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Sentenza

Sentenza n. 2084/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 30 novembre 2022 un'istanza per la concessione della cittadinanza italiana. L'Amministrazione l'aveva dichiarata inammissibile dopo avere comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, i motivi ostativi, individuati nella mancata dimostrazione di un reddito prodotto da fonte lecita in modo ininterrotto nel triennio antecedente la domanda, con particolare riguardo all'anno d'imposta 2023. Secondo l'Amministrazione, il reddito minimo richiesto era pari a euro 11.362,05, considerato il nucleo familiare con coniuge a carico, oltre a euro 516,00 per ciascun figlio a carico. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9 ss. l. 91/1992, dell'art. 3 d.l. 382/1989, del d.m. 22 novembre 1994, della relativa disciplina modificativa e della circolare ministeriale K.60.1 del 5 gennaio 2007, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il coniuge e i figli risiedevano nel Paese d'origine e che le persone conviventi in Italia erano meri coinquilini, estranei al suo nucleo familiare; pertanto, la soglia corretta sarebbe stata di euro 8.263,31, ampiamente superata dal reddito dichiarato di euro 10.880,00 per il 2023. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, degli artt. 9 ss. l. 91/1992 e del giusto procedimento, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e ulteriori figure di eccesso di potere. In subordine, ha sostenuto che anche rispetto alla soglia di euro 11.362,05 lo scostamento del reddito dichiarato, pari a euro 10.880,00, avrebbe dovuto essere considerato non ostativo, in quanto meramente transitorio e incompatibile con la ratio della disciplina, volta a verificare l'inserimento stabile del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ottenere la cittadinanza italiana.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha rilevato che il 18 novembre 2024 l'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, indicando l'insufficienza del requisito reddituale per il 2023 e assegnando dieci giorni per osservazioni o ulteriore documentazione. Il ricorrente non aveva esercitato tale facoltà. La dichiarazione fiscale relativa al 2023, dalla quale risultava un reddito di euro 10.880,00, era stata presentata tardivamente il 14 febbraio 2025, dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati, e non era mai stata portata a conoscenza dell'Amministrazione. Il giudice ha richiamato il principio tempus regit actum, secondo cui le sopravvenienze di fatto e di diritto devono essere considerate dall'Amministrazione se conosciute o conoscibili nel procedimento tra la presentazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento conclusivo; nel caso concreto, la Prefettura aveva correttamente deciso sulla base degli elementi tempestivamente acquisiti. La successiva dichiarazione fiscale, mai sottoposta all'Amministrazione prima della decisione, non poteva quindi fondare l'illegittimità del provvedimento. Il ricorso, compresa la domanda di accertamento del diritto alla cittadinanza, è stato rigettato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 9 ss. l. 91/1992

    La disciplina della concessione della cittadinanza italiana richiede, secondo la prospettazione esaminata dal giudice, la dimostrazione del requisito reddituale previsto dalla legge.

  • art. 3 d.l. 382/1989, conv. l. 8/1990

    Richiamato quale fonte della disciplina applicabile ai requisiti reddituali per la concessione della cittadinanza.

  • d.m. Ministro dell'Interno 22 novembre 1994

    Richiamato, con le successive modifiche, quale fonte attuativa dei criteri reddituali rilevanti nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • d.m. Ministro dell'Interno 7 ottobre 2004

    Richiamato quale atto modificativo della disciplina ministeriale applicabile.

  • Circolare Ministero dell'Interno K.60.1 del 5 gennaio 2007

    Richiamata quale atto amministrativo interpretativo dei requisiti reddituali per la cittadinanza.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie partecipative del procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni o documentazione integrativa entro dieci giorni; il mancato esercizio di tale facoltà ha lasciato l'Amministrazione a decidere sugli elementi disponibili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento amministrativo, le sopravvenienze di fatto e di diritto devono essere considerate dall'Amministrazione quando siano tempestivamente portate a sua conoscenza prima dell'adozione del provvedimento conclusivo; il principio tempus regit actum non impone invece di valutare elementi formatisi o prodotti successivamente e mai acquisiti al procedimento.
  • La presentazione tardiva, successiva all'adozione del provvedimento, di una dichiarazione fiscale favorevole al richiedente non rende illegittimo il diniego o l'inammissibilità precedentemente adottati se tale documento non era stato portato a conoscenza dell'Amministrazione durante il procedimento.
  • Quando l'Amministrazione comunica il preavviso di diniego indicando l'insufficienza del requisito reddituale e assegna un termine per osservazioni o documenti, il mancato esercizio della facoltà partecipativa consente all'Amministrazione di decidere sulla base degli elementi già acquisiti, salvo ulteriori vizi autonomi del procedimento.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto agli elementi di fatto e di diritto conosciuti dall'Amministrazione al momento della sua adozione; elementi sopravvenuti possono eventualmente fondare una nuova istanza o una nuova valutazione, ma non determinano di per sé l'illegittimità dell'atto già adottato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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