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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30684/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva riformato la sentenza di primo grado: aveva escluso la truffa contestata al capo 2, dichiarandola insussistente per difetto del profitto, e aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di sostituzione di persona contestato al capo 1, confermando però le statuizioni civili e la provvisionale. I fatti riguardavano una ricognizione di debito sottoscritta dall'imputato a nome di un terzo, consegnata alla proprietaria di un immobile locato a una società morosa, della quale il terzo risultava socio. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che, una volta esclusa la truffa per mancanza di induzione in errore e di profitto, avrebbe dovuto venire meno anche il reato di sostituzione di persona; contestava inoltre la propria consapevolezza e il dolo, affermando che la scrittura era stata predisposta dalla persona offesa e che egli aveva continuato a lavorare nei pressi dell'abitazione, circostanza incompatibile con un dolo specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Ha escluso la lamentata contraddizione della sentenza di appello, osservando che la truffa era stata esclusa per difetto del profitto e non perché mancassero gli artifici e raggiri, i quali coincidevano proprio con la condotta di sostituzione di persona. Ha poi ribadito che per il delitto di sostituzione di persona non è necessario il conseguimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico, ma è sufficiente la condotta ingannevole idonea a far credere alla vittima un falso nome, stato o qualità personale con effetti giuridici. Le ulteriori censure sono state giudicate inammissibili perché miravano soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre indicata la necessità di rivolgere alla Corte di appello l'istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione

    viene richiamato come base per la sinteticità del motivo di ricorso.

  • art. 611 c.p.p.

    rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022

    il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo il rito camerale non partecipato.

  • art. 494 c.p.

    la sostituzione di persona è integrata dalla condotta ingannevole che induce la vittima a credere di attribuire all'agente un falso nome, stato o qualità personali con effetti giuridici; non è necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito.

  • art. 640 c.p.

    il profitto è elemento richiesto per la truffa e la sua mancanza giustifica l'esclusione di tale reato.

Massime di principio

  • La contraddittorietà della motivazione non sussiste quando il giudice di merito esclude un reato per la mancanza di un suo elemento costitutivo specifico, pur valorizzando la medesima condotta come integra per un diverso reato, se tra i due il requisito mancante ha natura autonoma e non coincide con gli altri elementi del fatto.
  • Il delitto di sostituzione di persona è configurabile quando la condotta ingannevole induce il soggetto passivo in errore sull'identità, sullo stato o su qualità personali dell'agente cui la legge riconnette effetti giuridici; non occorre che l'agente consegua il vantaggio perseguito, poiché tale profilo attiene al dolo specifico.
  • Quando il ricorso per cassazione sollecita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, la censura è inammissibile perché estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
  • La deduzione di vizi sul dolo non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, se la motivazione di merito ha già reso una ricostruzione logicamente coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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