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Legge

L.R. Toscana 33/2025

Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.

Normativa regionaleL.R. Toscana 33/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana uniforma indennità, rimborsi, cause di incompatibilità e durata degli incarichi di CORECOM, Difensore civico, Garante detenuti e Garante infanzia. Introduce per CORECOM e per i due Garanti la rieleggibilità per un secondo mandato; conferma la disciplina del Difensore civico. Prevista neutralità finanziaria. In vigore dal 17 luglio 2025, senza limiti temporali specifici ulteriori.

Disciplina emolumenti, incompatibilità e mandati di CORECOM, Difensore civico e Garanti regionali

Disciplina degli emolumenti e degli incarichi degli organi di garanzia regionali

La legge regionale Toscana 15 luglio 2025, n. 33 interviene su CORECOM, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’obiettivo è uniformare emolumenti, incompatibilità e regole di durata degli incarichi, con effetti nell’ambito del solo ordinamento regionale toscano.

Finalità dell’intervento

Il Consiglio regionale dichiara di voler:

  • semplificare e uniformare la disciplina degli emolumenti spettanti ai componenti degli organismi indicati;
  • coordinare le cause di incompatibilità previste per gli organismi esterni monocratici;
  • consentire, per CORECOM e per i due Garanti diversi dal Difensore civico, un secondo mandato.

CORECOM: composizione, durata e rinnovo

Per il Comitato regionale per le comunicazioni:

  • i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;
  • la durata dell’incarico è di cinque anni;
  • è ammessa la rinomina per un secondo mandato, anche consecutivo.

CORECOM: indennità, missioni e riduzioni

La disciplina economica del CORECOM viene ridefinita come segue:

  • al Presidente spetta un’indennità mensile lorda di funzione pari al 37,80% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali;
  • al vicepresidente e agli altri componenti spetta un’indennità mensile lorda pari al 28,35% della stessa indennità di carica;
  • per le missioni fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dalla sede del CORECOM, è riconosciuto il rimborso di vitto, alloggio e trasporto secondo la disciplina del trattamento di missione dei dirigenti regionali;
  • l’assenza a una seduta comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione;
  • la riduzione non opera se l’assenza è motivata dalla partecipazione, su delega del Presidente, a un’attività istituzionale concomitante del CORECOM;
  • in tale ipotesi il componente deve comunicarlo via posta elettronica alla segreteria del CORECOM prima dell’orario di inizio della seduta.

Difensore civico regionale: incompatibilità

Per il Difensore civico regionale viene ampliata e precisata la disciplina delle incompatibilità. L’incarico è incompatibile con:

  • qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato;
  • qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
  • qualsiasi altra funzione politica o amministrativa che determini conflitto di interessi con l’incarico;
  • le cause di esclusione sopravvenuta;
  • le incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Difensore civico regionale: indennità e missioni

La legge conferma e disciplina in modo puntuale il trattamento economico del Difensore civico:

  • indennità mensile lorda di funzione pari al 76,65% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali;
  • rimborso di trasporto, alloggio e vitto per missioni svolte fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dal comune in cui ha sede il Difensore civico, secondo il trattamento di missione dei dirigenti regionali;
  • le missioni all’estero devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio;
  • è consentito partire dal comune di residenza, se più vicino alla destinazione, e usare il mezzo proprio;
  • per il mezzo proprio è riconosciuto un rimborso di euro 0,20 a chilometro, calcolato sul percorso più breve stradale, autostradale, marittimo o combinato;
  • è riconosciuto il pedaggio autostradale;
  • non sono rimborsate le spese di parcheggio.

Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: incompatibilità e mandato

Per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

  • è confermata l’incompatibilità con attività di lavoro autonomo o subordinato e con attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi conflitto di interessi con l’incarico;
  • si applicano le cause di esclusione sopravvenuta;
  • è abrogata la precedente disposizione del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 69/2009;
  • il mandato dura sei anni;
  • è possibile un secondo mandato, anche consecutivo.

Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: indennità e missioni

Il trattamento economico è fissato in:

  • indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali;
  • rimborso di trasporto, alloggio e vitto per missioni fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dal comune sede del Garante, secondo la disciplina dei dirigenti regionali;
  • autorizzazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per le missioni all’estero;
  • facoltà di partire dal comune di residenza, se più vicino alla destinazione, e di usare il mezzo proprio;
  • rimborso di euro 0,20 per chilometro per il mezzo proprio;
  • calcolo sul percorso più breve;
  • rimborso del pedaggio autostradale;
  • esclusione del rimborso per il parcheggio.

Garante per l’infanzia e l’adolescenza: incompatibilità e mandato

La disciplina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza è resa sostanzialmente omologa a quella del Garante detenuti:

  • incompatibilità con lavoro autonomo o subordinato e con attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi conflitto di interessi con l’incarico;
  • applicazione delle cause di esclusione sopravvenuta;
  • durata del mandato di sei anni;
  • rieleggibilità per un secondo mandato, anche consecutivo.

Garante per l’infanzia e l’adolescenza: indennità e missioni

Al Garante per l’infanzia e l’adolescenza spettano:

  • indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65% dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali;
  • rimborso di trasporto, alloggio e vitto per missioni fuori dal comune di residenza, dal comune abituale di lavoro o dal comune sede del Garante, secondo la disciplina dei dirigenti regionali;
  • autorizzazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per le missioni all’estero;
  • facoltà di partire dal comune di residenza, se più vicino alla destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio;
  • rimborso di euro 0,20 a chilometro per il mezzo proprio;
  • calcolo sul percorso più breve;
  • rimborso del pedaggio autostradale;
  • esclusione del rimborso per il parcheggio.

Organismi istituiti presso il Consiglio regionale: abrogazione della disciplina sui compensi

Viene abrogato l’articolo 1 della l.r. 64/2010, che riguardava il concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa e la riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. La legge attuale sostituisce quindi quella disciplina con il nuovo assetto degli emolumenti previsto per i singoli organismi.

Disposizioni finanziarie

È espressamente prevista la neutralità finanziaria:

  • dalla legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027;
  • la copertura resta nell’ambito della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, spese correnti.

Decorrenza e attualità

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025. Non contiene un regime transitorio articolato né limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto alla normale efficacia della disciplina introdotta.

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