione e la determinazione del regime contributivo, indipendentemente dalle attività svolte dal terzo e dalle mansioni del lavoratore durante il distacco.
Obbligo contributivo nel distacco/comando temporaneo di lavoratori ex art. 8, comma 3, legge n. 236/1993
Obbligo contributivo nel distacco temporaneo di lavoratori ex art. 8, comma 3, legge n. 236/1993
La circolare affronta il tema dell’assetto contributivo nei casi di comando o distacco temporaneo di lavoratori disciplinati dagli accordi sindacali previsti dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 19 luglio 1993. Il chiarimento ministeriale interviene per stabilire se, in presenza di tale fattispecie, l’obbligo contributivo permanga in capo all’impresa originaria oppure si trasferisca all’impresa presso cui il lavoratore è temporaneamente assegnato.
Quadro normativo e finalità della disposizione
La legge n. 236/1993, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione, prevede all’art. 8, comma 3, che gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possano regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori da un’impresa a un’altra per una durata temporanea. La circolare inquadra la norma nel contesto delle misure volte ad accrescere la flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ritenuta funzionale al sostegno dei livelli occupazionali.
Ambito di applicazione della norma
Il Ministero richiama quanto già precisato con la circolare n. 11/93, evidenziando che la disposizione trova applicazione nel corso delle procedure richiamate dalla legge, consentendo un utilizzo più ampio degli istituti del comando e del distacco rispetto alle condizioni generali che, fuori da tali procedure, ne consentono la liceità soltanto al ricorrere dei requisiti ordinari.
Requisiti di legittimità del distacco secondo la giurisprudenza
La circolare ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il distacco del lavoratore presso un terzo è ammissibile quando:
- l’assegnazione presso il diverso posto di lavoro sia temporanea, anche se di lunga durata;
- sussista un interesse del datore di lavoro distaccante affinché la prestazione lavorativa del dipendente sia resa a favore del terzo. Tale richiamo serve a ribadire che il distacco non integra la fattispecie vietata dalla legge n. 1369/1960 quando ricorrano tali condizioni.
Permanenza del rapporto di lavoro e dell’obbligo contributivo
Il punto centrale del chiarimento è che, anche nella previsione dell’art. 8, comma 3, permane il vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante. Di conseguenza, gli obblighi contributivi continuano a gravare sul datore originario, che resta il titolare del rapporto di lavoro.
Classificazione previdenziale e regime contributivo
Ai fini previdenziali, la classificazione dell’impresa e la determinazione del regime contributivo devono essere effettuate con riferimento all’attività del datore distaccante. La circolare precisa che tale criterio vale indipendentemente:
- dall’attività svolta dal terzo presso cui il lavoratore è distaccato;
- dalle mansioni concretamente svolte dal lavoratore durante il distacco. Viene richiamata, a supporto, la sentenza della Cassazione n. 2910 dell’11 marzo 1993.
Indicazioni operative
La circolare conclude invitando le sedi ad attenersi, per quanto di competenza, alle direttive ministeriali indicate, confermando quindi che nel comando o distacco temporaneo disciplinato dagli accordi sindacali l’onere contributivo resta in capo all’azienda distaccante e non si trasferisce all’azienda che riceve il lavoratore.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della disposizione
L’art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 consente, nell’ambito degli accordi sindacali finalizzati a evitare riduzioni di personale, di regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori da un’impresa a un’altra per una durata temporanea. La circolare colloca tale previsione nel più ampio contesto degli interventi urgenti di sostegno all’occupazione e di maggiore flessibilità organizzativa del lavoro.
Ambito di applicazione rispetto alle procedure di riduzione del personale
La circolare richiama quanto già chiarito con la circolare n. 11/93 e precisa che la norma opera nel corso delle procedure richiamate dalla legge, consentendo un uso più esteso degli istituti del comando e del distacco rispetto alle condizioni generali richieste fuori da tali procedure per la loro liceità.
Persistenza del rapporto con il datore distaccante
Anche nel caso disciplinato dall’art. 8, comma 3, resta fermo il vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante. Il distacco non determina il trasferimento del rapporto di lavoro all’impresa presso cui il lavoratore è temporaneamente assegnato.
Obbligo contributivo e classificazione previdenziale
Gli obblighi contributivi continuano a gravare sul datore di lavoro distaccante, che rimane il titolare originario del rapporto. Per la classificazione previdenziale e per la determinazione del regime contributivo applicabile occorre fare riferimento all’attività del distaccante, senza rilievo delle attività svolte dal terzo distaccante o delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore durante il distacco.
Richiamo alla giurisprudenza
La circolare richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il distacco è legittimo quando l’assegnazione presso un terzo sia temporanea e sussista un interesse del datore di lavoro distaccante alla prestazione resa a favore del terzo. Viene citata la Cassazione n. 2910 dell’11 marzo 1993 a sostegno del principio sulla permanenza degli obblighi contributivi in capo al distaccante.
Indicazioni operative per gli uffici
Le sedi sono invitate ad attenersi alle direttive ministeriali riportate, applicando il principio per cui il comando o distacco temporaneo, nei casi contemplati dalla legge n. 236/1993, non comporta il trasferimento dell’onere contributivo all’azienda che riceve temporaneamente il lavoratore.
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