Circolare numero 79 del 7-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il nuovo criterio di "grande dimensione" delle opere pubbliche introdotto dalla normativa del 1993: rileva la durata dei lavori edili non inferiore a 18 mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata pari o superiore a 30 mesi consecutivi. Vengono conseguentemente aggiornati i criteri applicativi dell'art. 10 della legge n. 223/1991, con indicazioni sulla documentazione da produrre, sulle cause di interruzione rilevanti, sulle ipotesi di appalto e subappalto e sulla procedura per le proroghe del trattamento ordinario di integrazione salariale. Il criterio si applica anche alle domande riferite a periodi non anteriori al 15 marzo 1993.
Criteri per l'integrazione salariale nelle opere pubbliche di grande dimensione
Criteri per l'integrazione salariale nelle opere pubbliche di grande dimensione
La circolare interviene in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese impegnate in opere pubbliche sospese, recependo il nuovo criterio normativo di individuazione della grande dimensione dell'opera pubblica. L'aggiornamento incide sui presupposti applicativi dell'art. 10 della legge n. 223/1991 e sulle modalit�e0 di presentazione e istruttoria delle domande.
Nuovo criterio di grande dimensione
La circolare precisa che il requisito della grande dimensione sussiste quando la previsione di durata dei lavori edili non 8 inferiore a 18 mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi. Il CIPI ha recepito il nuovo criterio con deliberazione del 19 ottobre 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1993, modificando la precedente deliberazione del 25 marzo 1992.
Definizione di opera pubblica e ambito oggettivo
Ai fini dell'art. 10 della legge n. 223/1991, viene considerata opera pubblica quella realizzata da amministrazioni aggiudicatrici, cio Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, altri enti locali, enti pubblici e associazioni tra tali soggetti, avente carattere immobiliare, destinata a un fine pubblico e finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.
Sono espressamente richiamate, in relazione alle finalit�e0, le seguenti categorie:
- opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- lavori edili relativi a ospedali, edifici scolastici e universitari, impianti sportivi e ricreativi;
- lavori di genio civile, tra cui strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche.
Casi di appalto e subappalto
Quando l'interruzione riguarda l'esecuzione di un'opera prevista da pi�f9 contratti di appalto o subappalto, per il singolo contratto devono ricorrere entrambe le seguenti condizioni:
- durata dei lavori uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi;
- numero medio annuo di addetti previsto per l'esecuzione delle opere uguale o maggiore a 15.
In tali casi, il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.
Cause di interruzione considerate rilevanti
Le cause di interruzione riconosciute ai fini dell'art. 10 non si limitano alle ipotesi espressamente indicate dalla norma, cio�e8 le varianti di carattere necessario e i provvedimenti dell'autorit�e0 giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575. Sono ricompresi anche gli eventi non imputabili al datore di lavoro e al lavoratore connessi a comportamenti della pubblica autorit�e0 che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'opera.
La circolare menziona, a titolo esemplificativo:
- ritardi nei pagamenti;
- ritardi nelle procedure amministrative;
- interruzioni dei finanziamenti;
- mancato o ritardato espletamento di procedure tecniche.
Restano comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Provvedimenti dell'autorit�e0 giudiziaria
Nel caso di interruzioni riconducibili a provvedimenti dell'autorit�e0 giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dimensione dell'opera pubblica non rileva. Si tratta quindi di una fattispecie speciale, sottratta al requisito dimensionale.
Domande di trattamento ordinario: documentazione necessaria
Le domande per ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale devono essere presentate alle sedi provinciali INPS e devono essere corredate da:
- attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria delle opere pubbliche di grande dimensione, con relazione sulle cause della sospensione, sulla prevedibile durata dell'interruzione e sulle prospettive di ripresa;
- contratto di subappalto, nei casi in cui vi sia subappalto;
- modulo informativo di cui all'allegato A.
La circolare specifica inoltre che, a scioglimento della riserva contenuta nella precedente circolare n. 210 del 16 settembre 1993, gli enti appaltanti devono attestare l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria delle opere pubbliche di grandi dimensioni sulla base dei soli elementi di durata dei lavori previsti dalla norma.
Proroga del trattamento ordinario: iter amministrativo
Le domande di proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale devono essere presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, accompagnate dalla stessa documentazione prevista per la domanda iniziale, aggiornata al momento della richiesta, e dal modulo informativo allegato A.
Il provveditorato, entro 45 giorni dalla ricezione, trasmette la domanda al Ministro dei lavori pubblici insieme a una relazione sulle cause della mancata ripresa dei lavori e sull'eventuale esistenza di responsabilit�e0 in ordine agli eventi che hanno determinato le sospensioni. Il Ministro dei lavori pubblici formula quindi la proposta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale invia gli atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e acquisisce contemporaneamente, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Se l'accertamento del CIPI ha esito positivo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana decreti trimestrali di concessione del trattamento, fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991.
Decorrenza dell'applicazione del nuovo criterio
La circolare dispone che il criterio introdotto dalla normativa del 1993, sostitutivo di quello indicato nel paragrafo 1.3 della circolare n. 223 del 14 settembre 1992, si applica anche alle domande di integrazione salariale riferite a periodi con decorrenza non anteriore al 15 marzo 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi non convertito e reiterato dal decreto-legge n. 148.
Punti principali
Nuovo criterio di grande dimensione delle opere pubbliche
La circolare chiarisce che, ai fini dell'art. 10 della legge n. 223/1991, la grande dimensione di un'opera pubblica sussiste quando la previsione di durata dei lavori edili non è inferiore a 18 mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi. Il CIPI ha recepito tale criterio con deliberazione del 19 ottobre 1993, modificando la precedente disciplina del 25 marzo 1992.
Ambito di applicazione e definizione di opera pubblica
È considerata opera pubblica quella realizzata da amministrazioni aggiudicatrici quali Stato, regioni, province autonome, comuni, altri enti locali, enti pubblici e associazioni tra tali soggetti, avente carattere immobiliare, destinata a fine pubblico e finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici. Rientrano, in particolare, opere di edilizia residenziale pubblica e edifici amministrativi, lavori relativi a ospedali, edifici scolastici e universitari, impianti sportivi e ricreativi, nonché lavori di genio civile come strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie e opere fluviali, marittime e idrauliche.
Casi con più contratti di appalto o subappalto
Quando l'interruzione riguarda un'opera eseguita tramite più contratti di appalto o subappalto, per il singolo contratto devono sussistere congiuntamente una durata dei lavori pari o superiore a 12 mesi naturali e consecutivi e un numero medio annuo di addetti pari o superiore a 15. Il periodo massimo di integrazione salariale ordinaria va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.
Cause di interruzione rilevanti
Le cause di interruzione rilevanti ai fini dell'art. 10 comprendono, oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche eventi non imputabili al datore di lavoro e al lavoratore connessi a comportamenti della pubblica autorità che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini di esecuzione, come ritardi nei pagamenti, nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti o ritardi nelle procedure tecniche. Sono escluse le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge n. 77/1963.
Ipotesi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Per le interruzioni derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, non si tiene conto della dimensione dell'opera pubblica.
Domande di trattamento ordinario: documentazione e presentazione
Le domande di trattamento ordinario di integrazione salariale vanno presentate alle sedi provinciali INPS, corredate dall'attestato dell'ente appaltante sulla qualificazione dell'opera come opera pubblica di grande dimensione, da una relazione sulle cause della sospensione, sulla durata prevedibile dell'interruzione e sulle prospettive di ripresa, dal contratto di subappalto nei casi corrispondenti e dal modulo informativo allegato A.
Proroga del trattamento ordinario: procedura
Le domande di proroga vanno presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, con la stessa documentazione aggiornata e con il modulo informativo. Il provveditorato trasmette gli atti entro 45 giorni con una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale responsabilità; il Ministro dei lavori pubblici formula la proposta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che trasmette gli atti al CIPI e acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali. In caso di esito positivo, il Ministro del lavoro emana decreti trimestrali di concessione fino alla ripresa dei lavori e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991.
Decorrenza dell'applicazione
Il nuovo criterio sostitutivo di quello già illustrato nella circolare n. 223/1992 si applica anche alle domande di integrazione salariale riferite a periodi con decorrenza non anteriore al 15 marzo 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi reiterato dal decreto-legge n. 148 e convertito nella legge n. 236/1993.
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