Ordinanza n. 2090/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota comunale con cui era stata invitata e diffidata a liberare le aree demaniali marittime asseritamente occupate e a rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertimento dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, recante adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori anteriormente all’approvazione definitiva e all’operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio e ripristino durante la stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire l’eccezione preliminare di inammissibilità relativa alla lesività della diffida e rinviando l’esame delle complesse e tecniche questioni alla fase di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando che l’atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta; il giudice ha accordato la sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e procedendo al bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l’esecuzione di una diffida al rilascio e al ripristino di un’area demaniale debba avvenire durante la stagione di utilizzazione economica dell’area, il giudice può ravvisare un pregiudizio grave e irreparabile e sospendere temporaneamente l’efficacia dell’atto.
- Il giudice cautelare può limitare temporalmente la sospensione dell’efficacia del provvedimento, individuando un termine coerente con il bilanciamento tra l’interesse del destinatario alla prosecuzione temporanea dell’attività e l’interesse pubblico al rilascio dell’area e al ripristino dei luoghi.
- La complessità e la tecnicità delle questioni dedotte possono giustificare il rinvio del loro esame alla fase di merito, senza impedire l’adozione di una misura cautelare fondata sul periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi.
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