Circolare numero 77 del 7-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica, per gli eventi indennizzabili con riferimento a periodi di paga del 1994, gli importi da assumere a base per il calcolo delle indennita' di malattia, maternita' e assicurazione tubercolosi per specifiche categorie di lavoratori. Vengono aggiornati il salario convenzionale per i soci di cooperative ex DPR 602/1970, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori agricoli a tempo determinato, le fasce retributive per i lavoratori domestici e familiari e i parametri per coltivatrici dirette, mezzadre, colone e lavoratrici autonome del commercio e dell'artigianato. La circolare chiarisce inoltre le decorrenze applicabili, le integrazioni per prestazioni gia' liquidate e alcune variazioni dell'ambito del DPR 602/1970 per nuove attivita' cooperative.
Importi giornalieri e retribuzioni convenzionali per le prestazioni di malattia, maternita' e tubercolosi per l'anno 1994
Importi convenzionali per malattia, maternita' e tubercolosi nel 1994
La circolare indica gli importi e i criteri di riferimento da applicare, per l'anno 1994, alla liquidazione delle indennita' di malattia, maternita' e dell'assicurazione tubercolosi per alcune categorie di lavoratori. Il contenuto ha natura operativa e mira a uniformare i calcoli delle prestazioni economiche, precisando anche le decorrenze e i casi in cui occorre procedere a integrazioni o conguagli.
Soci di cooperative ex DPR 602/1970
Per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all'art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, il D.M. 6 dicembre 1993 ha fissato, con decorrenza 1 gennaio 1994, un salario convenzionale giornaliero pari a L. 32.700. Su tale importo devono essere calcolate le prestazioni economiche di malattia, maternita' e tubercolosi relative a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 1994, ossia per gli eventi insorti dal 1 febbraio 1994, salvo che il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1994.
La circolare precisa inoltre che per l'assicurazione tubercolosi i criteri richiamati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. Le sedi sono invitate a comunicare quanto disposto alle cooperative interessate e a predisporre le necessarie integrazioni per eventuali prestazioni gia' liquidate nel 1994 con la precedente misura.
Estensione delle attivita' comprese nel DPR 602/1970
L'art. 1 del D.M. 6 dicembre 1993 ha ampliato il campo di applicazione del DPR n. 602/1970, modificando l'elenco delle attivita' allegato al decreto. Le variazioni richiamate dalla circolare riguardano:
- la gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza, inserita tra le attivita' preliminari e complementari del facchinaggio;
- la rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, inserita tra le attivita' di trasporto di merci per conto terzi;
- tra le attivita' varie, gli ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale, i pulitori di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici e i pulitori di autoveicoli ed autocarri.
I lavoratori soci di cooperative che svolgono queste attivita' rientrano quindi nell'ambito del DPR 602/1970 e sono indennizzabili per eventi insorti a partire dal 3 gennaio 1994, ovvero dal 2 gennaio se e' stata svolta attivita' lavorativa il 1 gennaio.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali validi per l'anno in corso, le indennita' di malattia, maternita' e assicurazione tubercolosi devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 1993, come richiamate dalla circolare n. 180 del 30 luglio 1993.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1994 le retribuzioni orarie convenzionali dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi i lavoratori extracomunitari, sono variate in relazione all'andamento dell'indice del costo della vita, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980 e dell'art. 19 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.
Per le prestazioni di maternita' da erogare sulla base di retribuzioni dell'anno 1994, la circolare indica le seguenti fasce convenzionali:
- L. 8.300 per retribuzioni orarie effettive fino a L. 9.340;
- L. 9.340 per retribuzioni orarie effettive fino a L. 11.410;
- L. 11.410 per retribuzioni orarie effettive oltre L. 11.410;
- L. 6.020 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Viene anche ricordato che la legge n. 243 del 19 luglio 1993, di conversione del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, ha introdotto una quarta fascia per i rapporti oltre le 24 ore settimanali e ha modificato con decorrenza 16 maggio 1993 le fasce retributive applicabili alle prestazioni riferite al periodo 16 maggio 1993 - 31 dicembre 1993, con valori differenti da quelli validi per il 1994.
Coltivatrici dirette, mezzadre, colone e lavoratrici autonome
Per gli eventi indennizzabili con inizio nell'anno 1994, ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, la circolare stabilisce i seguenti parametri di riferimento:
- L. 48.730 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1993 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
- L. 50.590 per le lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1994 per la qualifica di impiegato dell'artigianato;
- L. 44.320 per le lavoratrici autonome esercenti attivita' commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1994 per la qualifica di impiegato del commercio.
La circolare precisa che le retribuzioni orarie convenzionali dei lavoratori domestici e familiari non rilevano invece ai fini dell'indennita' giornaliera antitubercolare, che continua a essere corrisposta in misura fissa.
Punti principali
Soci di societa' e di enti cooperativi ex DPR 602/1970
Per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all'art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, il D.M. 6 dicembre 1993 ha fissato dal 1 gennaio 1994 un salario convenzionale giornaliero di L. 32.700. Le prestazioni economiche di malattia, maternita' e tubercolosi riferite a eventi insorti nel 1994 devono essere liquidate su tale base. La circolare richiama anche le integrazioni da effettuare per prestazioni eventualmente gia' liquidate con la precedente misura e riferite all'anno 1994.
Estensione dell'ambito di applicazione del DPR 602/1970
L'art. 1 del D.M. 6 dicembre 1993 ha esteso il campo di applicazione del DPR 602/1970 introducendo nuove attivita' nell'elenco allegato. Sono state incluse: la gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza tra le attivita' preliminari e complementari del facchinaggio; la rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi tra le attivita' di trasporto merci per conto terzi; e, tra le attivita' varie, gli ormeggiatori imbarcati, i pulitori di giardini e spazi verdi anche con mezzi meccanici e i pulitori di autoveicoli e autocarri. I lavoratori soci di cooperative che svolgono tali attivita' sono indennizzabili secondo il DPR 602/1970 per eventi insorti dal 3 gennaio 1994, o dal 2 gennaio se vi e' stata prestazione lavorativa il 1 gennaio.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa dei decreti sui salari convenzionali per l'anno in corso, le indennita' di malattia, maternita' e assicurazione tubercolosi devono essere calcolate provvisoriamente, salvo conguaglio, sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 1993 richiamate dalla circolare n. 180 del 30 luglio 1993.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1994 le retribuzioni orarie convenzionali dei lavoratori domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, sono aggiornate in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita. Per le prestazioni di maternita' da erogare su retribuzioni del 1994, devono essere considerate le seguenti fasce: L. 8.300 fino a L. 9.340; L. 9.340 fino a L. 11.410; L. 11.410 oltre L. 11.410; L. 6.020 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. La circolare richiama anche le fasce introdotte dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993 con decorrenza 16 maggio 1993 per le prestazioni riferite al periodo 16 maggio 1993 - 31 dicembre 1993, con valori diversi.
Coltivatrici dirette, mezzadre, colone e lavoratrici autonome
Per gli eventi indennizzabili iniziati nel 1994 ai fini della legge n. 546/1987, si assumono i seguenti parametri: L. 48.730 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 50.590 per lavoratrici autonome artigiane; L. 44.320 per lavoratrici autonome esercenti attivita' commerciali. Tali valori corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati dalla circolare per le rispettive qualifiche.
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