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Circolare

Circolare numero 82 del 10-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si applicano, per l'accesso alla pensione di vecchiaia e per alcune prestazioni di invalidita', le nuove eta' pensionabili introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con particolare attenzione alle deroghe per gli invalidi in misura non inferiore all'80% e alle varie gestioni sostitutive dell'AGO. Vengono definiti i criteri di accertamento sanitario, la documentazione da produrre, le decorrenze delle pensioni e i casi in cui l'elevazione dei limiti di eta' non opera. In allegato e' inoltre riportato un messaggio INPS che conferma, per le pensioni di inabilita' dell'AGO, il mantenimento dei previgenti limiti di eta' ai fini della maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva.

Pensionamento di vecchiaia e invalidita' nei regimi obbligatori e sostitutivi dopo il d.lgs. n. 503/1992

Pensionamento di vecchiaia e invalidita' dopo il d.lgs. n. 503/1992

La circolare disciplina l'applicazione delle nuove eta' pensionabili introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle principali forme di previdenza sostitutive gestite dall'Istituto. Il documento chiarisce in particolare l'ambito della deroga per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, le modalita' di accertamento sanitario, le decorrenze delle prestazioni e le regole speciali per assegni e pensioni di invalidita' e di inabilita'.

Criteri generali della riforma e deroga per invalidita' all'80%

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 eleva l'eta' per la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. L'aumento opera gradualmente dal 1° gennaio 1994, in ragione di un anno ogni due anni, fino al raggiungimento dei limiti di regime dal 1° gennaio 2002.

Il comma 8 dello stesso articolo esclude dall'elevazione gli invalidi in misura non inferiore all'80%. La circolare precisa che la medesima regola si applica anche alle forme di previdenza sostitutive dell'AGO che, alla data del 31 dicembre 1992, prevedevano limiti di eta' inferiori a quelli del regime generale.

Accertamento dell'invalidita' e documentazione

La norma non indica criteri autonomi per l'accertamento dell'invalidita' ai fini della salvaguardia dei vecchi limiti di eta'. L'Istituto ritiene pertanto che occorra fare riferimento alla definizione di invalidita' prevista dalla disciplina propria di ciascuna gestione, in modo da garantire omogeneita' di tutela.

Per questo l'accertamento della riduzione della capacita' lavorativa nella misura richiesta deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS. Eventuali riconoscimenti gia' rilasciati da altri enti assumono solo valore di elemento valutativo nel giudizio medico-legale interno.

Ai fini della domanda di pensione, il lavoratore che abbia raggiunto l'eta' prevista dalla normativa previgente e ritenga di essere invalido almeno all'80% deve presentare il certificato medico sul Mod. S.S.3. Se dispone di un riconoscimento di invalidita' da altro ente, puo' allegarne copia.

Pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria

Per gli iscritti all'AGO, la circolare richiama la legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo la quale e' invalido l'assicurato la cui capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo.

Ai fini del pensionamento di vecchiaia con i limiti previgenti al d.lgs. n. 503, l'eta' era di:

  • 60 anni per gli uomini,
  • 55 anni per le donne.

Se l'invalidita' in misura non inferiore all'80% e' accertata, la pensione puo' essere definita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' prevista dalla normativa previgente, purche' sussistano anche le altre condizioni di legge, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Se invece lo stato di invalidita' viene riconosciuto solo in data successiva al compimento di quell'eta', la decorrenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalidita' risulta sussistente nella misura richiesta.

Trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia

L'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984 prevede la trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi.

Per le trasformazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la circolare richiama il criterio gia' espresso con circolare n. 50 del 23 febbraio 1993: la trasformazione avviene al compimento dei nuovi limiti di eta' previsti dal d.lgs. n. 503, a condizione che siano presenti i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall'articolo 2 del decreto e che l'interessato sia cessato dal rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, se il titolare dell'assegno compie 60 anni se uomo o 55 anni se donna e ritiene di essere invalido in misura non inferiore all'80%, puo' ottenere la trasformazione secondo i vecchi limiti, mediante specifica domanda corredata dalla documentazione sanitaria. In tal caso, se l'invalidita' viene accertata, la trasformazione avviene senza applicazione dell'elevazione dei limiti di eta'.

Sospensione e ripristino della pensione di invalidita'

L'articolo 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede la sospensione della pensione di invalidita' per il pensionato che, non avendo ancora raggiunto l'eta' pensionabile, percepisca redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, professionale o d'impresa oltre la soglia indicata dalla norma.

Il ripristino della pensione avviene dal 1° gennaio dell'anno in cui cessano le condizioni reddituali che avevano determinato la sospensione e, comunque, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' pensionabile.

Per le pensioni sospese da ripristinare dopo il 31 dicembre 1993 si applicano i nuovi limiti di eta' del d.lgs. n. 503. Se tuttavia il titolare compie successivamente 60 anni se uomo o 55 anni se donna e ritiene di essere invalido almeno all'80%, puo' chiedere il ripristino dal primo giorno del mese successivo, previa domanda e documentazione sanitaria. Se l'invalidita' e' riconosciuta, il ripristino opera secondo i vecchi limiti.

La circolare precisa inoltre che, per le pensioni per inabilita' alla navigazione di categoria PM costituite da una quota marittima e una non marittima, questi criteri si applicano solo alla quota non marittima, quando sospesa ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 638/1983.

Pensioni di inabilita' nell'AGO

Per le pensioni di inabilita' da liquidare nell'AGO con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, il messaggio allegato n. 22323 del 28 settembre 1993 conferma che la maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva deve essere calcolata tenendo conto dei limiti di eta' previgenti.

La conferma discende dal fatto che, secondo la legge n. 222/1984, l'inabile e' il lavoratore assolutamente impossibilitato a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Di conseguenza, per tali prestazioni restano fermi i precedenti limiti di eta', cioe' 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Il messaggio precisa anche che la quota di pensione corrispondente alla maggiorazione convenzionale va determinata con i criteri previsti per le anzianita' contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 e che la segnalazione dei dati deve avvenire secondo le modalita' della circolare n. 153 del 9 luglio 1993.

Fondi sostitutivi dell'AGO: disciplina per singole gestioni

Per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, la circolare richiama la legge n. 222/1984 per l'accertamento dell'invalidita'. Per gli iscritti con riduzione della capacita' di lavoro almeno all'80% restano fermi i limiti di eta' previgenti per la vecchiaia, cioe' 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. L'elevazione non si applica nemmeno ai soggetti che abbiano compiuto 55 anni se uomini e 50 se donne ai fini della pensione di vecchiaia anticipata prevista dalla legge n. 672/1973.

Per il Fondo autoferrotranvieri la circolare distingue tra:

  • personale obbligatorio, disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che viene riconosciuto invalido se inidoneo in modo assoluto e permanente alle funzioni della qualifica;
  • personale non disciplinato dal r.d. n. 148, riconosciuto invalido se inabile alle mansioni della propria qualifica.

Per entrambi i casi, se la capacita' di svolgere le funzioni proprie della qualifica e' ridotta in misura non inferiore all'80%, restano confermati i limiti di eta' di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. La stessa esclusione dall'elevazione vale anche per la pensione di vecchiaia anticipata al raggiungimento di 55 anni, ai sensi della legge n. 830/1961.

Per gli iscritti volontari al Fondo autoferrotranvieri, che sono assoggettati per rinvio alle norme dell'AGO, la disciplina e' analoga: per chi abbia compiuto 60 anni se uomo o 55 se donna e sia invalido almeno all'80%, l'elevazione non si applica per il diritto alla pensione di vecchiaia. Analoga esclusione opera per chi abbia versato contributi per almeno 20 anni e abbia compiuto 55 anni, ai fini della pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 28 della legge n. 830/1961.

Per il Fondo previdenza elettrici, l'invalidita' e' definita dall'articolo 8 della legge n. 1079/1971. Qui l'elevazione dei limiti di eta' non incide sulla pensione di vecchiaia ordinaria, poiche' la normativa del Fondo gia' prevede 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'elevazione opera invece per la pensione anticipata di vecchiaia, ma non per gli iscritti con riduzione della capacita' di svolgimento dell'attivita' professionale almeno all'80%, per i quali restano fermi i vecchi limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Per il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, l'invalidita' e' definita dal regolamento approvato con r.d. 20 ottobre 1939, n. 1863. Anche in questo caso l'elevazione non incide sulla vecchiaia ordinaria, fissata gia' a 65 anni, mentre opera per la pensione anticipata di vecchiaia per chi abbia 30 anni di assicurazione e 55 anni di eta'. Per gli iscritti con riduzione della capacita' professionale almeno all'80% resta fermo il limite di 55 anni per la pensione anticipata.

Per il Fondo dei dipendenti da aziende di navigazione aerea, invece, la disciplina del decreto n. 503 non si applica, poiche' l'articolo 5, comma 2, del decreto mantiene fermi i limiti di eta' vigenti al 31 dicembre 1992. I criteri illustrati dalla circolare non trovano quindi applicazione per tali lavoratori.

Trattamenti di invalidita' nei fondi speciali

La circolare precisa infine che la trasformazione degli assegni di invalidita' in pensione di vecchiaia prevista dalla legge n. 222/1984 e la sospensione delle pensioni di invalidita' prevista dalla legge n. 638/1983 non si applicano alle pensioni dei fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'AGO gestiti dall'INPS.

Sono richiamate, a supporto, precedenti circolari e messaggi che avevano gia' escluso l'applicazione di tali istituti alle gestioni speciali, ribadendo che per questi fondi continuano a valere le norme proprie di ciascuna disciplina.

Punti principali

Principi generali e deroga per invalidita' all'80%

Il d.lgs. n. 503/1992 ha elevato gradualmente l'eta' pensionabile di vecchiaia nell'AGO a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con effetto dal 1° gennaio 1994 e raggiungimento del regime dal 1° gennaio 2002. La stessa elevazione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. Il principio vale anche per le forme di previdenza sostitutive dell'AGO che, al 31 dicembre 1992, prevedevano limiti di eta' piu' bassi. L'accertamento dell'invalidita' deve essere effettuato secondo le regole della singola gestione e, in concreto, dagli uffici sanitari INPS.

Pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria

Per l'AGO la circolare richiama la definizione di invalidita' della legge n. 222/1984: riduzione permanente, per infermita' o difetto fisico o mentale, della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo. Ai fini della pensione di vecchiaia con vecchi limiti, l'eta' era 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. I soggetti che ritengono di essere invalidi almeno all'80% devono presentare il Mod. S.S.3 e, se del caso, copia del provvedimento di altro ente; la decorrenza e' fissata dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' previgente, se cessato il rapporto di lavoro. Se l'invalidita' e' accertata solo in data successiva, la decorrenza slitta al mese successivo all'accertamento.

Assegno di invalidita', pensione di invalidita' e pensione di inabilita' nell'AGO

Gli assegni di invalidita' si trasformano in pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, con i nuovi limiti del decreto n. 503 per le decorrenze successive al 31 dicembre 1992; tuttavia, se al compimento di 60 anni (uomini) o 55 anni (donne) l'interessato e' invalido almeno all'80%, la trasformazione avviene secondo i vecchi limiti, previa domanda e documentazione sanitaria. La pensione di invalidita' resta sospesa se il titolare, prima dell'eta' pensionabile, supera specifiche soglie di reddito da lavoro; il ripristino avviene dal 1° gennaio dell'anno in cui cessano le condizioni reddituali o, comunque, dal mese successivo al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione dei nuovi limiti per le sospensioni successive al 31 dicembre 1993. Per la pensione di inabilita', invece, si conferma che la maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva deve essere calcolata considerando i limiti di eta' previgenti, poiche' l'inabilita' implica una condizione tale da ricondurre il caso nell'ambito della deroga all'80%.

Gestioni sostitutive: telefonici, autoferrotranvieri, elettrici, imposte di consumo, navigazione aerea

Per il Fondo telefonici e per il Fondo autoferrotranvieri la circolare distingue tra personale obbligatorio e volontario e ribadisce che, per gli invalidi almeno all'80%, restano fermi i vecchi limiti di eta' per la vecchiaia e, in alcuni casi, anche per la vecchiaia anticipata. Per il Fondo elettrici l'invalidita' e' quella di cui alla legge n. 1079/1971; l'elevazione dei limiti non incide sulla vecchiaia ordinaria, ma si applica alla vecchiaia anticipata, salvo la conferma dei vecchi limiti per chi abbia riduzione della capacita' almeno dell'80%. Per il Fondo del personale addetto alle imposte di consumo valgono criteri analoghi, con conferma del limite di 55 anni per la vecchiaia anticipata nei casi di riduzione di capacita' almeno all'80%. Per il Fondo navigazione aerea, invece, la deroga non si applica e restano fermi i limiti vigenti al 31 dicembre 1992, per cui i criteri della circolare non trovano applicazione.

Trattamenti di invalidita' nei fondi speciali e allegato sul calcolo della maggiorazione

La circolare precisa che la trasformazione degli assegni di invalidita' in pensione di vecchiaia ex legge n. 222/1984 e la sospensione delle pensioni di invalidita' ex legge n. 638/1983 non si applicano alle pensioni dei fondi speciali di previdenza sostitutivi gestiti dall'INPS. In allegato e' richiamato il messaggio INPS n. 22323 del 28 settembre 1993, che conferma per le pensioni di inabilita' dell'AGO la maggiorazione convenzionale dell'anzianita' contributiva sulla base dei limiti di eta' previgenti (60 anni uomini, 55 donne) e ne disciplina il calcolo e la segnalazione dei dati per la liquidazione.

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