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Circolare

Circolare numero 80 del 8-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del DM 9 dicembre 1993, che sostituisce le tabelle C e D dei contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie e innalza a 70 il numero delle classi di contribuzione. Dal 1 febbraio 1994 il nuovo sistema incide sulla determinazione della retribuzione imponibile nel settore degli organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970, consentendo lo scorrimento oltre la 52ª classe. Vengono indicati i criteri operativi da seguire, il metodo per individuare la classe di contribuzione e il limite massimo della retribuzione convenzionale imponibile, fissato alla 70ª classe.

Nuove tabelle contributive C e D dal 1 febbraio 1994

Nuove tabelle contributive C e D dal 1 febbraio 1994

La circolare chiarisce gli effetti del DM 9 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, con cui sono state sostituite le tabelle C e D previste dall'art. 1 della legge n. 537/1981 per la determinazione dei contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie. Il decreto ha elevato a 70 il numero delle classi di contribuzione e ne ha disposto l'entrata in vigore dal 1 febbraio 1994.

Ambito di applicazione e impatto sul settore cooperativo

L'aggiornamento delle tabelle incide sul sistema contributivo degli organismi cooperativi disciplinato dal DPR n. 602/1970. Dal 1 febbraio 1994 il meccanismo di scorrimento delle classi non è più fermo alla 52ª classe, ma può svilupparsi oltre tale limite, consentendo di collocare in classi superiori posizioni che fino a gennaio 1994 erano rimaste bloccate alla 52ª. La circolare evidenzia che ciò può verificarsi in particolare per i decreti provinciali emessi da tempo ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/1970, nei quali l'adeguamento automatico della retribuzione della prima classe può avere determinato una compressione delle retribuzioni nella 52ª classe, alterando il meccanismo di rideterminazione delle classi di partenza e di quelle successive.

Criteri operativi per la determinazione della retribuzione imponibile

A decorrere da febbraio 1994, per la determinazione della retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 4, del DPR n. 602/1970, occorre procedere come segue:

  • assumere la retribuzione della classe iniziale stabilita con il decreto ministeriale provinciale, incrementata degli aumenti intervenuti nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento annuale previsto dall'art. 1 della legge n. 537/1981 e dall'art. 22 della legge n. 160/1975;
  • individuare la corrispondente classe di contribuzione nella tabella C allegata al DM 9 dicembre 1993;
  • per i soci con anzianità da 8 anni in poi, determinare le quattro classi successive secondo il procedimento previsto dal terzo comma dell'art. 6 del DPR n. 602/1970.

La circolare richiama inoltre che la retribuzione così determinata non può essere inferiore a quella stabilita dall'art. 4 del DPR n. 602/1970.

Limite massimo della retribuzione convenzionale imponibile

Dal mese di febbraio 1994 la retribuzione convenzionale massima imponibile corrisponde alla 70ª classe e viene fissata in lire 2.622.375 mensili, arrotondata a lire 2.622.000. Si tratta del nuovo tetto massimo applicabile nel sistema contributivo interessato dalla circolare.

Esempio applicativo

Per chiarire il meccanismo, la circolare riporta un esempio: se la classe iniziale di contribuzione, annualmente adeguata, risulta pari a lire 1.880.000 mensili, nel gennaio 1994 la contribuzione è stata versata sulla classe massima della precedente tabella, pari a lire 1.503.000 mensili. A decorrere da febbraio 1994, invece, la contribuzione IVS deve essere versata sulla classe iniziale di lire 1.880.000 mensili, corrispondente alla classe 60, sulla classe 61 pari a lire 1.949.000 per i soci con anzianità tra 8 e 16 anni e sulle tre classi successive per i soci con anzianità superiore.

Calcolo del valore massimo della 70ª classe

La circolare precisa infine che l'importo di lire 2.622.375 deriva dalla somma di lire 2.600.700 e lire 21.675, quest'ultima pari al 25% di lire 86.700. L'importo di lire 86.700 rappresenta la differenza tra il valore massimo della 70ª classe ricavato secondo la tecnica di costruzione della tabella e il valore minimo.

Punti principali

Adozione delle nuove tabelle contributive

Il DM 9 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, sostituisce le tabelle C e D previste dall'art. 1 della legge n. 537/1981. Le nuove tabelle portano a 70 il numero delle classi di contribuzione e, ai sensi dell'art. 2 del decreto, entrano in vigore dal 1 febbraio 1994.

Effetti sul sistema contributivo delle cooperative

L'introduzione delle nuove tabelle incide sul sistema di contribuzione disciplinato dal DPR n. 602/1970 per gli organismi cooperativi. Dal 1 febbraio 1994 lo scorrimento delle classi non resta più bloccato alla 52ª classe, ma può proseguire dalla 53ª in avanti, collocando in classi superiori alcune posizioni rimaste ferme fino a gennaio 1994.

Criteri per la determinazione della retribuzione imponibile

Per determinare la retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 6, commi 1-4, del DPR n. 602/1970, dal mese di febbraio 1994 occorre: assumere la retribuzione della classe iniziale stabilita dal DM provinciale, incrementata degli aumenti derivanti dal meccanismo di adeguamento annuale; individuare la corrispondente classe di contribuzione nella tabella C del DM 9 dicembre 1993; per i soci con anzianità da 8 anni in poi, determinare le quattro classi successive secondo il procedimento del terzo comma dell'art. 6 del DPR n. 602/1970.

Impatto dei decreti provinciali e del meccanismo di adeguamento

La circolare segnala che, soprattutto nei casi di decreti emessi da tempo ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/1970, la rivalutazione della prima classe effettuata secondo l'art. 1 della legge n. 537/1981 e l'art. 22 della legge n. 160/1975 può aver determinato un innalzamento delle retribuzioni delle classi iniziali e successive. Ciò rende necessario riapplicare correttamente il meccanismo di rideterminazione delle classi di partenza e di quelle successive.

Retribuzione convenzionale massima imponibile

Dal mese di febbraio 1994 la retribuzione convenzionale massima imponibile corrisponde alla 70ª classe ed è fissata in lire 2.622.375 mensili, arrotondata a lire 2.622.000. Viene inoltre richiamato che tale retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dall'art. 4 del DPR n. 602/1970.

Esempio applicativo riportato nella circolare

La circolare fornisce un esempio: se la classe iniziale di contribuzione adeguata annualmente è pari a lire 1.880.000 mensili, nel gennaio 1994 la contribuzione è stata versata sulla classe massima della precedente tabella (lire 1.503.000 mensili). Da febbraio 1994, invece, la contribuzione IVS va versata sulla classe iniziale di lire 1.880.000 (classe 60), sulla classe 61 per i soci con anzianità tra 8 e 16 anni (lire 1.949.000) e sulle tre classi successive per i soci con anzianità superiore.

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