Circolare numero 09 del 20-02-2004 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2004 i valori di minimale giornaliero, massimali imponibili e relative soglie contributive per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti iscritti all’ENPALS. Indica inoltre l’importo del contributo apprendisti, disciplina il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1%, tenendo conto dell’aggiornamento ISTAT del 2,5% e della decorrenza dal 1° gennaio 2004. Infine, stabilisce le modalità e il termine per la regolarizzazione degli adempimenti relativi al mese di gennaio 2004.
Anno 2004: minimali e massimali retributivi, contributi e regolarizzazione gennaio 2004
Anno 2004: minimali, massimali e contributi ENPALS
La circolare aggiorna per l’anno 2004 i parametri contributivi e previdenziali applicabili ai lavoratori dello spettacolo, agli sportivi professionisti e agli apprendisti. Vengono inoltre disciplinate le modalità di regolarizzazione delle eventuali differenze emerse con riferimento al mese di gennaio 2004.
Quadro normativo e criteri di aggiornamento
L’Ente richiama, innanzitutto, la disciplina generale sul minimale di retribuzione giornaliera imponibile e sui criteri di determinazione della base contributiva. In particolare, viene richiamato l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, che prevede la rivalutazione annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera in misura pari alla variazione delle pensioni. Tale rivalutazione è collegata all’andamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Viene inoltre richiamato l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La circolare ricorda anche che i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva sono comunque tenuti a rispettarne i trattamenti retributivi ai fini contributivi.
È richiamata, infine, la norma interpretativa dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 introdotta dall’art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui, in presenza di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, rileva la retribuzione stabilita dai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Rimane fermo anche il limite minimo dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983, come modificato, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati del 2004, in attesa del decreto ministeriale previsto, la circolare utilizza l’indice ISTAT relativo al 2003, pari al 2,5%.
Per i settori dello spettacolo, dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante, poiché i minimali rivalutati risultano inferiori al 9,5% del trattamento minimo di pensione per il 2004, il minimale di retribuzione giornaliera imponibile è fissato, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2004, in 39,16 euro, senza distinzione tra categorie di lavoratori.
A seguito di tale aggiornamento, viene modificata anche la retribuzione oraria minima per i rapporti a tempo parziale. La circolare ribadisce che la retribuzione oraria minima si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per le ore settimanali previste dai contratti collettivi del settore. Nel caso di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta pari a 5,87 euro.
Lavoratori dello spettacolo: massimali e fasce di imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2004 è pari a 82.401,00 euro, rivalutato con l’indice ISTAT del 2,5% ai sensi dell’art. 2, comma 18, della L. 335/1995.
Per i lavoratori già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con anzianità contributiva pregressa in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 600,70 euro.
La circolare riporta anche la tabella delle fasce di retribuzione giornaliera 2004 con i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile e i giorni di contribuzione accreditati. Le fasce si articolano progressivamente fino alla fascia finale "In poi", cui corrisponde un massimale di 4.805,60 euro.
Lavoratori dello spettacolo: contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva
Per i nuovi iscritti ENPALS senza anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua che eccede, per il 2004, 82.401,00 euro.
Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità in altre gestioni, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale previsto per la relativa fascia di retribuzione.
Quanto all’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, essa si applica:
- per i nuovi iscritti senza anzianità, sulla retribuzione annua eccedente 37.883,00 euro e fino a 82.401,00 euro;
- per i lavoratori con anzianità pregressa, sulla retribuzione giornaliera eccedente 121,42 euro e fino al rispettivo massimale di fascia.
La circolare evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 43, comma 1, lettera a), della L. n. 289/2002, dal 1° gennaio 2004 l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è pari all’8,89% anche per i lavoratori che nel 2003 erano soggetti all’aliquota del 10,10%. Di conseguenza, ove ne ricorrano i requisiti, è dovuta anche l’aliquota aggiuntiva dell’1%; i datori di lavoro devono utilizzare il codice tabella "Y3" in luogo di "YV".
Sportivi professionisti: massimali, contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva
Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è anch’esso pari a 82.401,00 euro.
Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 264,11 euro.
Il contributo di solidarietà, introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, si applica:
- sulla quota di retribuzione annua eccedente 82.401,00 euro e fino a 600.811,63 euro, per i nuovi iscritti senza anzianità;
- sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente 264,11 euro e fino a 1.925,68 euro, per gli altri sportivi professionisti.
Anche per questa categoria l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica:
- sulla retribuzione annua eccedente 37.883,00 euro e fino a 82.401,00 euro, per i nuovi iscritti senza anzianità;
- sulla retribuzione giornaliera eccedente 121,42 euro e fino a 264,11 euro, per gli altri iscritti.
Contributo apprendisti
Per l’anno 2004 il contributo settimanale fisso a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti, limitatamente alla quota IVS, è determinato in 2,74 euro, pari a 0,46 euro al giorno.
Regolarizzazione delle differenze relative a gennaio 2004
Le eventuali regolarizzazioni dovute per il mese di gennaio 2004, conseguenti alla mancata applicazione dei nuovi importi, devono essere effettuate entro il 16 marzo 2004.
La regolarizzazione va eseguita mediante il mod. 031/RC1, compilato integralmente nei quadri A e B e in sostituzione del mod. 031/R relativo a gennaio 2004. Nello spazio riservato alle "comunicazioni impresa" deve essere indicata la dicitura "regolarizzazione indice ISTAT anno 2004".
Il conguaglio deve essere versato con il mod. F24, utilizzando i codici causale:
- CCLS, per i contributi correnti lavoratori dello spettacolo;
- CCSP, per i contributi correnti sportivi professionisti.
La circolare precisa, infine, che sui versamenti integrativi non sono dovute somme aggiuntive.
Punti principali
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile
Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2004 il minimale di retribuzione giornaliera imponibile per gli obblighi contributivi è fissato in 39,16 euro per tutti i settori produttivi citati. La misura deriva dalla rivalutazione ISTAT 2003, pari al 2,5%, e si applica nei casi in cui il minimale risulti superiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi. Per il part-time, la retribuzione oraria minima si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste; con 40 ore settimanali il valore è 5,87 euro.
Lavoratori dello spettacolo: massimali e soglie 2004
Per gli iscritti ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è 82.401,00 euro. Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 600,70 euro. La circolare riporta anche le fasce di retribuzione giornaliera con i corrispondenti massimali imponibili e giorni di contribuzione accreditati, fino alla fascia "In poi" con massimale di 4.805,60 euro.
Lavoratori dello spettacolo: contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva 1%
Per i nuovi iscritti ENPALS senza anzianità contributiva, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 82.401,00 euro. Per gli altri lavoratori dello spettacolo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale della fascia di appartenenza. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica, per i nuovi iscritti, sulla quota di retribuzione annua eccedente 37.883,00 euro e fino a 82.401,00 euro; per gli altri, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 121,42 euro e fino al relativo massimale. Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota a carico del lavoratore è pari all’8,89% e, ricorrendone i requisiti, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1%, con uso del codice tabella "Y3" in sostituzione di "YV".
Sportivi professionisti: massimali e contributi
Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è 82.401,00 euro. Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 264,11 euro. Il contributo di solidarietà si applica sulla quota annua eccedente 82.401,00 euro e fino a 600.811,63 euro per i nuovi iscritti senza anzianità, ovvero sulla quota giornaliera eccedente 264,11 euro e fino a 1.925,68 euro per gli altri. L’aliquota aggiuntiva dell’1% segue soglie analoghe a quelle previste per lo spettacolo: oltre 37.883,00 euro e fino a 82.401,00 euro per i nuovi iscritti, oppure oltre 121,42 euro e fino a 264,11 euro per gli altri.
Contributo apprendisti
Per l’anno 2004 il contributo settimanale fisso a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti è determinato, limitatamente alla quota IVS, in 2,74 euro, pari a 0,46 euro giornalieri.
Regolarizzazione del mese di gennaio 2004
Le eventuali regolarizzazioni relative a gennaio 2004 per mancata applicazione dei nuovi importi devono essere effettuate entro il 16 marzo 2004. Va utilizzato il mod. 031/RC1, compilato nei quadri A e B in sostituzione del mod. 031/R di gennaio 2004, con la dicitura "regolarizzazione indice ISTAT anno 2004" nello spazio dedicato alle comunicazioni impresa. Il conguaglio va versato con mod. F24, indicando i codici causale CCLS per i contributi correnti lavoratori dello spettacolo oppure CCSP per i contributi correnti sportivi professionisti; non sono dovute somme aggiuntive sui versamenti integrativi.
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