Cassazione Penale, Sentenza n. 25387/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (violazione della misura di prevenzione del divieto di rientro nel Comune di Milano). L'ordine del Questore del 20/05/2021 proibiva a Palmieri di rientrare nel Comune di Milano; l'imputato è stato controllato il 08/10/2021 in via Aselli e il 13/10/2021 in una sala slot di Milano, violando quindi il divieto.
La decisione
La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano. Nella fase di legittimità il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso in Cassazione venga dichiarato inammissibile; nel testo riportato la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'accertamento per la legittimità del foglio di via riguarda la residenza o la dimora abituale (e non i legami familiari). Nel complesso la decisione impugnata è stata confermata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile (conseguente mantenimento della condanna).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 76, comma 3
Il reato contestato è la violazione della misura di prevenzione del divieto di rientro nel comune disposto dal Questore; ai fini della legittimità del foglio di via non è richiesto accertare legami familiari nel territorio ma è necessario accertare la residenza o la dimora abituale nel comune oggetto dell'ordine. L'assenza di una delle prescrizioni (residenza o dimora) rende illegittimo il provvedimento e determina l'insussistenza del reato.
Massime di principio
- Per la legittimità del foglio di via obbligatorio rilevano la residenza o la dimora abituale dell'interessato nel comune: non è necessario che siano stati dimostrati legami familiari nel territorio.
- La violazione del divieto di rientro nel comune costituisce reato ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 se il provvedimento è legittimamente emesso.
- Se il foglio di via manca di elementi essenziali (es. assenza di accertamento della residenza/dimora), il giudice penale può disapplicare il provvedimento per difformità dalla fattispecie tipica, con possibile insussistenza del reato.
- In giudizio è determinante provare la presenza materiale del soggetto nel comune nelle date contestate; controlli e rilevamenti documentati consolidano la fattispecie.
- In sede di impugnazione in Cassazione, la parte pubblica (Pubblico Ministero) può eccepire l'inammissibilità del ricorso; se il ricorso è dichiarato inammissibile resta confermata la sentenza di merito.
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