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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1712

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a seguito di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il giallo tramonto FCF come additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti per specifiche specie da compagnia e ornamentali. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche precise, tra cui tenori massimi per specie, requisiti di purezza, modalità di analisi e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previsti regimi transitori per consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in applicazione delle nuove regole.

Autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori, con condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo del giallo tramonto FCF (additivo 2a110) nelle specie target indicate nell’allegato: gatti, cani, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni/limitazioni temporali per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima delle date transitorie previste all’articolo 2.

Autorizzazione del giallo tramonto FCF come additivo per mangimi destinati a specifiche specie da compagnia e ornamentali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1712 della Commissione autorizza il giallo tramonto FCF come additivo per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. La Commissione richiama il parere EFSA del 23 marzo 2022, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale alle condizioni d’uso proposte, ritenendo tuttavia necessario stabilire misure di protezione per gli utilizzatori e condizioni tecniche precise di impiego.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La base giuridica è il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il meccanismo di rivalutazione dell’articolo 10, paragrafo 2. Il giallo tramonto FCF risultava già autorizzato in precedenza per diverse categorie di animali e poi iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. Nell’istruttoria la Commissione ha considerato il parere EFSA, secondo cui l’additivo non comporta rischi per la salute animale; sono rimasti non conclusivi i profili di irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare, nonché l’esposizione per inalazione, mentre per l’ambiente non è stata richiesta un’ulteriore valutazione in quanto l’additivo è destinato ad animali non destinati alla produzione di alimenti e non sono emersi elementi di preoccupazione. La Commissione ha inoltre ritenuto sufficientemente dimostrata l’efficacia dell’additivo sulla base delle informazioni supplementari fornite dal richiedente.

Ambito di autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il giallo tramonto FCF come additivo per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’autorizzazione riguarda le specie indicate nell’allegato: gatti, cani, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. Il regolamento si applica a livello dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Condizioni tecniche, composizione e purezza

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2a110 e ne descrive la composizione come giallo tramonto FCF in forma solida (polvere o granuli). La sostanza attiva è caratterizzata come sale sodico, essenzialmente disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato, con ammissione di sali di calcio e di potassio aventi la medesima caratterizzazione. È prevista la produzione per sintesi chimica e sono fissati criteri di purezza puntuali: contenuto totale di sostanze coloranti non inferiore al 90%, sostanze insolubili in acqua non superiori allo 0,2%, coloranti accessori non superiori al 5%, Sudan I non superiore a 0,5 mg/kg, composti organici diversi dai coloranti non superiori allo 0,5%, ammine primarie aromatiche non solfonate non superiori allo 0,01% e sostanze estraibili in etere non superiori allo 0,2% da soluzione a pH 7.

Tenori autorizzati per specie target

L’allegato stabilisce i livelli massimi di impiego per mangime completo con umidità al 12%:

  • gatti: 165 mg/kg;
  • cani: 198 mg/kg;
  • pesci ornamentali: 733 mg/kg;
  • uccelli ornamentali granivori: 24 mg/kg;
  • piccoli roditori: 750 mg/kg.

Obblighi di conservazione, sicurezza e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.

Controllo analitico e verifica di conformità

Il regolamento rinvia a metodi analitici specifici per la verifica della conformità. Per il tenore totale di sostanze coloranti dell’additivo si utilizza la spettrofotometria a 485 nm e la titolazione con cloruro di titanio, secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 e la documentazione FAO/JECFA richiamata. Per la determinazione del giallo tramonto FCF nei mangimi composti è indicata la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per evitare effetti immediati sulle filiere. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024, in conformità alle norme previgenti al 28 settembre 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, il regime transitorio si applica ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 settembre 2025, sempre secondo le norme previgenti al 28 settembre 2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La clausola finale ne conferma la obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Condizioni d’impiego e tenori massimi per specie

L’allegato stabilisce che il giallo tramonto FCF (2a110) può essere utilizzato in mangimi completi per gatti (fino a 165 mg/kg), cani (fino a 198 mg/kg), pesci ornamentali (fino a 733 mg/kg), uccelli ornamentali granivori (fino a 24 mg/kg) e piccoli roditori (fino a 750 mg/kg), calcolati su mangime completo con umidità al 12%.

Specifiche dell’additivo e criteri di purezza

L’allegato descrive la composizione dell’additivo come sale sodico, costituito essenzialmente da disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato, con coloranti accessori e componenti incolori quali cloruro di sodio e/o solfato di sodio; ammette anche sali di calcio e di potassio. La sostanza è prodotta per sintesi chimica e deve rispettare criteri di purezza, tra cui contenuto totale di sostanze coloranti non inferiore al 90%, sostanze insolubili in acqua ≤ 0,2%, coloranti accessori ≤ 5%, Sudan I ≤ 0,5 mg/kg, composti organici diversi dai coloranti ≤ 0,5%, ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01% ed estraibili in etere ≤ 0,2%.

Obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi analitici per il controllo del tenore totale di sostanze coloranti nell’additivo e per la determinazione del giallo tramonto FCF nei mangimi composti: spettrofotometria a 485 nm e titolazione con cloruro di titanio per l’additivo, e LC-MS/MS per i mangimi composti.

Misure transitorie per scorte esistenti

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo, fino a esaurimento scorte, della sostanza e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024 secondo le norme previgenti al 28 settembre 2023. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi, il regime transitorio vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 settembre 2025 secondo le norme previgenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute degli animali

Testo integrale

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