Sentenza del 17/04/2015 n. 7868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla società su un fabbricato di proprietà altrui, detenuto in base a una locazione verbale. L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR, sostenendo che la contribuente non avesse prodotto fatture idonee a documentare la spesa, che mancasse la prova dell’esistenza di un valido titolo di godimento e dell’inerenza della spesa all’attività d’impresa e che la CTR avesse fondato la decisione su un fatto nuovo, diverso da quello dedotto in primo grado. L’Agenzia denunciava inoltre violazioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 75, comma 5, del TUIR e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. erano generici, astratti e privi dell’indicazione degli elementi concreti della controversia, della regola applicata e di quella che si sarebbe dovuta applicare. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per la formulazione promiscua di censure relative sia a violazioni di legge sia a vizi motivazionali, per l’inidoneità dei quesiti e per la mancanza del necessario momento di sintesi sul fatto controverso. La sentenza favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La detrazione dell’IVA è ammessa per i beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa e inerenti all’attività svolta.
La CTR aveva ritenuto detraibile l’IVA sulle spese di manutenzione sostenute dall’utilizzatore di beni di terzi, purché tali beni fossero impiegati per finalità inerenti all’attività d’impresa. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove.
L’Agenzia sosteneva che la contribuente avesse modificato in appello l’oggetto della contestazione, passando dai canoni di locazione alle spese di manutenzione. La censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo era formulato in modo inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
L’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, nei casi previsti, con la formulazione di un quesito di diritto.
Il quesito deve riferirsi concretamente alla fattispecie, indicare la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta, consentendo alla Corte di enunciare una regola generale applicabile anche ad altri casi. Quesiti generici, astratti o meramente interrogativi determinano l’inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo.
Le censure per violazione di legge e per vizio motivazionale devono essere distintamente formulate e adeguatamente specificate. La loro commistione in un unico motivo, senza separare argomenti e presupposti, può rendere il motivo inammissibile.
Art. 75, comma 5, TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia in relazione alla necessità di provare l’inerenza delle spese manutentive. La Corte non ha deciso la questione sostanziale, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Risoluzione Ministeriale n. 179/E del 27 dicembre 2005
Le spese di manutenzione effettuate su beni di terzi, siano esse di manutenzione o di ampliamento, fanno sorgere in capo all’utilizzatore il diritto alla detrazione quando i beni sono utilizzati per finalità rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa.
La CTR ha utilizzato questo orientamento amministrativo per riconoscere, in linea di principio, la detraibilità dell’IVA relativa a interventi su immobili di terzi utilizzati nell’attività d’impresa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e strettamente collegati alla decisione impugnata; quesiti generici o astratti possono comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si contestano contemporaneamente violazioni di legge e vizi di motivazione, le due censure devono essere chiaramente separate, con argomentazioni e conclusioni autonome.
- Per ottenere la detrazione IVA su spese sostenute su beni di terzi occorre normalmente dimostrare il collegamento con l’attività d’impresa, l’effettivo sostenimento della spesa, la disponibilità o utilizzazione del bene e la documentazione fiscale relativa all’operazione.
- La detraibilità dell’IVA su interventi manutentivi effettuati su immobili altrui non dipende necessariamente dalla proprietà del bene, ma dall’utilizzo del bene nell’esercizio dell’impresa e dall’inerenza delle spese.
- La sentenza mostra che un ricorso dichiarato inammissibile lascia ferma la decisione di merito favorevole alla controparte, anche se le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente potrebbero, in astratto, essere rilevanti.
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